Picchia la moglie, assolto

i giudici: quando si tratta di episodi isolati, il reato non si configura i giudici: quando si tratta di episodi isolati, il reato non si configura Picchia la moglie, assolto La Cassazione: un raptus non è maltrattamento PALERMO. Picchiare la moglie, purché non diventi un'abitudine, non è reato. Lo ha stabilito, con un verdetto che farà discutere, la Corte di Cassazione che ieri ha annullato la condanna ad otto mesi di reclusione inflitta dalla Corte d'appello di Palermo a Francesco Lombardo, 42 anni, un muratore di Capaci, finito sotto processo perché sei anni or sono, in preda ad una crisi di gelosia, prese a pugni e calci la legittima consorte procurandole numerose lesioni al volto. Lei, Anna Mannino, casalinga di 39 anni, la vittima del pestaggio coniugale, è la prima a gioire della sentenza: «Sono contenta», dichiara la donna che si è sempre rifiutata di querelare il marito e che, nonostante l'episodio di violenza, è rimasta al suo fianco. «Alzare le mani non è giusto, però un momento di rabbia può capitare a tutti». Ma il più contento è l'aw. Sergio Passantino, difensore di Francesco Lombardo, che definisce addirittura «esemplare» il pronunciamento della Suprema Corte. «Il verdetto della Cassazione», sostiene il legale, «è perfettamente consono alla norma di legge». E la legge parla chiaro. La salvezza del muratore siciliano si deve, in sostanza, alla benevolenza della moglie che, nonostante le botte, ha scelto la strada del perdono. Non ci sarebbe stato alcun procedimento penale contro Francesco Lombardo, in pratica, se il referto stilato dalla guardia medica di Capaci che registrava «numero¬ se lesioni contusive al volto» di Anna Mannino, non avesse fatto scattare la rituale procedura d'ufficio. E' stato così che, nonostante la riconquistata pace familiare, Lombardo si è ritrovato sotto processo per maltrattamenti, reato perseguine d'ufficio, e non per lesioni, reato persegubile solo dietro querela di parte. E' questa la sottile distinzione che ha salvato da una condanna definitiva il manovale di Capaci. «A differenza delle lesioni - spiega l'aw. Passantino - il reato di maltrattamenti si configura solo in presenza di un comportamento costante e non invece davanti ad un episodio occasionale, come nel caso del mio cliente». Lombardo, colpevole di una condotta violenta, ma solo episodica, per il momento resta dunque incensurato, in attesa del nuovo processo d'appello. Il raptus della gelosia, che ha provocato l'incredibile caso giudiziario, risale al 2 giugno del 1990. Quella sera, Francesco Lombardo litiga violentemente con la moglie accusandola di mostrarsi troppo in giro e di suscitare le maldicenze del vicinato. La lite degenera rapi¬ damente in uno scontro fisico sotto gli occhi terrorizzati di quattro bambini, dai due ai dieci anni, i figli della coppia. Lombardo, accecato dalla gelosia, non riesce a controllare la propria rabbia. Fino a scaricare sulla donna una vera tempesta di calci, pugni e schiaffi. Anna Mannino piange, urla, ma non può difendersi. E dopo le botte, con la faccia segnata dai lividi, viene accompagnata alla guardia medica. Lì viene stilato un referto inequivocabile: «Lesioni contusive al volto, guaribili in sette giorni». La donna ammette che a picchiarla è stata il marito, ma si rifiuta ostinatamente di sporgere querela. Il medico segnala l'episodio al posto fisso di polizia. Passano alcuni mesi e Francesco Lombardo, che ormai ha dimenticato tutto, riceve la citazione a giudizio per il reato di maltratta¬ menti. Viene processsato dal pretore di Carini che lo condanna ad un anno di reclusione. A quel punto, il manovale si rivolge all'avv. Passantino che in Corte d'Appello, invocando le «attenuanti generiche», ottiene una riduzione della pena ad otto mesi. Ma il caso non è chiuso. Lombardo si ritiene innocente, presenta il ricorso in Cassazione e attende fiducioso. Ieri, il singolare verdetto della Suprema Corte che sottolinea come «non possano ravvisarsi, nella ricostruzione dei fatti, gli estremi del delitto di maltrattamenti», considerata la causa dei litigi - determinati unicamente dalla gelosia - e l'occasionalità di tali episodi. Come dire che malmenare la propria moglie, una tantum, non è poi così grave. Dura lex, sed lex. Sandra Rizza li ministro per le Pari opportunità Anna Finocchiaro ha criticato la sentenza della corte di Cassazione

Luoghi citati: Capaci, Cassazione, Palermo