«Così cambia la legge sui pentiti»

In anteprima la proposta con le nuove regole sui collaboratori di giustizia In anteprima la proposta con le nuove regole sui collaboratori di giustizia «Così cambia la legge sui pentiti» «Protezione solo per mafiosi e terroristi» ROMA. La proposta è pronta, ed è già sui tavoli dei ministri dell'Interno e della Giustizia. Contiene le nuove norme sui collaboratori di giustizia e la loro protezione, che entro un paio di mesi dovrebbe diventare una proposta di legge da presentare al Parlamento. Obiettivo: ridurre il numero dei pentiti «a carico» dello Stato, restringere l'accesso ai programmi di protezione, razionalizzare la loro gestione. Il gruppo di lavoro interministeriale chiamato ad elaborare il nuovo progetto di fronte al numero sempre crescente dei collaboratori (circa 1300, e più di 5000 familiari) ha messo a punto un documento che preannuncia una vera e propria «rivoluzione» in questo campo. Riduzione dei reati. Il primo punto qualificante è la riduzione dei reati per i quali è prevista la collaborazione premiata con gli sconti di pena e l'eventuale accesso alla protezione, invocata anche dalle ultime relazioni semestrali del ministero dell'Interno. In pratica resteranno solo i reati di mafia e terrorismo, mentre ne verrebbero a cadere molti altri che vanno dall'associazione per delinquere semplice, al furto aggravato, alla rapina. Sconti di pena. L'altra novità è lo svincolo della riduzione della pena per i pentiti dall'inserimento nel programma di protezione. Attualmente, il giudice può concedere sconti di pena solo se l'imputato è sottoposto al programma di protezione. E questa è una delle cause dell'ingrossamento dell'esercito dei pentiti. Con le nuove norme non sarà più così: l'imputato che collabo¬ rerà con gli inquirenti potrà ottenere i benefici nella sentenza indipendentemente dall'aver ottenuto o no la protezione, che sarà riservata solo a chi corre rischi reali per l'incolumità sua e dei familiari. Protezione «graduata». La protezione sarà a sua volta divisa in tre diversi gradi, a seconda del pericolo corso dal collaboratore. C'è un primo livello fatto di misure standard, per le situazioni ordinarie, gestito dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Ce n'è poi un secondo, dove la vigilanza è rafforzata con alcune misure che possono andare dalla blindatura della casa alla scorta occasionale. Infine viene ipotizzato un terzo livello, il programma di protezione vero e proprio (cambio di identità, casa, stipendio, ecc.), riservato ai collaboratori il cui contributo e questa è la novità principale sarà giudicato non solo attendibile ma anche indispensabile; e non solo perla singola inchiesta, ma di «eccezionale rilevanza» per la prevenzione di altre attività criminali. In pratica viene istituito un doppio filtro: le dichiarazioni devono essere una novità per gli inquirenti, non basterà più confermare quello che già è stato scoperto. Inoltre, anche all'interno dell'organizzazione mafiosa, il programma di protezione non sarà garantito al pentito che fornisca particolari su un singolo fatto accaduto, mentre lo sarà per'chi fornirà informazioni ad ampio raggio sull'organizzazione criminale. Ad applicare questo doppio fil- tro sarà la Commissione centrale istituita presso il Viminale, che resta il dominus su tutta la materia, anche in seguito ad una dettagliata istruttoria. Super-procuratore e capo della poliza. La proposta per la protezione partirà sempre dai procuratori distrettuali antimafia, ma la relazione interministeriale prevede «l'intesa» con il procuratore nazionale antimafia, il cui parere diventa così vincolante, a differenza che nella legge attuale. Le nuove norme prevedono anche l'a¬ bolizione delle misure di protezione urgenti disposte, nel sistema vigente, dal capo della polizia. Per le necessità immediate sarà il presidente della Commissione centrale a disporre l'attuazione di un programma provvisiorio. Revoche della protezione. Saranno «tipizzati» i casi di revoca dei programmi, prevedendo la decadenza automatica della protezione in alcuni casi come la commissione di reati successivi alla collaborazione, o il mancato rispetto dei vincoli imposti dal programma. I soldi. Sul problema degli stipendi e più in generale del denaro elargito ai collaboratori, il gruppo di lavoro non è entrato nello specifico. La relazione dà però l'indicazione di agire in assoluta trasparenza per qualunque tipo di retribuzione assegnata al pentito, sia esso l'assegno mensile, la capitalizzazione o altre forme di aiuto allo studio della commissione ministeriale. In questo modo sarà possibile verificare in ogni momento la «paga del pentito». Giovanni Bianconi Obiettivo: ridurre il numero e restringere l'accesso ai programmi di protezione IL NUOVO CORSO ■ REATI per i quali è ammessa la collaborazione: mafia; terrorismo. ■ SCONTI di pena: concessi anche a chi collabora ma non è sottoposto a un programma di protezione. ■ LA PROTEZIONE «graduata»: ordinaria; rafforzata; programma di protezione: riservato solo ai collaboratori di eccezionale rilevanza. ■ LA PAGA del pentito: assoluta trasparenza per qualsiasi tipo di retribuzione assegnata al collaboratore. Il pentito Di Maggio, nascosto, al processo Andreotti

Persone citate: Andreotti, Di Maggio, Giovanni Bianconi

Luoghi citati: Roma