Addio ai viaggi-bidone

Da ottobre è in vigore, secondo le direttive europee, una nuova norma che tutela i clienti di agenzie e tour operator Queste le garanzie e i diritti Da ottobre è in vigore, secondo le direttive europee, una nuova norma che tutela i clienti di agenzie e tour operator Queste le garanzie e i diritti Addio ai viaggi-bidone CHI sta prenotando in questi giorni un viaggio per Natale se ne è accorto: la procedura è più macchinosa. Ma a che cosa si deve questo cambiamento? Al fatto che dal 14 ottobre è in vigore il decreto legislativo 111 del 17 marzo 1995, che ha recepito (con ritardo) la direttiva Cee in materia di viaggi organizzati. LA CONTROPARTI L'aspetto più significativo del decreto è che vengono chiaramente delineati i diritti e i doveri delle tre parti in causa: il cliente, l'agenzia che vende il viaggio e il tour operator, cioè chi materialmente organizza il viaggio. Il cliente deve sempre sottoscrivere un vero e proprio contratto e nel caso avesse da recriminare al termine del viaggio, sulla base del contratto potrà individuare con precisione la sua controparte, cioè di volta in volta l'agenzia o il tour operator. A CHI E QUANDO Il decreto si applica a tutti i pacchetti turistici. Il «pacchetto» è la vendita a prezzo forfettario di una serie di servizi che comprendono almeno due tra i seguenti elementi: il trasporto, l'alloggio e, insieme, altri servizi significativi (ad esempio, il biglietto per uno spettacolo). Le norme si applicano quando il pacchetto abbia una durata superiore alle 24 ore o comprenda almeno un pernottamento. Alla normativa sono sottoposti i tour operator, le agenzie di vendita e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi unicamente per i propri associati. UE INFORMAZIONI Il contratto di vendita di un pacchetto turistico deve contenere obbligatoriamente una serie di informazioni (vedi scheda). Altrettanto chiari devono essere i cataloghi a disposizione della clientela. Lo stesso viaggio effettuato nello stesso periodo può costare cifre molto diverse. Non è un capriccio del mercato. «Accade - spiega Alis Maccarini, presidente della Fiavet, la Federazione nazionale delle agenzie di viaggio - per un motivo molto semplice. Per una stessa destinazione un'agenzia specializzata effettua grandi volumi d'affari e ottiene sconti che un'altra agenzia non può avere». FRIZZO E REVISIONE All'atto della prenotazione l'agenzia può chiedere un acconto non superiore al 25% del prezzo. La revisione del prezzo è possibile solo se prevista dal contratto. L'aumento di prezzo è possibile solo in seguito a variazioni nei costi del trasporto, del carburante, delle imposte o del cambio. Non è possibile applicare la revisione dei prezzi nei 20 giorni precedenti la partenza. Il cliente è tenuto a pagare solo se l'aumento non supera il 10%, altrimenti può recedere ottenendo il rimborso delle somme versate. MODIFICHE AL CONTRATTO Ogni modifica significativa delle condizioni pattuite prima della partenza deve essere comunicata in forma scritta al cliente, al quale va anche comunicata l'eventuale variazione di prezzo. Il cliente in questo caso ha due giorni di tempo per accettare, recedere (ottenendo il rimborso di quanto già versato) o chiedere un altro pacchetto. Se i servizi richiesti in sostituzione hanno valore uguale o superiore a quelli cui si è rinunciato, il cliente non deve pagare nulla; se hanno un prezzo inferiore, si ha diritto a ottenere la differenza. Il consumatore può sempre chiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto. Diritto che invece non c'è quando il viaggio salta perché non c'è il numero minimo di adesioni. In questo caso l'agenzia deve solo rimborsare le somme già ricevute, purché la comunicazione dell'annullamento sia pervenuta al cliente almeno 20 giorni prima della partenza. Se invece le condizioni previste dal contratto non si verificassero durante il viaggio l'organizzatore deve predisporre soluzioni alternative e non onerose per il cliente. Se questi, per giustificati motivi, non accetta i cambiamenti, il tour operator deve metterlo in condizione di rientrare al luogo di partenza e rimborsare i servizi di cui non ha usufruito. Il cliente non ha diritto a rimborsi solo nel caso in cui il viaggio non si potesse effettuare per motivi di forza maggiore (guerre, ma anche scioperi). SE IL CLIENTE NON PARTE L'annullamento di un viaggio è oneroso per il cliente. La penale varia a seconda dell'anticipo con cui viene comunicata la rinuncia. Il decreto 111 introduce un'importante novità: fino a 4 giorni lavorativi prima della partenza il cliente può farsi sostituire da un'altra persona pagando solo le spese sostenute dall'agenzia per effettuare il cambio. L'importo'di tali spese deve essere specificato nel contratto. LE GARANZIE Agenzia di viaggio e tour operator devono essere assicurate. Il viaggiatore insoddisfatto deve sporgere reclamo durante il viaggio presso il rappresentante locale del tour operator. Se non ottiene immediata risposta, può sporgere reclamo a mezzo raccomandata r/r (entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro dal viaggio) da inviare al tour operator o all'agenzia, meglio se a entrambi. Gino Pagiiuca 0/1 VitU>Uonr, juj ~ "—' -• 0/1 VitU>Uonr, juj ~ "—' -•

Persone citate: Alis Maccarini, Gino Pagiiuca