Dogana scade il condono
la stampa la stampa tuttosoldi Lunedì 23 Settembre 1996 ..7 OCCASIONI Entro il 30 settembre si possono chiudere le liti pendenti pagando solo il 15% della sanzione. Interessati negozianti, benzinai e importatori Dogana, scade il condono IL 30 settembre scade il termine per presentare le domande di definizione delle liti doganali. Le modalità sono previste dal regolamento approvato con dpr 435 del 24/7/96, pubblicato sulla G. U. del 24 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo. Il dipartimento delle Dogane ha impartito le ultime istruzioni con la circolare n. 224/D dell'I 1/9/96. CONTRABBANDO Tra le novità più significative, la possibilità di definire le pendenze con l'amministrazione doganale anche in materia di monopoli (per quantitativi di tabacchi inferiori ai 15 chili). In particolare, oltre alle liti per violazioni doganali in senso proprio (contrabbando semplice e illeciti di natura amministrativa), saranno definite le liti in materia di tabacchi lavorati esteri, attualmente in gestione all'Amministrazione dei monopoli di Stato. PRODUZIONE E CONSUMI Ma oltre a queste più intuibili violazioni di natura doganale, tra le liti definibili sono anche ricomprese quelle in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. Si tratta di violazioni che riguardano l'intero settore dell'imposizione su oli minerali, energia elettrica, alcol. Violazioni previste da disposizioni legislative risalenti ai primi Anni Venti, come nel caso dei numerosi decreti pubblicati nel luglio del 1924, in materia di alcol etilico, zucchero ed elettricità. Sono sanabili anche le liti fiscali potenziali, che, cioè, potrebbero insorgere a seguito di atti eseguiti dall'amministrazione entro il 15/9/95 (esempio: prelievo di campioni con esame eseguito, però, dopo tale data). ACNI CONVIENE Interessati alla definizione delle liti non sono solo gli abituali operatori del settore doganale (importatori, esportatori, spedizionieri, enti garanti, titolari di depositi fiscali e doganali), ma anche altri soggetti, quali: distributori di carburanti, operatori del settore vinicolo, albergatori, ristoratori, gestori di bar, e anche semplici utenti di forniture Enel (chi ha subito contestazione di un irregolare prelievo di energia elettrica da parte dell'ente erogatore). In questi casi, oltre al recupero dell'imposizione gravante sui consumi sottratti all'accertamento, si rende applicabile una sanzione amministrativa che rientra nella competenza dell'amministrazione doganale. Per definire anche queste tipologie di violazione, i soggetti interessati dovranno fare domanda alla •direzione compartimentale delle Dogane e delle Imposte indirette competente per territorio. VANTAGGI L'accoglimento della domanda comporta i seguenti vantaggi: a) abbandono da parte dell'amministrazione doganale della pretesa fiscale in conto interessi b) compensazione delle spese di lite c) riduzione dell'85% della sanzione d) estinzione del procedimento. A QUALE COSTO A fronte di tali vantaggi, i costi sono rappresentati: a) dal pagamento integrale del tributo (se dovuto) b) dal pagamento del 15% della sanzione determinata (ovvero del 15% della sanzione minima edittale). CONDIZIONI Le uniche condizioni richieste per poter fruire della particolare modalità agevolativa sono che la lite sia ancora pendente e che si riferisca a fatti accertati prima del 15 settembre '95. Rientrano quelle che riguardano il solo accertamento del tributo o degli interessi di mora. VIOLAZIONI ESTINGUIBILI Si possono estinguere violazioni sia amministrative che penali suscettibili di definizione amministrativa. Per quanto riguarda le violazioni amministrative, come regola di carattere orientativo, sono definibili tutti gli illeciti che siano estinguibili con il pagamento di una sanzione pecuniaria. Rientrano tutte le violazioni estinguibili con le modalità previste dal¬ l'art. 39 della legge 24/11/81 n. 689, con la quale sono stati depenalizzati gli illeciti già sanzionati con ammenda e, dal 15/1/94, anche quelli sanzionati con sola multa (1. 562/93). ENERGIA ELETTRICA Il contrabbando semplice, pur mantenendo la sua natura di illecito penale, rientra comunque tra le liti estinguibili in quanto reato suscettibile di definizione amministrativa. Oltre a tali casi, la definizione amministrativa esisteva per taluni reati in materia di energia elettrica e in materia di prodotti alcolici, disposizioni però depenalizzate dal 15/1/94. Per poter definire le liti costituenti reato, oltre a tale condizione, è altresì necessario che i soggetti interessati non abbiano subito condanne per associazione di tipo mafioso o riciclaggio (spetterà agli interessati dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 65,1. 30/12/91, n. 413). PRODOTTI PETROLIFERI Tra le altre violazioni depenalizzate e quindi estinguibili con l'applicazione di sola pena pecuniaria, rientra anche quello di omessa denuncia di deposito di prodotti petroliferi. Questa violazione (art. 13, 1° comma, di. 271/57) era stata depenalizzata sin dalla data di entrata in vigore della legge 24/3/93, n. 75. STAZIONI DI SERVIZIO Un ulteriore ma non meno importante provvedimento di depenalizzazione riguarda le violazioni per eccedenze di prodotti petroliferi riscontrate alle verifiche di stazioni di servizio. Diversamente dagli altri provvedimenti di depenalizzazione, quella relativa a questa violazione ha valenza retroattiva (art. 4, 1. 561/93). La conseguenza è che saranno definibili non solo le liti accertate in epoca successiva all'entrata in vigore della norma, ma anche quelle accertate prima. Enrico Ercole
Persone citate: Dogana, Enrico Ercole
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