Polizze vita, cade il segreto

Finalmente l'Isvap, ente di controllo delle compagnie, s'è fatto sentire Così il cliente saprà quello che non ha mai osato chiedere: i veri costi Finalmente l'Isvap, ente di controllo delle compagnie, s'è fatto sentire Così il cliente saprà quello che non ha mai osato chiedere: i veri costi Polizze vita, cade il segreto GARANZIE La compagnia è obbligata a dare informazioni sui caricamenti oppure tocca all'utente informarsit 1 caricamenti sono la parte di premio versata dall'assicurato che, anziché essere investita (per fruttare, alla scadenza, il capitale o la rendita previsti dal contratto) viene trattenuta dalla compagnia come «rimborso» per le spese sostenute (acquisizione del contratto, incasso, amministrazione). Si tratta quindi, è evidente, di un aspetto di assoluta importanza, anche per confrontare fra loro le proposte di diverse compagnie: i caricamenti più contenuti comportano migliori prestazioni al momento della scadenza, poiché è più consistente la parte di premio messa a fruttare. Tuttavia, fino a oggi le compagnie, o almeno una gran parte di loro, hanno mantenuto il segreto sull'argomento. Oggi la circolare Isvap impone a tutte di dire, a chi lo richiede, qual è l'importo del caricamento. Attenzione dunque: non si tratta di una comunicazione diventata obbligatoria. Deve essere il cliente a prendere l'iniziativa di richiederla, così come di farla mettere per iscritto nel contratto. Vale la pena di Insistere per ottenere questa informazione! Quali altri vantaggi possono derivare! Non esplicitare al cliente il «costo» della polizza, o indicarlo in modo errato rappresenta, d'ora in poi, una violazione degli obblighi precontrattuali da parte della compagnia o dell'intermediario. E un comportamento del genere provocherebbe l'intervento e le sanzioni dell'Isvap. Quanto all'importanza dell'informazione per il cliente, è vero che anche in passato l'indicazione, nella nota informativa, delle prestazioni previste a scadenza consentiva di fare una valutazione delle condizioni contrattuali. Si poteva infatti (e si potrà ancora, perché la nota informativa mantiene questa indicazione) conoscere l'importo del capitale o della rendita previsti, e confrontarli con quelli di una compagnia concorrente. Ma un'informazione come quella che oggi è obbligatoria (per esempio: «Il caricamento è pari al 10% del premio») ha l'indubbio pregio di essere semplice e diretta, immediatamente comprensibile per chiunque. L'obbligo di esplicitare il costo, infine, potrebbe convincere alcune compagnie a contenerlo per reggere la concorrenza. Qual è l'importanza delle informazioni su riscatto e riduzione del contratto! Si tratta di argomenti importanti soprattutto nel caso in cui l'assicuralo si penta di aver fir mato il contratto, e decida di non pagare più i premi. Il riscatto consiste nella rescissione della polizza: l'assicurato blocca i pagamenti e interrompe il rapporto. La compagnia gli restituisce, immediatamente, i premi versati fino a quel momento. Il problema nasce dal fatto che, almeno nei primi anni del contratto, la somma restituita è inferiore ai premi versati, perché vengono sottratti i caricamenti, le imposte, le eventuali coperture per il caso morte. Così riscattare una polizza diventa spesso una amara sorpresa per il cliente. Lo stesso accade con la riduzione, che consiste nell'interrompere il pagamento dei premi, mantenendo in vita il contratto per un valore, appunto, ridotto, e proporzionato al numero dei premi versati. Alla scadenza, l'assicurato incassa un capitale o una rendita evidentemente inferiori (ma proporzionali) a quelli previsti all'inizio, e anche di qui possono nascere delusioni. Come va informato il cliente! E' possibile «ritirarsi» in qualsiasi momento o ci sono vincoli! La circolare dell'Isvap prevede sostanzialmente due obblighi. Il primo è relativo alla fase preliminare: prima della firma del contratto l'intermediario che propone la polizza deve richiamare l'attenzione del cliente «sugli effetti economici negativi della riduzione e del riscatto, ponendo in evidenza che il recupero da parte del contraente dei premi versati avverrà solo dopo la corresponsione di un determinato numero di annualità di premio». Una tabella deve inoltre indicare, anno per anno, i valori di riscatto e di riduzione. Ma non è tutto. Spesso, nella pratica, l'assicurato che decide di riscattare o di ridurre la sua polizza, o che vuole valutare se è il caso di farlo, non riesce a sapere, né dall'intermediario né dalla compagnia, a quali condizioni può farlo, cioè quali sono i valori di riscatto e di riduzione. Perciò l'Isvap ha disposto che le imprese si impegnino a fornire questo tipo