Adozioni disco rosso al papà che si risposa

r r Adozioni, disco rosso al papà che si risposa HI ha un figlio minore e si risposa non può adottare il figlio maggiorenne della seconda moglie. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza che farà discutere. La diciannovenne Stefania C. non potrà, quindi, essere adottata da Vincenzo Z., secondo marito della madre. Questi, infatti, aveva avuto due figli dalla prima moglie: Paolo ancora minorenne e Alessandra, maggiorenne, la quale aveva dato il consenso all'adozione di Stefania sia per sé, sia per il fratellino. La Consulta è stata, però, inflessibile: l'adozione «ordinaria») di un figlio maggiorenne è assolutamente preclusa dalla presenza di un altro figlio minorenne nato dal primo matrimonio. La Corte d'appello di Genova sosteneva, invece, una tesi opposta lamentando un'ingiustificata discriminazione sotto due aspetti. Primo. Perché gli articoli 291 e 297 del codice civile determinerebbero una duplice disparità di trattamento sia rispetto a chi abbia un figlio, legittimo o legittimato, maggiorenne e consenziente, sia rispetto a chi abbia un figlio maggiorenne dichiarato interdetto per infermità mentale. In entrambi questi casi un tribunale può ora pronunciare l'adozione ordinaria. Secondo. Perché nel codice civile era inserita un'ulteriore sperequazione tra il papà adottante «ordinario» e quello «speciale», in quanto solo nella prima ipotesi l'esistenza di un figlio minore vieterebbe l'adozione. Questa diversità era stata ritenuta ingiustificata dai giudici genovesi, in quanto «pur avuto presente quale sia la finalità sociale del secondo istituto (tutela non di interessi patrimoniali o di discendenza, ma unicamente di quelli del minore in abbandono a svilupparsi in seno ad una famiglia), non si può non notare come l'esigenza di tutela del figlio minore degli adottanti sia identica a quella del figlio minore dell'aspirante all'adozione ordinaria». Ma con un'articolata sentenza (è la n. 53 del 23 febbraio, redatta dal professor Fernando Santo¬ (è la dal RU GUASCO - TO IL CITTADINO suosso) la Corte Costituzionale ha bocciato queste tesi. Primo. Perché «non possono considerarsi omogenee» le ipotesi dell'aspirante adottante che abbia un figlio minorenne e di quello che abbia un figlio maggiorenne interdetto. Secondo. Perché fra l'adozione «ordinaria» e quella «speciale» «vi sono profonde differenze» che giustificano la diversità di disciplina. Per la Corte il primo tipo di adozione «ha lo scopo essenziale di dare un figlio a chi non ha avuto discendenti legittimi o legittimati», mentre il secondo tipo «è finalizzato a dare una famiglia adottiva a minori abbandonati dai loro genitori biologici». Terzo. Perché al di là del fatto che rientra nella discrezionalità del legislatore «contenere l'istituto dell'adozione ordinaria entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima», non vengono operate ingiustificate disparità di trattamento neppure rispetto al fatto che l'adozione «ordinaria» è ammessa se l'adottante ha figli legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Sulla possibilità di consentire al giudice di operare una valutazione caso per caso, la Corte ha sottolineato due rischi: quello di «parificare situazioni tra loro differenti, privando i figli minori della personalissima facoltà, una volta divenuti maggiorenni, di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco» e quello di «snaturare eccessivamente le finalità dell'istituto dell'adozione ordinaria». anz inz Pierluigi Franz inz

Persone citate: Pierluigi Franz, Stefania C., Vincenzo Z.

Luoghi citati: Genova