Il condominio Assemblea Bastano due firme

Assemblea Bastano due firme Assemblea Bastano due firme 11 ASSEMBLEA di condomi/ nio è un po' il «parlameli- r to» della vita di un ediliI I ciò. Di solito viene convol_jy_Jcata dall'amministratore <; può ossero ordinaria o straordinaria. Se manca l'amministratore può essere convocata da ciascuno dei condomini. L'assemblea ordinaria decide principalmente sulla gestione del condominio, quella straordinaria decide sulle altre questioni. NEGLIGENZA O CALCOLO Può capitare il caso in cui l'amministratore non convochi l'assemblea corno dovuto per negligenza, calcolo, timore o non conoscenza delle leggi. In tutti questi casi l'assembloa può ossere convocata direttamente dai condomini. Vediamo come si fa. CONVOCARE «IN PROPRIO» La legge stabilisce espressamente (articolo 66 delle Disposizioni attuative del c/c) che l'assemblea straordinaria può essere convocata anche dai condomini. Requisito necessario è che la richiesta deve essere fatta da almeno due condomini elio rappresentino un sesto del valore dell'edificio. QUOTE MILLESIMA!.! In altri termini, la quota millesimale per chiedere l'assemblea deve essere di almeno 167 millesimi, posseduta da almeno due condomini (cioè non può essere uno solo a convocare l'assemblea). Può anche essere la somma di un numero di quoto superiore a due. In altre parole, i condomini possono allearsi per raggiungere i 167 millesimi necessari per la convocazione. LA RICHIESTA Va indirizzata all'amministratore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o deve indicare esplicitamente gli argomenti che si intendono affrontare. La mancata indicazione degli argomenti di cui si vuole discutere, cosi come dell'elenco completo dei condomini promotori dell'iniziativa, comporta la non convocazione dell'assemblea. La richiesta deve essere firmata da tutti i condomini che hanno preso l'iniziativa. DIECI GIORNI L'amministratore ha tempo dieci giorni por rispondere, anche se va detto che la mancata risposta a una richiesta di convocazione è considerata un fatto grave che può arrivare a costituire un motivo per la revoca dell'incarico all'amministratore. A TUTTI ! CONDOMINI Decorsi dieci giorni dalla data della richiesta di convocazione, se l'amministratore non ha provveduto, i condomini che hanno fatto la richiesta possono provvedere ossi stessi ad effettuare la convocazione. In tal caso, l'invito dove essere fatto a tutti i condomini o deve contenere nell'ordine dol giorno tutti gli argomenti indicati nella domanda di convocazione. QUOTA INSUFFICIENTE Se invece i condomini che formulano la richiesta di convocazione non raggiungono i centosessanlasette millesimi, sarà l'amministratore a decidere, a sua discrezione, se convocare o no l'assemblea. IL REGOLAMENTO Spesso i regolamenti di condominio contengono una clausola secondo la quale l'assemblea può essere convocata oltre che dall'amministratore, da almeno tre o più condomini. Alla luce di quanto esposto, tale regola risulta essere nulla. LE LETTERE DI MARIO SALVATORELLI

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