II Fisco offre la «pace»

II Fisco off re la «pace» II Fisco off re la «pace» Scatta l'operazione-concordato ROMA. Dopo le ferie, appuntamento con il concordato fiscale di massa. A settembre, otto milioni di contribuenti - persone fisiche e società, titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo - dovranno prendere un'importante decisione: accettare o no la proposta di «pace» fiscale per gli anni dall'87 al '93. Ma questa volta, niente calcoli complicati. Ci pensa l'amministrazione finanziaria a indicare in una cartolina gli elementi presi a base del calcolo e le somme dovute. Al contribuente il compito di pagare e saldare i conti sospesi con il Fisco. Ma dopo le proteste delle parti interessate, il Consiglio dei ministri ha introdotto alcune modifiche con un decreto legge entrato in vigore ieri, che prevede alcuni «sconti» e rateazioni. Ecco, in sintesi, le novità. • I DESTIHATARI. Sono: professionisti, imprese individuali, studi associati, società di persone, società di capitali, enti soggetti ad Irpeg. Più in generale, tutti coloro che hanno dichiarato un reddito d'impresa o di lavoro autonomo con ricavi inferiori a 6 miliardi e 180 milioni. Vi sono compresi anphe i soci di società di persone o di studi associati. Tutti i contribuenti sono stati suddivisi in 11 categorie in base al tipo di attività svolta (pur con caratteristiche eterogenee, ad esempio, tra i professionisti si trovano le infermiere neodiplomate e i conduttori televisivi). • PAGAMENTO. Da ieri i contribuenti che vorranno aderire al concordato di massa non dovranno versare gli interessi contenuti nella proposta inviata a casa dal ministero delle Finanze. Il decreto esclude il pagamento degli interessi dal versamento degli importi dovuti per la definizione del concordato su tutte le maggiori imposte accertate. • RIMBORSI. Nel caso in cui gli interessi siano stati già versati, ò prevista la restituzione da parte degli uffici competenti (entro 90 giorni) o la possibile detrazione da eventuali somme che saranno versate nelle rate successive. • SCADENZE. Al 15 dicembre '95 dovranno essere versati: i totali delle persone fisiche che devono pagare meno di 10 milioni; i totali degli altri soggetti che devono pagare meno di 20 milioni; il 50% del versamento dovuto dalle persone fisiche con importi superiori ai 10 milioni; il 50% del versamento dovuto dagli altri soggetti con importi superiori a 20 milioni. Negli ultimi due casi, l'altro 50% degli importi eccedenti può essere versato entro il 31 marzo '96 o il 30 settembre '96 (per queste due ultime scadenze sono però dovuti gli interessi legali del 10% a decorrere dal 15 dicembre '95). Una dilazione per venire incontro alle possibili esigenze di liquidità dei contribuenti, chiamati a pagare somme particolarmente elevate. • SANZIONI. Il decreto dispone che non si dovranno pagare le sanzioni civili (in pratica le eventuali multe) per le somme dovute all'Inps, in seguito all'adesione al concordato. • AUTOCERTIFICAZ10NL E una grossa novità che coinvolge gli uffici periferici delle finanze, i veri protagonisti del concordato di massa. Il ministero ha elencato una serie di casi in cui la cartolina non verrà inviata ai contribuenti, o arriverà senza alcun importo. In questi casi sarà lo stesso contribuente, qualora interessato, a recarsi presso gli uffici periferici a autocertificare i dati per arrivare al concordato. • 611 ESCLUSI. Tra chi non potrà accedere al concordato vi sono coloro che hanno avuto la notifica di un avviso di accertamento da parte deU'ufficio delle imposte dirette o dell'ufficio Iva. In pratica sono esclusi tutti i tributi dell'annualità interessata dall'avviso di accertamento. L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi potrà invece essere sanata. • CONDONO EDILIZIO. Entro un anno dalla data di scadenza per la presentazione delle domande per la sanatoria edilizia del '94, cioè entro il 31 marzo 1996, le amministrazioni comunali sono tenute alla verifica e alla definizione dell'importo dovuto a titolo di conguaglio. Lo precisa una circolare del ministero dei Lavori pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Contiene «elementi di raccordo» tra i due condoni (dell'85 e del '94) e altri provvedimenti in materia, e fa presente che la condizione per l'ammissibilità della sanatoria è la misura dell'abuso e non l'abuso in sé. Possono quindi accedere alla sanatoria edilizia le opere eseguite prima del gennaio 1977 senza alcun tipo di autorizzazione (oppure se questa risulta scaduta). Per gli edifici residenziali, la sanatoria si applica qualora gli ampliamenti non siano superiori al 30% della costruzione originaria e qualora gli ampliamenti o le nuove costruzioni non siano superiori a 750 metri cubi. [st. e] La legge pubblicata sulla «Gazzetta» riguarda 8 milioni di persone LA STRADA DEL CONCORDATO » AUTONOMI > SOCIETÀ' DI PERSONE E DI CAPITALE ' PROFESSIONISTI • 34 MIUONI DI ACCERTAMENTI INVIATI A 7,8 MIUONI DI CONTRIBUENTI ENTRO IL 15 DICEMBRE '95 • LE PERSONE FISICHE CON MENO DI 10 MILIONI; CHI U SUPERA PAGA LA PRIMA RATA DEL 50% • ALTRI SOGGETTI CON MENO DI 20 MIUONI, PER GU IMPORTI ECCEDENTI SI PAGA LA PRIMA RATA DEL 50% ENTRO IL 31 MARZO '96 O IL 30 SETTEMBRE '96 LA SECONDA RATA DEL 50% DEGÙ IMPORTI ECCEDENTI [PERSONE FISICHE E ALTRI SOGGETTI] PREVISTI 11.500 MIUARDI DI GETTITO LO0,50%[60MIUARDI] FINIRÀ' NELLE TASCHE DEI 37 MILA DIPENDENTI DELLE FINANZE

Luoghi citati: Irpeg, Roma