Come dissociarsi dalla lite

Come dissociarsi dalla lite Come dissociarsi dalla lite OVENTE i litigi condominiali e tra vicini finiscono in tribunale. Parte in causa può essere il condominio stesso, che può deci- s Trovandomi in villeggiatura a Pula (Cagliari) e non potendo usufruire del Bancomat perchè gli sportelli delle due banche in loco erano fuori servizio, ho utilizzato l'anticipo contanti della CartaSì. Orbene, questa è la relativa contabilità: Prelievo il IO/7/'95, anticipo lire 450.000, addebito su c/c 31/7/'95 con commissione di 18.000 lire, pari a un interesse annuo del 73%. Una commissione del 4% è prevista dalle norme che regolano il rapporto con CartaSì, ma non avrei mai pensato che tale importo corrispondesse a un interesse del genere. Luigi Gasparini - Pino Torinese L lettore, presumo, è giunto a questo risultato tenendo conto dei giorni di esposizione (21), dividendo i 365 giorni dell'anno per 21, e moltiplicando il risultato (17,4) per 4. A prescindere che tale calcolo mi darebbe il 69,5%, e non il 73% (ma questa differenza è trascurabile), non si può paragonare una commissione fissa sull'anticipo di contante a un tasso d'interesse bancario su un prestito. Il lettore aggiunge: «Le mie conclusioni sono che non utilizzerò più tale servizio. Ma, per buona pace, non solo mia, ma dei I lettori de "La Stampa", gradirei un suo commento in merito». E il mio commento, appunto, è l'incongruenza di confrontare il costo «una tantum» di un servizio a breve termine, col tasso di un prestito a medio-lungo termine. La commissione fissa del 4%, inoltre, comprende i costi a copertura dell'anticipo presso la banca nella quale il cliente ha il conto corrente, dal giorno del prelievo a quello dell'addebito (ultimo giorno del mese); la commissione che la Servizi Interbancari riconosce alla banca presso la quale la transazione viene effettuata e i costi di gestione dell'anticipo da parte della S. I. stessa. E' sempre antipatico dare torto, sia pure indirettamente, al lettore che mi scrive, ma ritengo ancor meno simpatico dargli ragione quando non l'ha. Sarebbe come affermare che una banca che mi prende 1500 lire di commissione, 4 volte l'anno, per pagarmi una bolletta della luce, poniamo, ogni volta di 100 mila lire, mi applica un interesse pari al 547%. Quanto meno, dovrei tener conto anche della comodità di risparmiarmi le code agli uffici postali. E, nel caso del lettore, quell'importo in contanti, come si deduce anche dalla sua lettera, in quel momento aveva un alto «valore aggiunto». dere di intraprendere una causa oppure di «resistere» in giudizio. Come può dissociarsi il condomino dalla decisione assembleare (di adire in giudizio), dato che, come è noto, la minoranza deve adeguarsi alla maggioranza? LA LEGGE Il dissenso dei condomini alla lite è disciplinato dall'art. 1132 ce. Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di sconfitta in giudizio. Un diritto che non può essere derogato neppure dal regolamento di condominio. DICHIARAZIONE SCRITTA Perché abbia valore, il dissenso deve rispettare precise condizioni. Innanzitutto il condomino deve esprimere voto sfavorevole nell'assemblea (se è presente) che decide di promuovere o accettare la causa. Ma occorre qualcosa in più, un atto apposito che separi le responsabilità. Tale atto (detto di «significazione») consiste in una dichiarazione scritta di dissenso redatta in due copie su carta da bollo e indirizzata all'amministratore del condominio. L'atto non può essere spedito per posta ordinaria o per raccomandata ma va fatto notificare a mezzo ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla data dell'assemblea o da quando il condomino, se assente, ha ricevuto il verbale dell'assemblea. Secondo alcune interpretazioni è sufficiente la lettera raccomandata ma è bene attenersi all'ipotesi più rigorosa. LE CONSEGUENZE Se il condominio perderà la causa, il dissenziente non dovrà pagare le spese legali e quelle conseguenti alla decisione del giudice. Insomma, il condomino dissenziente ha il diritto di rivalsa per ciò che potrebbe aver dovuto già versare alla parte vincente. UN CASO CONCRETO Ma attenzione. L'esonero dal pagamento riguarda soltanto le spese legali e di giudizio, non quelle della domanda originaria. Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che un vicino chieda cinque milioni di danni per un'infiltrazione dovuta alla rottura di un tubo di scarico condominiale. L'assemblea rifiuta il pagamento e un condomino separa la propria responsabilità dal condominio. S'inizia la causa. SPESE A CARICO Alla fine della causa il giudice dà ragione al vicino, condannando il condominio a pagare i cinque milioni di danni più due milioni per spese di giudizio e onorari dell'avvocato del vicino, più un milione per onorari dell'avvocato del condominio. In tal caso il condomino dissenziente non parteciperà al pagamento dei 3 milioni di spese legali ma non potrà sottrarsi al pagamento della sua quota dei cinque milioni di danni. La legge parla infatti di sole «spese di soccombenza». SE VINCE CHI DISSENTE Il condomino che ha separato le sue responsabilità dovrà partecipare, sulla base della sua quota millesimale, alle sole spese che non è stato possibile recuperare dalla parte avversa che ha perso la causa. Tale obbligo è però valido solo se il condomino dissenziente ha avuto un vantaggio dall'esito favorevole della causa. Andrea Simone Le Olivetti emesse in franchi svizzeri Ho delle obbligazioni Olivetti 3,50% ex warrant '96, in franchi svizzeri al 3,50%. Dopo le notizie sulla situazione finanziaria del gruppo d'Ivrea, vorrei sapere se questi titoli corrono il rischio di mancato rimborso o quant'altro; se le cedole verranno sempre pagate al 3,50% fino alla scadenza; quando sarà rimborsato il capitale; se le cedole e il capitale saranno liquidati in franchi svizzeri, e se le une e l'altro sono soggetti alla ritenuta del 12,50%. Infine, siccome in nessun foglio, specializzato e non, si parla di queste obbligazioni, vorrei sapere come comportarmi. R. Antonelli - Roma Risponderò a tutte le domande, che ho un po' riassunto, scusandomi se ne salto qualcuna. I suoi titoli non corrono alcun rischio, le cedole saranno pagate normalmente, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, mentre il capitale non subirà ulteriori prelievi fiscali, quando sarà rimborsato alla scadenza (23 aprile '96), e in franchi svizzeri, come le cedole. Infine, per averne la quotazione, dovrebbe rivolgersi allo sportello della banca che, a suo tempo, le ha procurato le obbligazioni. Non si pagano gli interessi sulla somma percepita ma solo il benefìcio del servizio Il lettore ha ragione come (quasi) sempre Ho letto, il 4 settembre, una sua risposta dove, a un certo punto, lei citava la frase latina «Perinde ac cadaver» e la traduceva con «fino al sacrificio della vita». Mi dispiace correggerla, perché il dovere dell'obbedienza per i Gesuiti consisteva nel comportarsi, nei confronti del Papa, come cadaveri, cioè come corpi morti e, quindi, con assoluta mancanza di volontà propria. Uno studente liceale - Padova Ammetto, e ben volentieri, che la traduzione dello studente, letteralmente, è più esatta della mia. Ma, un cadavere non può obbedire, quindi, in realtà, quell'espressione significa un'obbedienza cieca e assoluta, tale da non mettere in discussione gli ordini ricevuti, purché (ovviamente, trattandosi del Papa) conformi allo spirito cristiano. Cosa che, pero, non sempre avvenne, quanto meno nella seconda metà del Settecento, agli occhi dei Papi dell'epoca che prima perseguitarono e poi soppressero la Compagnia di Gesù, fino a che, nel 1814, Pio VII la ristabilì, più influente e colta di prima. Così va il mondo, quello terreno. Il mutuo da estinguere e gli interessi dei Cct Faccio seguito alla mia lettera (pubblicata il 10 luglio, n.d.r.) per farle sapere che la somma necessaria per l'estinzione anticipata del mio mutuo ammonta a circa 90 milioni. Come le dissi, prima coprivo largamente le rate semestrali con gli interessi dei Cct acquistati con la liquidazione. Ora, però, il rendimento dei titoli di Stato è sceso: mi conviene, quindi, il rimborso anticipato? Carlo Dini - Torino Dopo questa precisazione, rinnovo il mio parere favorevole all'estinzione anticipata del mutuo. C'è da tener presente la volontà, confermata più volte dal Tesoro, di ridurre il rendimento reale (quindi anche quello complessivo) dei titoli di Stato, per adeguarli al calo dell'inflazione (se ci sarà effettivamente). Così facendo, alleggerirebbe il costo degli interessi passivi, che nel 1994 è stato pari a 175 mila miliardi, a fine '95 si prevede ammonterà a 195 mila e a 202 mila miliardi nel '96, senza la manovra correttiva che dovrebbe ridurlo sensibilmente, portando le uscite complessive delle amministrazioni pubbliche a 914 mila miliardi (anziché I milione 11 mila). E questo risultato si dovrebbe ottenere pur con una pressione fiscale contenuta nel 42,2% del prodotto interno lordo, anziché nel 43% previsto nel '95 (in preventivo, senza la manovra, anche nel '96). Inoltre, ciò che è più importante, per la prima volta dopo 15 anni di crescita ininterrotta, il debito pubblico dovrebbe diminuire in rapporto al prodotto interno lordo, passando dal 124,3% del '94 al 123,9% del '95 per poi scendere a 122% nel '96 e così via negli anni seguenti. Verrebbe così soddisfatta la condizione di Maastricht. Ma, sembra dalle ultime notizie che questo non basti a far partecipare il nostro Paese alla terza e ultima fase della Ue monetaria. Ecco il motivo che mi ha fatto prolungare questa risposta al lettore.

Persone citate: Andrea Simone, Antonelli, Carlo Dini, Luigi Gasparini - Pino Torinese, Pio Vii

Luoghi citati: Cagliari, Padova, Pula, Roma, Torino