Tutte le risposte alle lettere sui tributi

Tutte le risposte alle lettere sui tributi Tutte le risposte alle lettere sui tributi ministrazioni hanno scelto subito, nel '93, di tassare al 5%. «Quest'anno - rileva il presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani - sono salite a ben 34, vale a dire che più di un terzo delle amministrazione provinciali applicano oggi il tributo all'importo massimo concesso (in Val d'Aosta non esiste l'ente Provincia, mentre le otto nuove Province sono ricomprese nei territori delle Province di originaria appartanenza)». CONSORZI DI BONIFICA Conclude il presidente: «Anche i dati relativi al tributo ambientale provinciale dimostrano che ogni tributo attribuito agli enti locali viene presto ricondotto, nella generalità dei casi, all'aliquota massima consentita dalla legge. Oltretutto, questo balzello risulta del tutto invisibile ai cittadini, trattandosi di un'addizionale su un'altra tassa. Imposizione poi tanto più assurda se si considera che viene corrisposta per pretese funzioni ambientali in zone già tartassate da contributi ai Consorzi di bonifica, che pretendono di svolgere analoga funzione di tutela. C'è da chiedersi se effettivamente le Province forniscano servizi - in tema di ambiente, ecologia, rifiuti, difesa del suolo - pari a quanto introitano nell'ignoranza generale». Estinzione anticipata (e costosa) del mutuo Nel 1988 ho stipulato un mutuo fondiario ipotecario. Nel 1995 l'ho estinto con congruo risparmio. Vi chiedo, posso evitare la spesa notarile per la cancellazione dell'ipoteca? La stessa avviene automaticamente alla scadenza contrattuale del mutuo. T. B. - Torino Purtroppo la formalità di cancellazione non è automatica e dovrà pertanto provvedere, sostenendone tutti i costi, a richiedere la cancellazione dell'ipoteca. Agevolazioni prima-casa anche più di una volta Sono proprietario dell'appartamento in cui abito, acquistato con le agevolazioni concesse per la prima casa. Ora dovrò cercare un'altra abitazione poiché, a seguito di un infarto e successiva operazione al cuore, la mancanza di ascensore non mi consente più di occupare un'abitazione sita al quarto piano. Considerando che l'acquisto della nuova abitazione avviene per motivi dovuti alla salute, è possibile usufruire nuovamente dell'imposta ridotta al 4%, e se si a quali condizioni? E' da tener presente che l'attuale abitazione potrà essere venduta solo dopo l'acquisto della casa nuova. F. P. - Alessandria Dopo il valzer normativo che negli ultimi IO anni ha cambiato quasi altrettante volte la disciplina delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, attualmente la norma prevede che le agevolazioni possano essere utilizzate anche più di una volta a condizione che all'atto dell'acquisto l'acquirente dichiari di non possedere altro immobile idoneo ad abitazione e che l'immobile sia ubicato nel Comune di residenza dell'acquirente. Sul concetto di «idoneo» si sono sprecati fiumi d'inchiostro. Purtroppo applicando le istruzioni ministeriali impartite, il possesso di un immobile anche a centinaia di chilometri dal Comune di residenza o la comproprietà di un alloggio piccolissimo e magari locato fa venir meno il diritto all'agevolazione. Per poter usufruire dell'aliquota ridotta al 4% dovrà pertanto, prima dell'acquisto, cedere l'alloggio da lei attualmente posseduto. Tassata la vendita di terreni edificabili Desidererei sapere se vendendo un terreno da me acquistato nel lontano 1963, recentemente passato nel piano regolatore da agricolo a commerciale e artigianale (con possibilità di costruire case per custodi o per i proprietari di attività commerciali e artigianali), devo pagare oltre all'Invim anche le imposte dirette (Irpef, Ilor) sulla plusvalenza, denunciando nel prossimo 740 il ricavato. Inoltre, per un negozio acquistato nel 1980 e ceduto per un importo superiore al valore catastale mi dicono che dovrò denunciare nel prossimo 740 ed assoggettare a tassazione la parte