Multimedia Il problema diritti d'autore

CD-ROM CD-ROM Multimedia Il problema diritti d'autore s ONO ormai molto numerosi i progetti di opere multimediali su dischi .CD-Rom o Cd-I: una tecnologia ideale per condensare in poco spazio un sapere enciclopedico o per inventare nuovi giochi, passando con agilità dal testo scritto, al parlato, alla musica, al film, alle immagini animate. Il mercato sta per impazzire, ma si profila un problema che potrebbe far sbollire gli entusiasmi e scoraggiare chi sviluppa queste nuove tecnologie: le garanzie di tutela dei diritti d'autore per le opere multimediali sarebbero insufficienti. La questione è complessa perché, per la loro stessa struttura e le finalità, queste opere spesso traggono informazioni e spunti da moltissime fonti, dalle caratteristiche notevolmente diversificate. Un allarme è stato lanciato nel corso dal convegno «Multimedia» che si è tenuto all'ultima edizione dello Smau, a Milano: non esiste attualmente alcuna normativa specifica né italiana né europea, e l'applicazione dei criteri dell'anglosassone «copyright» potrebbe rivelarsi insoddisfacente. Anzi, potrebbe essere proprio la multimedialità a far emergere contraddizioni e superficialità nella considerazione giuridica del software. In realtà, insieme con il principio della proprietà intellettuale e la difficile definizione di originalità dell'opera, sono in gioco soprattutto grossi interessi economici, tanto è vero che si parla insistentemente di «diritti esclusivi industriali». Non vengono quasi nominati, invece, i «diritti morali», che dovrebbero tutelare l'opera originale non solo dalle alterazioni ma anche dagli abusi. La tutela di un diritto morale, ad esempio, si potrebbe invocare contro la colorazione dei film girati in bianco e nero, come ad esempio si sta facendo, con risultati alquanto discutibili, per i film di Crik e Crok in videocassetta. Tutelare un diritto è ancora più difficile se risulta complicato definire la «cosa» da proteggere. Per fare un esempio, ci volle tempo per riconoscere nell'energia elettrica un prodotto da pagare, e come classificare l'energia il legislatore ancora oggi non lo sa: il concetto di furto si applica infatti a «beni» o a «energia». «Definire la natura del bene da proteggere è essenziale, non si tratta di un esercizio linguistico», commenta Antonio Martino, docente di Scienze Politiche all'Università di Pisa: «Per beni diversi il trattamento dovrebbe essere diverso: cambia il principio di originalità, di somiglianza con altri beni. Ma per realizzare queste distinzioni occorre un cambiamento di cultura». Il problema si è già posto in modo forte con il software e si porrà ancora con l'informazione. Ed è di informazioni che si nutre un'opera multimediale. In prima approssimazione, si possono applicare alle diverse parti che compongono un'opera multimediale le singole normative (ad esempo, diritti di immagine fotografica, di riproduzione di un testo scritto). Resta la difficoltà di quantificare la somiglianza del lavoro con eventuali precedenti (tenendo presente che cataloghi e raccolte possono considerarsi opere originali), e di distinguere i singoli autori in mezzo a quello che alla fine appare come un mosaico compatto e immenso: chi ha scritto, e che cosa ha scritto (o filmato, o disegnato, o progettato)? «L'analogia che viene in mente» continua Antonio Martino, «è con un prodotto cinematografico, dove si intrecciano gli interventi di molte figure professionali. L'industria cinematografica ha costruito un sistema molto articolato per darsi dei prezzi, per calcolare in anticipo i suoi costi. Qualcosa di simile dovrebbe provare a costruirsi, e in tempi brevi, la giovane industria multimediale». Nel frattempo, due consigli a coloro che sviluppano opere multimediali: tenere sotto controllo la quantità di informazione sovrabbondante ed evitabile, in modo da limitare anche la probabilità di complicarsi la vita con questioni legali; e stipulare accordi accurati. Rosalba Giorcell i

Persone citate: Antonio Martino

Luoghi citati: Milano