Lo statale pigro va licenziato

Ammonita, poi cacciata dipendente assenteista dell'Università di Napoli Sentenza del Consiglio di Stato sanziona lo «scarso rendimento» Lo statale pigro va licenziato E, ROMA legittimo licenziare lo statale colpevole di scarso rendimento. La «rivoluzionaria» pronuncia, che sfida decenni di prassi consolidata ma si muove in mirabile sintonia con il senso comune arriva dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, che ha ribaltato una precedente decisione del Tar della Campania. Con la sentenza n. 1065/'96, pubblicata il 24 agosto scorso, il massimo organo della giustizia amministrativa è intervenuto nella vertenza che opponeva l'Università degli studi di Napoli ad una sua dipendente, che con decreto del Rettore era stata a suo tempo dispensata dal servizio appunto per «scarso rendimento». La dipendente si era rivolta al tribunale amministrativo regionale della Campania, il quale in primo grado aveva ritenuto legittime le sue rimostranze, dato che in particolare il provvedimento di licenziamento sarebbe stato fondato soprattutto sulle numerose assenze di servizio accumulate dall'interessata (spesso ingiustificate), più che su una valutazione complessiva della sua attività. A questo punto i legali dell'Univeristà si sono però rivolti ai giudici del Consiglio di Stato, sottolineando che anche nei periodi in cui la dipendente era presente sul luogo di lavoro era stato riscontrato «un suo atteggiamento contrastante con i doveri d'ufficio». Ed il Consiglio di Stato ha ritenuto adesso del tutto lecito il provvedimento di destituzione dal lavoro, facendo riferimento alle norme di legge. In particolare - rileva il Consiglio di Stato - l'art. 129 del Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 individua tra le cause che danno luogo alla dispensa dal servizio «il persistente insufficiente rendimento». Le procedure prevedono che l'amministrazione interessata faccia «scattare» una se¬ rie di adempimenti procedurali, primo dei quali l'ammonizione del dipendente inefficiente. Nel caso in questione, peraltro, l'interessata era stata appunto ammonita ed in seguito - precisa ancora la decisione - aveva continuato «a tenere un comportamento di scarso rendimento in servizio, accumulando tra l'altro un numero elevato di assenze, soltanto in parte giustificate». Sulla base del comportamento tenuto dalla dipendente, l'amministrazione universitaria aveva quindi tratto il convincimento della sua inidoneità a soddisfare le esigenze di servizio, in considerazione spiegano i giudici di Palazzo Spada - «delle numerose assenze accompagnate da altri fattori, quali lo scarso rendimento, la mancanza di volontà di collaborazione, l'inosservanza dell'orario di lavoro». La decisione del Consiglio di Stato fa seguito ad una recentissima pronuncia, anch'essa indicativa di un atteggiamento di maggiore rigore nell'ambito del pubblico impiego, con la quale è stato ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente condannato per reati di corruzione, anche se di entità modesta. [r. i.] Ammonita, poi cacciata dipendente assenteista dell'Università di Napoli

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