di informazioni entro 30 giorni, attivando un ufficio apposito al quale gli assicurati possano rivolgersi. LE polizze vita diventano più trasparenti. E' l'effetto della recente circolare con cui l'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha stabilito nuove regole nel rapporto fra i clienti e gli intermediari che propongono contratti di assicurazione sulla vita. Le novità sono numerose, e alcune di notevole rilievo. Prima fra tutte quella che impone alle compagnie di comunicare, su richiesta del cliente, l'importo dei cosiddetti caricamenti, vale a dire la parte di premio che viene trattenuta TUTTO QUELLO CHE PUOI CHIEDERE AL TUO AftENTE ardi alla scadeza del contratto. Esempio al quinto anno. Capitale ridotto L. 16.047) sciato fino alla scadenza del contratto diventerà pari a L. 21.321.827 (vedi tabella). dalla società per fare fronte ai costi del contratto. Ma la circolare interviene anche su altri fronti: su quello dei riscatti (la risoluzione anticipata del contratto), come su quello delle prospettive di rendimento (deve essere chiaro, afferma l'Isvap, che si tratta di semplici ipotesi). Le imprese del ramo vita hanno tempo fino al 31 dicembre '95 per adeguare alle nuove disposizioni i loro contratti, in particolare la cosiddetta «nota informativa», cioè quel documento che deve essere consegnato all'assicurato pri¬ ma della firma del contratto. Ma è evidente che d'ora in poi sarà impossibile per l'agente opporre segreti d'ufficio al cliente su materie come i caricamenti o i valori di riscatto. Vediamo, con questa guida in 8 punti, quali sono gli argomenti da affrontare con l'intermediario prima di stipulare la polizza (o, retroattivamente, se il contratto è già in essere ma si ignora qualche dato importante): tutto quello che si può finalmente chiedere, insomma, alla compagnia. Marta Vi O TARIFFA LINEA VITA SERENA ASSICURAZIONE MISTA AD ALTA RIVALUTAZIONE CON BONUS FINALE ED A PREMIO ANNUO RIVALUTABIIE RE IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO 1Q% (LORDO) ALIQUOTA DI RETROCESSIONE: MINIMO GARANTITO 73% 80% PREVENTIVO SVILUPPATO IPOTIZZANDO MISURA Dl RIVALUTAZIONE APPUCATA 4,85% ETA' DELL'ASSICURATO SO (MASCHIO) DURATA 10ANNI CAPITALE INIZIALE L. 26.556453 PREMIO ANNUO NETTO INIZIALE L. 3.000.000 CARICAMENTI 13% ,„„ PREMIO ANNUO PREMIO DIMINUITO CAPrTALE ASSICURATO u LORDO DELL'IMPOSTA DEL 77% IN CASO Dt MORTE 1 3075000 2.525.000 29.212.000 2 3.224.000 2.674.000 30.629.000 3 3.381.000 2.831.0O0 32.114.000 4 3.544.000 2.994.000 33.672.000 5 3.716.000 3.166.000 35.305.000 6 3 897.000 3.347.000 37.017.000 7 I 4.086.000 3.536.000 38.813.000 8 4.284.000 3.734.000 40.C95.000 9 4.492.000 3.942.000 42.669.000 10 4.709.000 4.159.0O0 44.738.000 ALLA SCADENZA CONTRATTUALE 11 CAPITALE liquidabile in caso di vita (compreso bonus finale e Imposta) L. 49.040.000 2] RENDITA annua di opzione vitalizia rivalutabile pagabile a rate semestrali posticipate L 3473.000 3] CAPITALE MINIMO garantito a scadenza (compreso bonus finale e imposta) L. 33.735.000 * Considerato che le prestazioni assicurate sopra indicate dipendono dall'ipotesi di rendimento finanziario del 10% sopra adottata, si riportano anche i valori delle prestazioni che verrebbero raggiunti alla scadenza del contratto nelle due ipotesi alternative di tasso di rendimento sotto indicate e precisamente: — ipotesi di rendimento finanziario del 9%: 45.555.000, dell' 11%: 52.813.000. Resta in ogni caso fermo il capitale o la rendita minima garantita sopra indicata. PREMI VERSATI - VALORI DI RISCATTO E DI RIDUZIONE SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO PREMI • ANNI CUMULO PREMI CUMULO PREMI TRASCORSI ANNUILORDI MENOLA DETRAZIONE DEL 22% 1 3.075.000 2.525.000 2 6 299.000 5.199.000 3 9.680.000 8.030.000 4 13.224.000 11.024.000 5 16.940.000 14.190.000 6 20.837.000 17.537.000 7 24.923.000 21.073.0OO 8 29.207.000 24.8O6.0O0 9 33.699.000 28.748.0O0 10 38.408.000 32.9O7.0OO RISCATTO A FINE ANNOIA] CAPITALE RIDOTTO [B] A FINE ANNO ALLA SCADENZA 6.224.000 9.137.000 13.502.000 17.753.000 22.693.000 28.417.000 35.028.000 8.758.469 12.244.340 16.047.737 20.091.263 24.698.363 29.596414 34.910.821 11.636.340 16.268.442 21.321.827 25.586.193 29.850.000 34.114.929 38.379.289 FONTE: LA PREVIDENTE VTTA. * In caso di sospensione del pagamento del premio, il cliente ha due possibilità: A] Riscattare il contratto e rientrare in possesso di una certa somma, interrompendo il contratto. Esempio al quinto anno L. 13302.000. B] Non versare più nulla ma lasciare in vigore in contratto. Ciò determina una «prestazione» ricalcolata (chiamata capitale ridotto). Tale capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento o al più tardi alla