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$ del Senato alla modifica $ del Senato alla modifica ROMA. La commissione Giustizia del Sonato, riunita in sede deliberante, ha approvato ieri sera il disegno di legge di modifica dell'articolo del codice penale che contempia il reato di abuso d'ufficio. Il disegno di legge, quindi, passa direttamente all'esame della Camera senza bisogno del voto dell'assemblea del Senato. Nella votazione finale, l'unica forza politica a esprimersi contro il provvedimento è stata Rifonda/.ione Comunista, mentre i gruppi dell'Ulivo e del Polo hanno votato a favore. Contro l'approvazione del ddl, a titolo personale, si è espresso anche il senatore della Sinistra Democratica Elvio Passone. La principale novità introdotta dal ddl è che gli inquisiti per abuso d'ufficio non potranno più essere arrestati durante le indagini. Infatti il ddl fa scendere da cinque a tre anni il massimo della pena prevista: ciò comporta l'impossibilità per i magistrati di sottoporre gii indagati alle misure cautelari. Inoltre gli inquisiti potranno ricorrere al patteggiamento. Il reato di abuso d'ufficio, nella nuova formulazione, è meno generico di quanto non sia attualmente: non basta più che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio «abusi del suo ufficio»: per essere incriminati bisognerà aver violato leggi o non essersi astenuti dal compiere certi atti amministrativi quando è in ballo un interesse proprio. Per fare scattare la condanna, servirà poi che il giudice dimostri l'intenzionalità dell'abuso. Soprattutto non basterà più essersi procurato un vantaggio «generico»: il vantaggio dovrà essere patrimoniale. Resta punito il caso in cui si sia abusato del proprio ufficio per procurare ad altri un danno. Quanto alle pene., potranno essere aumentate nel caso in cui il vantaggio o il danno abbiano un carattere di «rilevante gravità». Ecco che cosa prevede attualmente l'articolo 323 del codice penale sull'abuso d'ufficio e, di seguito, come cambierebbe se anche la Camera approvasse il testo su cui si è pronunciato favorevolmente il Senato. Testo attuale: «Il pubblico ufficiale... che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la ì eclusione fino a due anni. Se il fatto è commosso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni. Testo del Senato: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale... che nell'esercizio dei suoi poteri intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Ir. i.]

Persone citate: Elvio Passone, Sonato

Luoghi citati: Roma