Così cambierà l'antistupro di R. I.

Nel 1979 il primo progetto, oggi c'è l'accordo di 361 deputati Nel 1979 il primo progetto, oggi c'è l'accordo di 361 deputati Così cambierà Fantistupro Pene più severe, tutela ai minori ROMA. La riforma delle norme contro la violenza sessuale è da diverse legislature oggetto di dibattito, ma pur arrivando spesso in dirittura d'arrivo, non è mai arrivata in porto. Il primo progetto risale ben all'autunno del 1979, e già allora come adesso il punto chiave era lo spostamento del delitto di violenza sessuale dal capitolo dei delitti contro la morale a quello dei delitti contro la persona. Il che significava, e significa, un cambiamento di prospettiva nel trattare il reato. Il testo del 1979 venne poi ripreso da due progetti di legge del 1984 e del 1985, che si arenarono sui punti di divergenza su cui ci si è arenati oggi: la querela di parte o procedibilità d'ufficio da un lato e la valutazione della necessità di una nuova legge o no. Si riprende nell'undicesima legislatura ma, nonostante la discussione vivace, il risultato finale non cambia. Oggi, grazie anche al sostegno popolare che si è coagulato intorno all'iniziativa del settimanale «Anna» di ima raccolta firme per una legge «purchessia, ma completa e severa» suelle violenze, alla commissione Giustizia di Montecitorio sono arrivati ben 15 progetti di legge in materia; uno di questi - firmato da 361 deputati di tutti i gruppi - riprende in alcune parti uno schema approvato dal Senato, durante la decima legislatura, e poi «affossato» alla Camera. Vediamone in sintesi le linee portanti. VIOLENZA SESSUALE. L'attuale codice penale distingue due diversi tipi di reati (la violenza carnale e gli atti di libidine violenta); la proposta in esame prevede invece l'unico reato di «violenza sessuale», perché si vuole centrare la criminosità del fatto più sull'offesa alla persona, che non sulle modalità in cui è avvenuta. Si inaspriscono le pene: da 5 a fino 10 anni, per chi con violenza o minaccia costringa qualcuno a subire atti sessuali o commetta il fatto abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima. STUPRI DI GRUPPO Per gli stupri collettivi, in preoccupante aumento soprattutto fra gli adolescenti, la proposta introduce una novità: il reato di «violenza sessuale di gruppo», anche se materialmente è una sola persona a compiere l'atto. Le pene inasprite (da 6 a 12 anni) e aumentate di un terzo nel caso la vittima sia un minore. MINORENNI. Per il codice attuale, il minore di 14 anni non può avere rapporti sessuali, neanche se consenziente. Il principio viene mantenuto e qualora vi sia violenza o minaccia, si parla di «violenza sessuale aggravata». In caso di consenso, si rientra nel reato di «atti sessuali con minorenne». Con o senza consenso, reclusione da 7 a 14 anni. Un'importante novità della riforma è che non sarebbe più reato il rapporto sessuale con un minore che abbia più di 14 anni, consenziente, se non quando con genitori, tutori o persona che ne abbiano cura, perché in quel caso il minore si ritiene in uno stato di sudditanza psicologica che annulla il valore del consenso. QUERELA, Sulla delicata questione, la proposta di riforma non è molto innovativa; i reati in questione rimangono perseguibili solo a querela della persona offesa; la procedibilità d'ufficio è prevista invece per gli «atti sessuali con minore» e per gli stupri collettivi. Viene ampliato il termine per presentare querela: da 90 a 180 giorni. PENE ACCESSORIE. Perdita della potestà dei genitori e una novità, la pubblicazione della sentenza su due quotidiani, che non dovranno però indicare il nome della vittima. TUTELA DELLA RISERVATEZZA. Alla vittima del reato è riconosciuto il diritto all'anonimato: le sue generalità ed immagini non potranno essere rese pubbliche senza il suo consenso, né durante il processo, né su giornali o tv. IL PROCESSO. L'indagato per i delitti di violenza sessuale sarà sottoposto ad accertamenti per individuare eventuali malattie sessualmente trasmissibili; il dibattimento avverrà a porte aperte, esclusi i casi di minori; ma con diritto a chiedere lo svolgimento a porte chiuse. La riforma dovrebbe inoltre limitare la possibilità di formulare domande circa la vita privata o la sessualità della vittima. [r. i.]

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