Tutto sulla casa Nuove risposte

Tutto sulla casa Nuove risposte Tutto sulla casa Nuove risposte Quell'assemblea era regolare Il signor Salvatore Donadeo di Maglie (Le) chiede un parere sulla legittimità di un verbale di assemblea straordinaria tenuta in seconda convocazione in cui, pur essendo rappresentati per delega 31 condomini e presenti personalmente 13 condomini per un totale di 666 324 millesimi, si è dato atto che non è stato raggiunto il numero legale essendo presenti 13 condomini su 67 L'art. 67 delle disposizioni di attuazione ce dispone che ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante. L'assemblea di seconda convocazione - poi - delibera con un numero di voti che rappresenta il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio Pertanto l'assemblea era regolarmente costituita e doveva deliberare con regolare votazione Non solo: dato il numero dei condomini intervenuti (personalmente o con delega) l'assemblea poteva addirittura deliberare con la maggioranza qualificata della maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio, necessaria per le delibere relative alla nomina dell'amministratore, alle liti, nonché alla ricostruzione o notevole riparazione straordinaria dell'edifìcio. L'unico limite dell'assemblea in esame erano le innovazioni, non essendovi il quorum necessario (la maggioranza dei condomini e i due terzi del valore dell'edifìcio). Proroga della locazione giurisprudenza divisa La lettrice Luciana Marchisio di Torino vuol sapere quando scade un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 16 ottobre 1985 per sei anni e cioè per il periodo 1/11/85 - 31/10/91, senza clic nessuna delle parti abbia inviato disdetta. Il contratto in esame si è rinnovato il 31/10/91 per quattro anni e si rinnoverà per quattro anni se nessuna delle parti comunicherà all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza del 31/10/95, con lettera raccomandata, che non intende rinnovarlo. La legge 8/8/92 n 359 ha però disposto che nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successivo alla data di entrata in vigore della legge (nel caso di specie, il 31/10/95), le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni. L'interpretazione di tale proroga è fonte di contrasto giurisprudenziale. Personalmente ritengo che la proroga biennale non vada applicata qualora non vi sia stata contrattazione per la stipula di un nuovo contratto La giurisprudenza maggioritaria sostiene - invece - che per impedire la proroga e necessario che il locatore intenda adibire l'immobile per proprio uso personale o per un parente oppure - ancora - intenda ristrutturarlo. Spese della casa e tabella millesimale Il signor Francesco Marino di Torino chiede come poter modificare la tabella millesimale, allegata al regolamento del proprio condominio, la quale prevede una ripar tizione delle spese di manutenzio ne delle scale diversa dal criterio indicato dall'art. 1124 ce. (che prevede la ripartizione per metà in ragione del valore millesimale e per metà in misura proporzionale all'altezza dell'unità dal suolo) La disciplina indicata dall'art. 1124 ce. sul riparto delle spese inerenti alle scale è derogabile dal regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, ed è pertanto vincolante nei confronti di tutti i condomini. E' pertanto valida ed operante la diversa ripartizione delle spese prevista dal regolamento la cui tabella millesimale potrà essere modificata solo se risulta conseguenza di un errore oppure in caso di notevole alterazione del rapporto originano dei valori proporzionali delle porzioni immobiliari Edificio con 6 alloggi Si amministra così La signora Maria Pia Rappoldi di Cameri (No) chiede come debba esseri; amministrato un condominio di sei appartamenti e in particolare se sia sufficiente amministrarlo in modo «familiare», senza alcuna formalità. La legge non prescrive agevolazioni per i piccoli condomini, disponendo unicamente che l'assemblea nomini un amministratore quando i condomini sono più di quattro L'amministrazione non e soggetta a particolare formalità, nonostante si applichino tutte le norme previste dal ce in materia. La convocazione dell'assemblea condominiale nonnecessita di particolari formalità essendo sufficiente che i condomini abbiano avuto conoscenza della riunione e dell'argomento della delibera. Il processo verbale delle delibere va invece redatto e trascritto in un registro tenuto dall'amministratore Tale registro documenta valida costituzione dell'assemblea, formazione e contenuto della volontà condominiale Il contratto d'albergo scadrà fra due anni Il signor Giulio Bianchi di Siena ha acquistato un immobile in Firenze condotto in locazione ad uso albergo con contratto scaduto nel 1988 e canone mensile di L. 900.000. Chiede quando potrà concordare un nuovo contratto. Il contratto in esame si è rinnovato, non avendo inviato alcuna disdetta per nove anni e dunque scadrà nel 1997 Per impedire un altro rinnovo alle condizioni attuali, dovrà essere comunicata disdetta al conduttore con lettera raccomandata almeno 18 mesi prima della scadenza (da individuarsi con giorno, mese ed anno). Dopo l'invio della disdetta, potrà trattare le nuove condizioni contrattuali. A cura di ELENA BAIO Coordinamento legali Conledilizia Era sull'uso transitorio la sentenza del pretore L'ufficio legale della Conledilizia e il lettore Patrizio Patulli di Mantova replicano all'intervento del segretario nazionale Sicet, arch. Rossini, «Il canone. Questi i casi obbligati di contratto da 8 anni», pubblicato sul supplemento «Tuttosoldi»: «L'articolo tace che la sentenza invocata è stata emessa nella particolare fattispecie di un contratto a uso transitorio e sul (ritenuto) presupposto dell'anapplicabilità a questo tipo di contratti dei patti in deroga». E' quindi infondato trarne la conseguenza che «tutti i contratti in deroga acquisiscano la durata di 8 anni, fermo il canone pattuito». Del resto, in termini problematici «si è espresso un esperto legale della stessa organizzazione» alla quale appartiene l'arch. Rossini. Inoltre la sentenza del pretore di Bologna, dott. Verardi, «non fa testo. Non a caso, con un'ordinanza del 7/12/92 il pretore di Napoli ha stabilito esattamente il contrario» e cioè che i patti in deroga possono durare meno di 8 anni. BANKAMERICARD. Per refusi tipografici, nel servizio della scorsa settimana sulle carte di credito, il costo della BankAmericard Classic è indicato in 40 mila anziché 70 mila lire. Esercizi convenzionati: per BankAmencard Classic Visa 220 mila in Italia e 12 milioni nel mondo, per Key Client Eurocard/MasterCard 200 mila in Italia e 12,3 milioni nel mondo.

Persone citate: Elena Baio, Francesco Marino, Giulio Bianchi, Luciana Marchisio, Maria Pia, Patrizio Patulli, Rossini, Salvatore Donadeo, Verardi

Luoghi citati: Bologna, Cameri, Firenze, Italia, Mantova, Napoli, Siena, Torino