«Mattia è figlio di nessuno»

Cremona: ammesso il disconoscimento per il figlio in provetta Cremona: ammesso il disconoscimento per il figlio in provetta «Mattia è figlio di nessuno» I giudici accolgono il ricorso del padre CREMONA. Il disconoscimento della paternità è lecito, nessun risarcimento è dovuto al bambino, il nome del donatore dello sperma deve rimanere segreto e la domanda di nullità del matrimonio va accolta: così ha deciso la giustizia. Da ieri Mattia è figlio di padre ignoto. Il legale di sua madre, Laura Pizzetti, si appellerà contro la sentenza appena emessa dal tribunale. Sposata con Luciano Anselmi, il quale non può avere figli perché affetto da azospermia, la donna, con il consenso del marito, decise di sottoporsi a inseminazione artificiale. Otto anni fa partorì Mattia. Ma poco dopo la nascita, i rapporti fra i coniugi si incrinarono. Luciano Anselmi chiese di disconoscere quel figlio e la moglie avviò le pratiche per annullare il matrimonio. «Non esiste nel vigente ordinamento», cita il dispositivo, «alcuna norma che, con riferimento all'ipotesi di accertata (nel periodo previsto) impotentia generandi del marito, di per sé legittimante l'azione di disconoscimento di paternità, attribuisca al consenso da lui prestato all'inseminazione artificiale eterologa della moglie l'efficacia di escludere l'azione di disconoscimento». Tradotto in termini correnti, significa che in qualsiasi momento della vita, propria e del bambino, il coniuge è libero di cambiare idea. L'avvocato della madre, Alfeo Garini, sosteneva invece che quel consenso aveva prodotto una conseguenza «irrevocabile» - quale, appunto, la venuta al mondo di un essere umano - e per questa ragione non poteva essere revocato. Secondo i giudici di Cremona però, il trascorrere del tempo non può mettere in dubbio che «al consenso non possa essere attribuito il significato di un'implicita preventiva rinuncia all'azione di disconoscimento». Alla luce di queste premesse, si fanno discendere le altre disposizioni. Così, il comportamento di Anselmi non può nemmeno essere tacciato di incoerenza: il che esclude la possibilità di risarcimento. Se infatti, argomenta ancora il verdetto, il diritto al disconoscimento di paternità esiste, «non pare dubbio al Collegio che il suo esercizio, che sarebbe in concreto la fonte dei lamentati danni, non possa, alla luce del principio "qui iure suo utitur neminem ledit", radicare alcuna pretesa risarcitoria». Traducendo anche questa volta, la frase significa che non possono derivare danni dall'esercizio di un diritto, e visto che il diritto al disconoscimen¬ to esiste, Anselmi non deve nessun risarcimento al piccolo Mattia. Per dissipare qualsiasi ulteriore dubbio, così la sentenza prosegue: «D'altra parte, se in un caso quale quello in esame il diritto al disconoscimento di paternità non soffre preclusione alcuna e resta indisponibile e irrinunciabile, è certo che neppure può subire limiti o essere condizionato, come, invece, si verificherebbe se al suo esercizio conseguisse un onere risarcitorio a carico di chi se ne avvalga». Prima che la sentenza fosse depositata, l'avvocato Giovan¬ ni Benedini, che il tribunale aveva incaricato della tutela legale di Mattia, aveva annunciato che, in caso di responso favorevole a Luciano Anselmi, sua intenzione sarebbe stata ricorrere in giudizio per chiedere di rendere noto il nome del donatore dello sperma. «Che questi debba rimanere segreto», aveva pochi giorni fa affermato, «è solamente una prassi, non esiste nessuna norma in merito». I giudici hanno respinto anche questa istanza. «Né Anselmi né Pizzetti sono legittimi contradditori», hanno scritto, «con la conseguenza che lo stessa domanda va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva delle altri parti della causa». Il che equivale a dire che né la madre né il suo ex marito sono autorizzati a chiedere qualcosa del genere. Unica domanda accolta, quella di nullità del matrimonio. «Concerne l'esistenza di un'anomalia sessuale qual è l'impotenta generandi», riconosce il verdetto, concludendo che «nel caso in esame ricorrono certamente, così come hanno risconosciuto le parti, gli estremi dell'articolo 122 comma 2 del codice civile». Ornella Rota E per il tribunale deve rimanere segreto il nome del donatore di sperma per la fecondazione Luciano Anselmi: aveva chiesto di disconoscere il figlio nato con l'inseminazione artificiale il giudice gli ha dato ragione

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