Guai a gettar la cicca dal finestrino

40 Guida alle principali novità del Codice della strada entrato in vigore il primo gennaio Guai a gettar la cicca dal finestrino L'auto può essere «perquisita»: opporsi costa salato Il nuovo Codice della strada, entrato in vigore il 1° gennaio, stigmatizza comportamenti e introduce divieti non previsti dal vecchio Codice. Oggi pubblichiamo il primo di una serie di articoli (il prossimo sarà sull'edizione di martedì) con i quali illustriamo le principali novità. Un lavoro fatto in collaborazione con il comandante dei vigili urbani, dottor Vincenzo Manna, e gli ufficiali del Nucleo radiomobile dei carabinieri, il maggiore Gian Luigi Savarro e il capitano Nicola Fozzi. COLONNE MILITARI Ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate sono autorizzati a impartire segnalazioni agli gnalazioni agli automobilisti per assicurare la marcia delle colonne militari. Non rispettare i loro ordini potrà comportare una sanzione da 100 a 400 mila lire. Accanto ai traizionali obblihi nei confroni degli agenti di olizia stradale, ioè quelli di ermarsi al loro fermarsi al loro invito e a esibire i documenti di circolazione, è stata introdotta una serie di obblighi nuovi. I funzionari, gli ufficiali, gli agenti possono: ispezionare il veicolo per verificare le norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento (ad esempio le cinture oppure l'impianto di illuminazione); ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo qualora i dispositivi di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da essere pericolosi. Opporsi a un'ispezione comporta l'applicazione della sanzione da 100 a 400 mila lire. Così come non rispettare l'ordine di non proseguire la marcia. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza hanno la possibilità di formare posti di blocco e di uti lizzare, in tali casi, mezzi atti ad assicurare il graduale arresto dei veicoli che non si fermano all'«alt». I «mezzi idonei» saranno stabiliti dal ministero entro sei mesi dall'entrata in vigore del Codice e si pensa debbano essere le bande chiodate. Non fermarsi a un posto di blocco è una violazione penale punita con l'arresto fino a tre mesi e un'ammenda da 100 a 400 mila lire. RIFIUTI DAL FINESTRINO E' vietato gettare o depositare rifiuti o materiali di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare td did brattare comunque la strada; disperdere o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni (il problema riguarda in primo luogo i mezzi agricoli che dai campi si immettono sulle strade asfaltate); gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. La violazione di queste disposizioni prevede una multa da 30 mila lire a 120 mila lire, e l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. In altre parole, chi getta una si¬ garetta o un fazzoletto di carta, dovrà poi raccoglierlo; chi sporca la strada con il fango accumulato sulle ruote dovrà poi pulirla. Siccome è possibile contestare l'addebito («Non sono stato io e non raccolgo»), prima di sapere se si è obbligati a soggiacere all'intimazione dell'agente trascorreranno almeno 120 giorni. Opponendosi non si scamperà alla sanzione, ma del fazzolettino gettato sull'asfalto o del fango caduto dalle ruote dopo 120 giorni che ne sarà stato? Al tradizionale sequestro, limitato ai casi più gravi per i quali è prevista la confisca del veicolo, si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo stesso, che consiste nella temporanea sospensione della circolazione del mezzo e del suo affidamento in custodia fino allo scadere del periodo prescritto dalla sanzione, oppure fino al sanamento da parte del trasgressore dei motivi della violazione. RITIRO DELLA PATENTE Aumentano anche i casi di ritiro dei documenti di circolazione o della patente di guida. In ordine a quest'ultimo provvedimento, il nuovo Codice prevede che la patente debba essere ritirata, fra l'altro, ogniqualvolta si sia verificato un incidente con lesione personale di qualsiasi entità (anche di un solo giorno di prognosi) allorché in sede di studio della dinamica dell'incidente si accerti che la lesione sia conseguente alla violazione di una norma del Codice. fr-":rdjjjj-r:~in La patente deve contenere le indicazioni del gruppo sanguigno: «Tale