Tra banca e cliente il Bot si contratta di Mario Salvatorelli

Tra banca e cliente il Bot si contratta I NOSTRI SOLDI Tra banca e cliente il Bot si contratta N risposta a una lettrice, la sua rubrica dell'8 febbraio ribadisce che "la gestione dei Bot non giustifica spese". Le allego una recente comunicazione della mia banca che, "per spese di custodia e amministrazione dei Bot" addebita anch'essa, come la banca della lettrice di cui sopra, 20 mila lire a semestre. Ho l'impressione che il "fenomeno" sia esteso a molte banche, se non a tutte. E' possibile conoscere quella parte del decreto che espressamente esime i Bot dalle spese di gestione delle banche?». La lettera del signor Fabio Mantovani, di Negrar (Verona) è una di quelle, numerose, che ho ricevuto sull'argomento, prima e dopo la rubrica dell'8 febbraio. Pertanto, mi sembra opportuno riportare l'art. 4 del decreto 9 luglio 1992 del ministero del Tesoro. «I soggetti indicati nell' art. 1 (quelli che "svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato", cioè le aziende di credito, n.d.r.) non possono applicare diritti di custodia per i titoli che non sono materialmente allestiti, ovvero per quelli che sono custoditi, dietro preventiva autorizzazione della clientela, nei depositi della Banca d'Italia. Per i titoli depositati presso la Banca d'Italia, rappresentati o meno da materialità, i menzionati soggetti possono applicare spese di gestione e di amministrazione il cui ammontare dev'essere portato a conoscenza della clientela mediante indicazione negli avvisi, datati e costantemente aggiornati, esposti nei locali aperti al pubblico; tali spese non possono superare la misura massima di lire 40.000 a semestre. Qualora il deposito sia •costituito solo da buoni ordinari del Tesoro (i Bot) e da buoni denominati in ecu (Bte), l'importo delle menzionate spese non può superare la misura massima di lire 20.000 a semestre. Dette spese - conclude - devono essere indicate nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela». Quest'articolo merita di essere letto attentamente. In primo luogo stabilisce che non possono essere applicati diritti di custodia per i Bot. La lettrice di cui alla mia risposta dell'8 febbraio riteneva, invece, che fossero tali quelli che la sua banca le richiedeva, anziché spese di gestione e amministrazione, le quali, come osservano nella risposta, sono «un'altra cosa». In secondo luogo, se i Bot sono custoditi presso la Banca d'Italia, «previa autorizzazione del cliente», la banca «può», non «deve», applicare spese il cui importo non può superare la misuI ra massima di 20 mila lire al I semestre. Quindi, contraria¬ mente a quanto disse l'addetto all'ufficio titoli della sua banca alla nostra lettrice, con parole assai poco cortesi, e cioè che «la cosa non è contrattabile; se non le piace, cerchi altrove», la «cosa», in realtà, è contrattabile (perché il decreto detta la facoltà, non l'obbligo, per la banca, di pretendere spese, entro un «massimo», non un importo fisso, tanto meno un minimo). Quindi, «cercando altrove» si può trovare una banca che quelle spese non fa pagare, cqme affermavo l'8 febbraio, in chiusura della mia risposta: «Così, almeno, si comportano le banche maggiori». In sostanza, per i Bot, che materialmente non «sono allestiti»: 1 ) occorre una preventiva autorizzazione alla banca del cliente per il deposito presso la Banca d'Italia; 2) le 20 mila lire al semestre sono un massimo che le banche «possono», e non «devono» applicare; 3) siccome la gestione dei Bot consiste nel loro eventuale rinnovo periodico, per il quale il risparmiatore paga già le commissioni, nella misura, anche questa massima, dello 0,20 ogni 100 lire per i Bot trimestrali, dello 0,35 per i semestrali, dello 0,45 per gli annuali (come stabilito dall'art. 2 dello stesso decreto), ritengo di poter confermare quanto dicevo l'8 febbraio, come mia osservazione: «La gestione dei Bot non giustifica spese». Anche se il recente decreto ministeriale le «autorizza». In conclusione, come mi ha fatto osservare un altro lettore in proposito: «Le spese di gestione e amministrazione sui Bot (ma anche sugli altri titoli di Stato) non costituiscono un problema di legittimità per le banche, ma, forse, semplicemente un problema di mercato». Cioè, le banche possono, secondo la legge, applicare o non applicare queste spese, perché la scelta rientra nella libertà di concorrenza e nella valutazione di ogni banca, così come, per i loro clienti, accettarle, contrattarle oppure cambiare banca è un problema di convenienza (di tempo e di denaro), da valutare nel complesso dei rapporti che ciascuno intrattiene con la sua banca. Mario Salvatorelli

Persone citate: Fabio Mantovani

Luoghi citati: Negrar, Verona