Consulenza sulla casa

onsulenza sulla casa onsulenza sulla casa u L'ultima emissione ha dato il 6,9% netto AUTORIZZAZIONE della Consob è stata concessa il 10 luglio, ed è l'ultima relativa a una società quotata. Protagonista della richiesta di emissione di cambiali finanziarie è la Costa Crociere, la società di viaggi genovese, ancora mia volta assistita da Arca Merchant (gruppo Arca, la società nelle banche popolari dell'area Nord Est specializzata in finanza aziendale che sembra avere conquistato una posiziona di «monopolio» nel settore). E' un'autorizzazione «rotativa» assistita da prospetto illustrativo (né più né meno di quanto avviene con il lancio di nuove azioni od obbligazioni). 1! programma prevede l'emissione di cambiali pei- importi fissati sulla base delle condizioni di mercato e delle esigenze delia Costa Crociere. La durata sarà variabile tra 3 e 12 mesi; le condizioni esatte saranno pubblicate 3 giorni prima del lancio con un annuncio che preciserà l'importo complessivo, il periodo di sottoscrizione, la durata, la data di godimento e di scadenza; prezzo di acquisto e tasso di rendimento saranno precisati il giorno prima. CINQUE SIM E SEI BANCHE Le cambiali vengono collocate da quattro Sim di Milano (Arca, Albertini & C, Aletti & C, Cimo), da una Sim torinese (Intermobiliare) e sei istituti bancari (la Popolare dell'Emilia Romagna, la Popolare di Ancona, la Popolare di Milano, la Popolare FriulAdria, il Banco Ainbroveneto e l'istituto Centrale delle Banche popolari). La prima trancile di 25 miliardi è stata emessa il 26 luglio con scadenza 28 ottobre ed ha garantito un rendimento lordo dell'8, i25% (netto 6,9%); il prezzo di collocamento è stato di 97.950.000 per ogni lotto di 100 milioni di titoli. DA ALESSANDRIA A NAPOLI Le emissioni delle aziende alessandrine sono state realizzate grazie anche all'intervento d'un intermediario che s'è assunto il compito di collocarle tra il pubblico, chiudendo così il cerchio dell'operazione iniziale di finanziamento. Protagonista è stata Borsaconsult, mia Sim con capitale sociale di 6,5 miliardi (detenuto in maggioranza dalla famiglia Giurazza). Gii estratti-conto si vedono in assemblea La lettrice Alma Bi amante di Giaveno (Toj chiede se l'amministratore condominiale è tenuto ad esibire gli estratti conto bancari qualora un condomino ne faccia richiesta. Il potere del singolo condomino di con trollare la gestione dell'amministratore1 e la relativa documentazione sussiste, normalmente, in sede di rendiconto an nuale presentato dall'amministratore medesimo, nonché di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, mentre, al di fuori di tale sede, il diritto del condomino stesso di ottenere dall'amministratore l'esibizione di determinati documenti contabili può essere ritono ■ sciuto solo ove si dimostri uno specifico interesse al riguardo In tal senso la giurisprudenza (per tutte Cassazione 5/4/&4, 2220). Ritengo che in sede di rendiconto annuale il condomino abbia diritto di prendere visione di tutta la documentazione contabile, compresi pertanto anche gli estratti-conto bancari. Amministratore, quando si prorogano i poteri Il signor Bergonzini chiede se gli atti compiuti dall'amministratore dopo la scadenza del proprio mandato siano da ritenere validi. E' principio pacifico che l'amministratore di un condominio, anche dopo la ces sazione dalla carica per scadenza del termine, conservi ad interim i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea o dal regolamento e può pertanto continuare a esercitarli tino a che :>or: sia sostituito con un altro amministratore. Tale principio, pei ò fondandosi sulla presunzione di conformità di una siffatta «perpetuarlo-» di pote.-i ali interesse e al! la volontà dei condomini non può troI vare applicazione quando risulti, viceversa, una volontà dei condomini stessi, espressa con delibera assembleare, contraria alla conservazione dei poteri di gestione dell'amministratore cessato dall'incarico. Riscaldamento singolo e contributo alle spese La lettrice Gianna Manera di Torino chiede se il singolo condomino che abbia installato un impianto di riscaldamento autonomo debba comunque contribuire alle spese condominiali di manutenzione e di esercizio dell'impianto di riscaldamento centrale. In mancanza di disposizioni specifiche nel regolamento condominiale, si deve fare riferimento all'art. 1118 c. 2 C.C., in base al quale il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione. Il distacco dall'impianto centrale non può far venire meno pertanto