scadenza del contratto. Esempio al quinto anno. Capitale ridotto L. 16.047.737 che se la- sciato fino alla scadenza del contratto diventeà pari a L 21321827 (di tbll) Per le compagnie è confermato l'obbligo di consegnare al cliente, insieme con la nota informativa, un progetto che illustri lo sviluppo delle prestazioni assicurate e dei premi. Si tratta in sostanza di una tabella (vedere in questa pagina) nella quale sono riportati, anno per anno per tutta la durala contrattuale: l'importo del premio (tenendo conto, in caso di premi crescenti, della prevedibile rivalutazione), lo stesso importo al netto del risparmio fiscale (la detrazione di imposta, attualmente pari al 22%), e le prestazioni (il capitale o la rendita previsti, l'eventuale capitale assicurato in caso di morte). Devono infine essere riportati il capitale o la rendita minima garantita a scadenza (cioè le somme che saranno comunque corrisposte, quale che sia il rendimento finanziario della polizza), e quelli ipotizzati in base al tasso di rendimento fissato dall'lsvap. L'assicurato deve infine sapere quanto gli spetterà nel caso in cui decida di cambiare idea alla scadenza, cioè di incassare un capitale invece di una rendita o viceversa (rendita o capitale di opzione). Visentin 0 Quali delucidazioni deve dare la compagnia sulle prestazioni finali! Meglio la rendita e II capitale! SI può sapere all'inizio a quanto ammonteranno il capitale o la rendita alla scadenzai Sapere quale sarà, alla scadenza, il capitale o la rendita è evidentemente fondamentale, anche per decidere quanto investire nella polizza. Purtroppo però non è dato saperlo in anticipo. Le prestazioni finali sono determinate dall'andamento del fondo collegato alla polizza: e questo può essere, di anno in anno, più o meno buono. Dipende dall'abilità dei gestori e dell'andamento del mercato finanziario, che non è in nessun modo prevedibile. Così come non è prevedibile l'andamento dell'inflazione, che ha un effetto determinante sul valore reale delle prestazioni. Soltanto il capitale o la rendita minimi sono una certezza: corrisponderli è un obbligo contrattuale della compagnia. Le prestazioni rivalutate sono invece un'ipotesi, il frutto di un calcolo ipotetico. L'Isvap ha prescritto che questa circostanza debba essere evidenziata, nella nota informativa, con caratteri di stampa di grandezza superiore agli altri. E che deve essere sottolineato, con la stessa evidenza, che si tratta di valori al lordo dell'inflazione. I contratti prevedono il diritto di ripensamento? E se sì, fino a quando c'è tempo per esercitarlo! Sì. E anche questa è una circostanza che deve essere sottolineata dall'intermediario che propone il contratto. Dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, il contraente ha trenta giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso. E per evitare dubbi o contestazioni sulla data entro cui i diritto deve essere esercitato, la compagnia ha l'obbligo di specificare al cliente qual è la data dalla quale decorrono i trenta giorni. La nota informativa deve inoltre spiegare come, in concreto, può essere esercitato il diritto di recesso. La legge fissa un altro termine cui la compagnia di assicurazioni non può derogare: entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso dal contratto deve rimborsare al cliente il premio già versato. Dalla somma è previsto che possa trattenere le spese sostenute per la stipula del contratto, ma solo se sono state chiaramente individuate e quantificate nella proposta o nel contratto stesso. La compagnia può inoltre trattenere la quota di premio relativa al rischio corso. Come ci si deve comportare se l'intermediario non fornisce tutte le informazioni richieste! Nella sua circolare l'Isvap sottolinea di avere ricevuto esposti in cui i clienti lamentano la mancanza di chiarezza e trasparenza delle trattative precontrattuali. Le nuove regole hanno anche l'obiettivo di migliorare i rapporti fra clienti e intermediari, ma interviene soltanto sulla documentazione scrìtta che costituisce la base della trattativa. Di fronte a un comportamento reticente da parte dell'intermediario, al rifiuto di fornire i chiarimenti e le spiegazioni richieste, o all'uso di espressioni tecniche incomprensibili alla maggior parte degli utenti, è sicuramente pos sibile, in primo luogo, rivolgere un reclamo alla compagnia rappresentata dall'intermediario Inoltre è possibile inviare un esposto allo stesso Isvap (Ufficio reclami, via Vittoria Colonna 39, Roma). La reticenza, insomma, non è compatibile con «l'osservanza scrupolosa dei principi di correttezza professionale» raccomandati dal l'Istituto.

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