del prezzo eccedente il valore catastale. Fin da ora vi ringrazio se vorrete dare esauriente risposta. B. Rostagno - Sanremo (IM) La plusvalenza realizzata con la vendita di un terreno edificabilc, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, deve essere dichiarata nel proprio 740 ed è soggetta sia ad Irpef che ad Ilor. Il contribuente potrà beneficiare però della tassazione separata. La plusvalenza non aumenterà cosi il reddito imponibile dell'anno, ma sarà tassata con l'aliquota media del biennio precedente. All'atto della vendita dovrà comunque essere pagata l'Invim maturata sino al 31 dice • lre 1992. Ai fini della tassazione Invim il valore da dichiarare in atto è quello del terreno agrìcolo al 31 dicembre 1992 e quindi molto meno del valore attuale dell'area edificabilc Va infine ricordato che, a partire dalla data in cui il terreno è diventato edificabilc, l'Ici dovuta al Comune non dovrà più essere calcolata in base al valore catastale ma in base al valore di mercato dell'area edificabilc. Per l'anno in cui si è verificata la variazione da terreno agricolo ad area edificabilc dovrà inoltre essere presentata al Comune la dichiarazione lei. Fortunatamente non siamo forieri solamente di cattive notizie. Almeno in merito al suo secondo quesito possiamo rassicurarla. Per i fabbricati posseduti da più di 5 anni, le plusvalenze realizzate in caso di vendita non sono soggette ad alcuna tassazione ai fini delle imposte dirette. Chi le ha fatto sorgere il dubbio di dover dichiarare nel 740 la differenza tra il valore catastale e il prezzo incassato ha ancor più fantasia del nostro legislatore fiscale nell'inventare nuove imposte. La prima casa intestata a una società semplice Mio marito e io, per l'acquisto della casa da destinare a nostra abitazione principale, abbiamo costituito una società semplice. Vorrei sapere com'è attualmente il regime fiscale in materia e se merita ancora mantenere in vita tale società o scioglierla e come. Poiché la casa è intestata alla società nel 1991 ho dovuto pagare l'Invim straordinaria calcolata sulle nuove rendite catastali. Peraltro l'Invim è stata molto più onerosa di quanto avrei dovuto pagare comprando con le agevola- PATENTI zioni per la prima casa. Nel 1992 ho pagato Tisi come seconda casa. Dove sono finite le agevolazioni fiscali previste dalla legge per favorire l'acquisto della casa per una giovane coppia di sposi? Non vorrei almeno essere danneggiata in confronto a chi ha acquistato la prima casa come persona fisica. Olga Burchio - Giaveno (TO) Negli Anni 70 e 80 era molto diffuso l'acquisto di immobili mediante la costituzione di società semplici costituite dai futuri comproprietari. L'unica controindicazione era dovuta all'obbligo di pagamento deH'Invim ogni dieci anni. Per il resto la tassazione non differiva di molto rispetto all'intestazione diretta alle persone fìsiche. Con l'introduzione delle agevolazioni previste per la propria casa d'abitazione, la tassazione di un immobile intestato a una società semplice e utilizzato come residenza principale da parte dei soci è diventata più onerosa. Non si ha diritto alle seguenti agevolazioni: — deduzione minima di lire 180 mila ai fini del pagamento lei — eventuali aliquote lei ridotte per la casa di abitazione (dal 1996) — riduzione fino a I milione della rendita catastale ai fini Irpef. Per poter usufruire in futuro di tali agevolazioni dovrà acquistare l'immobile dalla società, usufruendo in questo caso della riduzione dell'Imposta di registro al 4% e senza dover più pagare nulla per l'Invim. Mi pare però un'operazione poco conveniente: se la casa vale 200 milioni, per trasferirla a lei e a suo marito spendereste per imposte di registro e spese notarili circa 10 milioni. Per risparmiare poco più di mezzo milione l'anno. Risposte a cura dello studio RIETTO

Persone citate: Corrado Sforza Fogliani, Olga Burchio - Giaveno, Rostagno, Tisi

Luoghi citati: Alessandria, Ilor, Sanremo, Torino, Val D'aosta