Giudici,nuovo giro di vite

Giudici/ nuovo giro di vite Giudici/ nuovo giro di vite Crescono i casi di incompatibilità LA CORTE COSTITUZIONALE f ROMA ORA in poi, il magistrato del dibattimento non potrà più giudicare gli imputati la cui posizione abbia già dovuto esaminare incidentalmente nella sentenza emessa, a seguito di separazione dei processi, nei confronti di altri coimputati del medesimo reato. Con una decisione depositata in cancelleria (la n. 371, scritta dal giudice Carlo Mezzanotte) la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale. ((Alla giurisprudenza di questa Corte - hanno tra l'altro osservato i giudici della Consulta - è acquisito che l'istituto della incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento penale è preordinato alla garanzia di un giudizio imparziale, che non sia né possa apparire condizionato da precedenti valutazioni sulla responsabilità penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo e tali da poter pregiudicare la neutralità del suo giudizio». ARRICCHIMENTI ILUCITI. I nuovi fenomeni di accrescimento e circolazione della ricchezza hanno portato in primo piano personaggi apparentemente «puliti», ma non per questo meno pericolosi dei cosiddetti pregiudicati. Perciò, non ha più alcun senso mantenere nel nostro codice ima punizione per questi ultimi per. possesso illecito di valuta, mentre per i «colletti bianchi» l'incriminazione non sarebbe mai scattata. Con la sentenza minerò 370 redatta da Francesco Guizzi la Corte ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 708 del codice penale che prevedeva una maggiore severità per i pregiudicati. Il caso è scaturito dal controllo, da parte della polizia, di tale Bruno Ferraresi, il quale era stato trovato in possesso di 477 mila «kwansaz», valuta angolana di valore assai modesto visto che il controvalore non superava le 27 mila lire. Ma avendo subito già condanne per reati con fine di lucro, Ferraresi si era visto contestare l'art. 708. La Corte ha dichiarato illegittimo il reato in questione perché «costituisce una ipotesi assolutamente marginale e ormai irragionevole nella sua esclusiva riferibilità ai pregiudicati». E ne spiega le ragioni con il fatto che vicende degli ultimi tempi han portato alla ribalta personaggi in apparenza puliti, cioè non pregiudicati, e pure altamente pericolosi per la società e l'economia. Nei confronti di costoro l'mcriminazione, ora dichiarata incostituzionale, non sarebbe mai scattata. «PUNISTI». «Il principio di eguaglianza non si spinge fi¬ no al punto di postulare l'attitudine della legge penale a penetrare in ogni ambito della vita parlamentare». In base a questa argomentazione, la Consulta ha stabilito che non spetta all'autorità giudiziaria valutare il comportamento di due ex deputati leghisti, Flavio Bonafini e Paolo Tagini, che nella seduta del 16 febbraio 1995 sarebbero stati sorpresi a votare, oltre che per loro stessi, anche per due colleghi assenti. In seguito a questo episodio sui «parlamentari pianisti», la procura di Roma aveva avviato un'indagine per una duplice ipotesi di reato: falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e sostituzione di persona. Ma la Camera aveva contestato l'iniziativa della magistratura e aveva sollevato conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato dinanzi alla Consulta. Ora i giudici costituzionali hanno dato ragione alla Camera, sostenendo che non spetta alla magistratura ma al Parlamento sindacare l'operato dei propri componenti, [r. int.] il giudice Carlo Mezzanotte

Persone citate: Bruno Ferraresi, Carlo Mezzanotte, Flavio Bonafini, Francesco Guizzi, Paolo Tagini

Luoghi citati: Roma