il tetto dell'autorimessa lo pagano tutti i proprietari

// tetto dell'autorimessa lo pagano tutti iproprietari // tetto dell'autorimessa lo pagano tutti iproprietari ALCUNI CONDOMINI hanno le autorimesse nello stesso condominio e altri le hanno invece all'esterno dell'edificio condominiale vero e proprio, in cortile. E quando queste autorimesse esterne necessitano di qualche lavoro, chi deve provvedervi? I condomini interessati, o il condominio nel suo complesso? La prima regola è quella di fare bene attenzione al regolamento condominiale e di attenervisi se prevede qualcosa in merito. In caso contrario c'è ora un riferimento preciso, la sentenza n. 7651/94 della Cassazione. IL TETTO DEL GARAGE. La Corte Suprema è partita dalla premessa che il tetto delle autorimesse esterne all'edificio condominiale svolge, nella sua struttura unitaria ed omogenea, una funzione di riparo e di protezione delle unità sottostanti, ciascuna delle quali costituisce pertinenza della proprietà esclusiva dei singoli condomini. PROPRIETÀ' COMUNE. Alla fattispecie si applica la presunzione di comunione stabilita dall'art. 1117 n. 1 del codice civile. La conseguenza diretta è allora questa: che il tetto delle autorimesse esterne alla struttura condommiale vera e propria costituisce, al pari del tetto dell'edificio condominiale, oggetto di proprietà comune. «Con tutte le conseguenze del caso», ha aggiunto ancora la Corte Suprema, per dire che al tetto delle autorimesse esterne si applicano tutte le norme del codice che regolano i diritti e le spese afferenti alla parti comuni. Corrado Sforza Fogliari presidente Confedilizia