indicazione - dice la legge - non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione». Il trasferimento di residenza dev'essere comunicato entro 30 giorni alla prefettura del Comune di residenza. Il mutamento verrà immediatamente annotato e il cittadino dovrà pretenderlo. Chi guida senza aver conseguito la patente è punito con l'arresto da 3 a 12 mesi e con l'ammenda da 500 mila a 2 mi¬ lioni di lire. Lo stesso vale per chi è sorpreso alla guida con la patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal Codice. I I nuovi ciclomotori, dal 1° luglio, avranno la targa. Sarà alfanumerica e personale. Si cambierà cioè il motorino, ma la targa rimarrà sempre la stessa anche se si cambierà provincia di residenza. Il sistema sarà adottato anche per le auto, ma non se ne parlerà prima del '94. Per i motorini «vecchi» o consegnati prima del 1° luglio l'operazione di «targatura» è prevista in vari scaglioni dettagliatamente descritti nell'articolo 253. CHI GUIDA SENZA Non è più un Non è più un reato penale, ma va incontro a aspre sanzioni chi consente la guida di un veicolo a perso i di ne che non siano munite di patente, anche se già riconosciute idonee in sede di accertamenti tecnici, o a chi non abbia ottenuto il certificato di abilitazione professionale (ad esempio un tassista), quando richiesto; e per chi, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami per il conseguimento della patente, si ponga alla guida prima del rilascio della medesima: è previsto, rispettivamente, il pagamento di una somma da 500 mila a due milioni di lire e da 50 mila a 200 mila lire. Anche la mancata annotazione del cambio di residenza sulla pa¬ tente nel termine di 30 giorni comporta una sanzione più grave: ora da 50 a 200 mila lire. LA REVISIONE Dovrà essere fatta ogni quattro anni dalla data della prima immatricolazione mentre le successive avranno cadenza biennale. I controlli dovranno anche accertare i livelli di inquinamento. Il nuovo Codice prevede la possibilità di fare la revisione in officine autorizzate e non solo presso la Motorizzazione civile. I NEOPATENTATI Viene limitato l'accesso dei neopatentati alle auto e moto di grossa cilindrata. Recepisce una direttiva Cee e prevede che, a partire dal 1° luglio prossimo, coloro i quali hanno conseguito la patente da meno di tre anni, cioè dal momento del conseguimento e per i successivi 36 mesi, non possono condurre autoveicoli di notevole potenza cioè in grado di sviluppare una velocità superiore ai 150 km/h. Per i motociclisti è previsto il compimento del ventunesimo anno per guidare veicoli di potenza superiore a 25 KW o, se riferiti alla tara, superiori a 0,16 KW/kg. In futuro, i veicoli porteranno sul documento di circolazione l'indicazione della possibilità di essere guidati da tutti o solo da alcuni. Per quelli già circolanti provvedere il ministero a compilare l'elenco dei veicoli «off-limits» ai neopatentati e agli under 21, nel caso delle motociclette. Le sanzioni per i trasgressori sono pesanti: da 100 a 400 mila lire e sospensione della patente di guida da 2 a 8 mesi, il che comporta il ritiro immediato del documento da parte dell'agente che ha rilevato l'infrazione. PATENTE PROVVISORIA Se la patente viene rubata, perduta o distrutta, bisogna fare denuncia entro 48 ore. Con la copia della denuncia si va in prefettura che rilascia un documento provvisorio di guida valido al massimo 30 giorni. Dopo questo periodo se non si è rientrati in possesso del documento si può richiedere il duplicato alla Motorizzazione; va da sé che se si dimostra che la patente è andata distrutta non è necessario attendere i 30 giorni. L'ESAME DI OUIDA L'articolo 121 introduce una norma che sembra fatta apposta per favorire le scuola guida. Stabilisce che la prova pratica di guida va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. E chi ha le auto con i doppi comandi se non le autoscuole? VALIDITÀ' PATENTE Le patenti di categoria A e B sono valide per dieci anni. Se rilasciata a chi ha più di 50 anni è valida per 5, mentre scende a tre anni per gli ultrasettantenni. (continua) QAdgtpcf fr-":rdjjjj-r:~in CICLOMOTOR ne che non sian LA REVISIONEDft I NEOPATENTA PATENTE PROVSvpsfe L LA PATINITI

Persone citate: Gian Luigi Savarro, Nicola Fozzi, Vincenzo Manna