Ecco perché fu graziato Necci

« « Ecco perché fu graziato Necci » Aveva versato 200 milioni alpri Ielo: Vamnistia estinse il reato «La privacy va tutelata» Flickpropone una nuova legge sulle intercettazioni telefoniche MELANO. Nel 1993 il Pool milanese di «Mani Pulite» non procedette contro Lorenzo Necci - accusato di aver procurato illecitamente 200 milioni al pri nell'87 - perché il reato di violazione della legge sul finanziamento ai partiti era estinto da amnistia. Lo si legge in una querela presentata dal pm milanese Paolo Ielo alla magistratura di Roma contro Max Reggiani - giornalista del quotidiano II Tempo - in relazione ad un articolo del 28 settembre scorso dal titolo «Necci pagò il pri, Ielo non si mosse». Articolo nel quale, tra l'altro, si sosteneva che il magistrato milanese, nonostante sapesse che Necci aveva commesso un reato, «non fece proprio nulla». Questi i fatti. Il 24 giugno 1993, l'allora segretario amministrativo del pri, Giorgio Medri, arrestato nel corso dell'inchiesta nel filone telefonia, confessò di aver ricevuto nel 1987 da Necci, tramite un intermediario, 200 milioni. Ielo dispose allora un confronto tra Medri e Mario Maddaloni, della società di progettazione Tpl, della quale aveva fatto parte anche Necci. Medri, però, non riconobbe in Maddaloni l'intermediario. Nella querela Ielo sostiene di non aver proceduto contro Necci perché per il reato di illecito finanziamento ai partiti commesso fino all'ottobre '89 era sopraggiunta l'amnistia. [Ansa] VENEZIA. «Preoccuparsi dei problemi della privacy o della disciplina delle intercettazioni non può e non vuole essere in alcun modo una sottovalutazione dei problemi che emergono dalle indagini giudiziarie». Lo ha detto a Venezia il ministro della Giustizia, Giovanni Lo dice CHI LO SA Maria Flick, annunciando che in uno dei prossimi consigli dei ministri potrebbe essere presentato un disegno di legge che modifichi le norme relative al deposito dei verbali delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per tutelare la privacy delle persone che non sono implicate nei procedimenti penali. Sul tema è intervenuto anche il segretario dell'Anni, Edmondo Bruti Liberati: «Secondo il codice di procedura penale approvato nel 1988, non è più previsto un generale segreto istruttorio e non si tratta solo di questione terminologica: in particolare non sono coperti da segreto gli atti depositati al difensore. Il pm ha il dovere di depositare i verbali integrali delle intercettazioni telefoniche ai difensori, i quali possono ottenerne copia. Diverso il discorso sugli atti non coperti da segreto: fino alla conclusione delle indagini preliminari è vietata la pubblicazione testuale. Ma rimane sempre consentita la pubblicazione riassuntiva del contenuto degli atti e dei verbali». [Ansa]

Luoghi citati: Roma, Venezia