l'obbligo del condomino di partecipare alle spese di manutenzione dell'impianto medesimo. Per quanto riguarda le spese di esercizio, in linea generale la giurisprudenza prevaiente ritiene che il singolo condomino non possa sottrarsi nemmeno dai contribuire alle spese per il godimento del servizio. Tuttavia, la medesima giurisprudenza precisa che la conclusione deve essere diversa qualora l'interessato fornisca la prova che la soppressione del riscaldamento soltanto in alcuni locali del fabbricato si risolve in una reale e proporzionale riduzione delle spese generali di eseicizio senza comportare alcuno squilibrio in pregiudizio del funzionamento dell'impianto. Normativa Ile e ascensore Il lettore Arturo Ballesio di l'orino chiede come vadano ripaitite le spese condominiali di adeguamento alla normativa Cee dell'impianto dell'ascensore. Il problema è tuttora controverso dal momento che le decisioni della giurisprudenza (non mi risulta che la Cassazione si sia espressa sul punto) sono contrastanti tra loro. Il criterio prevalentemente utilizzato dalla magistratura e quello secondo cui le spese debbano essere ripartite fra tutti coloro che partecipano alla proprietà in oroporzione alla quota millesimale e indipendentemente dall'uso. Ma vi e anche una seconda corrente che privilegia l'applicazione dell'art. I 124 C.C in base al quale le spese vanno divise per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale allaltezza di ciascun piano dal suolo. Personalmente privilegio lì criterio del riparto in base ai millesimi di proprietà stante che ie spese di adeguamento attengono alla conservazione del bene piuttosto che alla sua rrnnutenzione Usufruttuario e nudo proprietario, chi paga? Il lettore Pierluigi Dulio di Vercelli chiede come vadano ripartite le spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario, in particolare quelle dell'assicurazione «elio stabile e del compenso dell'amministratore. Nel case in cui taccia parte rial condominio un locale oggetto di usufrutto, al nudo proprietario gravano le spese di manutenzione straordinaria mentre gravano sull'usufruttuario le spese di ordinaria amministrazione. Ritengo che le spese di assicurazione e il compenso dell'amministratore siano spese di ordinaria amministrazione. Tale suddivisione trova peto applicazione nei rapporti tra usufruttuario e proprietario, ma non nei rapporti esterni. Nei confronti del condominio ■ pertanto - risponderà per tutti gli oneri condominiali il nudo proprietario, salva la rivalsa veiso l'usufruttuario Servizio portineria e negozi sulla strada Il signor Tindaro Ceraolo di Torino chiede chiarimenti sulla ripartizione delle spese di portierati, in relazione alla possibile partecipazione ridetta per i condomini proprietari di locali commerciali con accesso dalla sola strada In terna di condominio di edifici il principio di proporzionalità fra spese e uso di cui al comma 2 dell'are. I 123 C.C.. secondo cui le spese per la conservazione e il godimento delle parti :omuni dell'edificio sono ripartite, qualora si ti-atti di cose destinate a servire ; condomini in misura diversa, in proporzione delluso che ciascuno può farne, comporta che ove la possibilità dell'uso sia esclusa, con riguardo alla destinazione delle quote immobiliari di proprietà esclusiva, per ragioni strutturali indipendenti dalla libera scelta del condomino, va escluso anche l'onere dei condomino stesso di contribuire alle spese di gestione del relativo servizio. La Cassazione ha confermato la decisione del merito cne aveva escluso che i proprietari ci negozi fossero tenuti a concorrere nelie spese relative ai servizi condominiali di giardinaggio, piscine e portineria cui non avevano accesso. Tale decisione del 29/4/92 n. 5179 si trova pubblicata sulla Rivista Archivio delle locazioni e del condominio, 1992, 525. Con questa decisione la Corte si è però posta in contrasto con il precedente orientamento, secondo il quale ie spese di portierato in un edificio condominiale devono essere poste a carico di tutti i partecipanti in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, compresi i proprietari di negozi con ingresso diretto daila via pubblica, salvo diversa convenzione II problema pertanto rimane ancora controverso. A cura di ELENA BAIO (Coordinamento Legali Confedilizia)

Persone citate: Albertini, Aletti, Arca, Arca Merchant, Arturo Ballesio, Bergonzini, Elena Baio, Gianna Manera, Pierluigi Dulio, Tindaro Ceraolo

Luoghi citati: Alessandria, Ancona, Emilia Romagna, Milano, Napoli, Torino, Vercelli