Occhio ai prestiti facili prima di impegnarvi

Occhio ai prestiti facili prima di impegnarvi Occhio ai prestiti facili prima di impegnarvi e con reali prospettive, ma non possiede manifesta solidità patrimoniale, non ha accesso a questo tipo di prestito. Paradossalmente viene meglio considerato chi, nascondendo la lettera di licenziamento in tasca (quasi mai viene interpellato il datore di lavoro), può dimostrare una consistente retribuzione e una invidiabile anzianità. Questo esempio chiarisce a sufficienza l'incertezza che caratterizza il prestito «ad personam». TROPPO FAVOREVOLI Dopo la scelta del tipo di finanziamento e la valutazione delle caratteristiche, il consumatore si trova subito alle prese con proposte e preventivi che gli arrivano in vario modo da operatori e intermediari. Occorre fare molta attenzione e non fidarsi di offerte troppo allettanti. E' tuttora così alta la percentuale di persone frodate dai cosiddetti «prestiti facili» da sembrare incredibile: attirati da condizioni di assoluto favore sono moltissimi i consumatori che si fanno convincere a versare congrui anticipi di spese e commissioni per pratiche che mai verranno approvate. LUSINGHE Il meccanismo è semplice: il cliente viene lusingato con promesse di facili quattrini a tasso irrisorio, a condizione che lasci un assegno in garanzia (di solito mai meno del 20% della somma promessa) che gli verrà restituito decurtato, si intende, delle provvigioni. A questo punto la somma sborsata non verrà più restituita e con le motivazioni più varie: per esempio perché la sede della finanziaria è sempre lontanissima, in qualche piccolo paese, e l'amministratore che ha poteri di firma è irreperibile; l'impiegata che risponde al telefono non sa nulla; l'assegno dato in garanzia è stato versato per errore, e così via. NE' FIRME NE' ANTICIPI Il primo consiglio, quindi, è quello di diffidare delle offerte «facili»: tassi fuori mercato, poche o nessuna richiesta di documentazione, eccessiva disponibilità sull'importo. Il secondo consiglio è di non firmare contratti in bianco (impossibile in banca dove, se mai, bisogna lamentare la pratica impossibilità di prendere visione dell'intero testo contrattuale fino al momento dell'erogazione), né versare anticipi di qualsiasi importo. Il meccanismo di tante truffe, infatti, è spesso quello di far firmare in tutta fretta qualche modulo con condizioni scritte nei soliti caratteri microscopici. Il cliente non ha tempo di leggere le condizioni, viene distratto dalle chiacchiere dell'impiegato, al punto di dimenticarsi di chiedere una copia del modulo sottoscritto. E' evidente, quindi, la difficoltà di correre ai ripari. PUBBLICITÀ' ILLECITA Ugualmente rischioso è aderire ad alcuni messaggi che appaiono da anni, abitualmente, su quotidiani e altra stampa e che promettono, per esempio, l'erogazione di «finanziamenti diretti in due ore per dipendenti anche protestati, commercianti, artigiani, anche a fir¬ ma singola». Oppure «fiduciariamente prestiti da 2 a 50 milioni senza cambiali in quattro ore». Il raggiro è evidente. Banche e finanziarie che erogano direttamente, fiduciariamente, somme al massimo di 20-25 milioni, per concedere un prestito hanno bisogno di tempi tecnici più o meno lunghi, ma rapportati a giorni, non a ore. MANCA LA GARANZIA Simili offerte non offrono alcuna garanzia ma non solo: rappresentano una palese violazione della legge 154 (conosciuta da operatori e utenti come «legge sulla trasparenza dei servizi finanziari») che impone di indicare, anche nel materiale promozionale, i tassi di interesse effettivamente praticati e i costi del finanziamento. E' un illecito amministrativo per il quale è prevista la sanzione pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire. COSTO DEL FINANZIAMENTO Il costo del finanziamento dovrebbe essere espresso in una sola voce, il cosiddetto Taeg (tasso annuo effettivo globale), che per la legge n. 142 sul credito al consumo è chiamato a indicare «il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua» del finanziamento concesso «e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo». Il calcolo deve essere effettuato conformemente alla formula matematica espressa nella direttiva CE 90/88. Bisogna osservare che il Taeg rappresenta una sigla che molti consumatori devono ancora imparare a conoscere e che, del resto, gli istituti di credito stentano ancora a fornire (in aperto contrasto con le disposizioni di legge). IL TAEG Si tratta di un dato fondamentale per la corretta valutazione del finanziamento in quanto rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua del finanziamento concesso: comprende quindi sia gli interessi sia le spese. Si può ben capire come sia il Taeg, e non il tasso nominale, a informare chi chiede un prestito sugli oneri effettivi a suo carico. Difficilmente, infatti, i consumatori vengono a conoscere in anticipo il costo vero del finanziamento: è questa la ragione per cui la legge 142/92 sul credito al consumo (che ha recepito una direttiva Ue) prevede l'obbligo di indicare il Taeg nei contratti di concessione del prestito. La legge richiede inoltre: — il dettaglio delle condizioni secondo cui il Taeg può essere eventualmente modificato — l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del Taeg (oltre agli oneri indicati, nulla è dovuto dal consumatore) — le eventuali coperture assicurative (escluse quelle stipulate a favore del finanziatore) che devono essere incluse nel calcolo del Taeg. OBBLIGO La legge 154/92 sulla trasparenza bancaria stabilisce l'obbligo di indicare il tasso d'interesse effettivamente praticato. In sostanza, che venga o meno specificato co¬ me Taeg, è fatto obbligo agli enti (creditizi e non) che concedono finanziamenti di portare a conoscenza del consumatore l'onere complessivo e reale del servizio. Chi chiede un prestito ha dunque il diritto di pretendere che sia specificato in contratto il tasso effettivo globale e il relativo periodo di validità. VIOLAZIONI Come può tutelarsi l'utente che ha sottoscritto un contratto di finanziamento non chiaro rispetto a tassi effettivi e oneri globali? Sia la legge sul credito al consumo sia quella in tema di trasparenza bancaria, in caso di assenza delle indicazioni obbligatorie o in caso di tassi e condizioni non dichiarati o non pubblicati preventivamente, prevedono, come sanzione per gli istituti inadempienti, l'applicazione del «tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro del Tesoro, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto di credito al consumo». In tutti questi casi (e per mutui compresi fra le 300 mila e i 60 milioni di lire), dunque, il consumatore ha la possibilità di tutelarsi chiedendo espressamente l'applicazione della legge: ciò gli permette di conservare il contratto alle condizioni e ai tassi indicati sopra, certamente più favorevoli. E' importante ricordare che l'utente può rifiutarsi di pagare tutte le spese che non siano state espressamente specificate nel contratto. Michela Bianchi

Persone citate: Michela Bianchi