La rimessione non blocca più il processo

Per la Consulta Per la Consulta La rimessione non biotta più il processo ROMA. Processi penali più celeri nel caso in cui l'imputato chieda la rimessione della causa ad altro giudice convinto che il giudizio non possa svolgersi in un ambiente sereno: la Corte Costituzionale ha infatti cancellato la norma del codice di procedura penale che in casi del genere provocava la sospensione del procedimento in attesa di una pronuncia della Cassazione. Spiega la Consulta che il problema è venuto alla ribalta delle cronache dopo che imputati che rivestono un ruolo pubblico si sono avvalsi dell'istituto della rimessione che, spiegano, ha conosciuto un successo tale da far dubitare del suo genuino impiego. La questione consisteva nel fatto che l'imputato poteva esprimere, anche più volte nello stesso processo, dubbi sulla terzietà e imparzialità del giudice a causa di «gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo», sollecitando un intervento della Cassazione la quale impediva di fatto al giudice di merito di emettere la sentenza fin quando non si fosse essa stessa pronunciata. Ciò nonostante che l'istituto della rimessione fosse stato definito in una sentenza della Cassazione di natura eccezionale e quindi applicabile solo di fronte a situazioni di estrema gravità. Sulla sentenza è durissimo il giudizio dell'avvocato Carlo Taormina: «Anche la Corte Costituzionale è investita dall'aria di normalizzazione che c'è in questo Paese. Nonostante sia in discussione se il giudice sia nelle condizioni di serenità e di imparzialità per pronunciare una sentenza, si ritiene che ugualmente egli possa emettere una decisione. Si tratta di uno stravolgimento di principi in contrasto con la linea che la stessa Corte aveva seguito in tema di incompatibilità. Mi pare strano che da una parte si tenda a tutelare ad ogni pie sospinto, e giustamente, l'imparzialità sotto il profilo dell'incompatibilità e poi, per le questioni della carenza di serenità del giudice per motivi di ordine pubblico o per il pericolo che le parti processuali non abbiano la libertà di autodeterminazione, la Corte trovi questa soluzione illogica sul piano del buon senso e sul piano strettamente tecnico-giuridico». Ir. i.]

Persone citate: Carlo Taormina

Luoghi citati: Roma