Le novità del 10%

Le novità del 10% Le novità del 10% Paga racconto a maggio solo chi ha la partita Iva ROMA. I lavoratori iscritti ad enti previdenziali ed i pensionati, per i quali il contributo del 10% decorre dal 30 giugno prossimo, non dovranno versare il primo acconto (del 40%) entro il 31 maggio, acconto che, per tali soggetti, «deve essere spostato a data successiva». Lo chiarisce la circolare esplicativa sul 10% trasmessa dall'Inps ai propri uffici periferici. Pertanto il primo acconto del 31 maggio riguarda solo i soggetti che utilizzano partita Iva, privi di copertura previdenziale e per i quali il contributo decorre dall' 1 aprile scorso (per chi non ha o non utilizza partita Iva il primo versamento relativo ai mesi di aprile e maggio sarà effettuato dal datore di lavoro entro il 20 giugno). Riguardo invece al saldo (del contributo dovuto nel '96) previsto entro il 31 maggio dell'anno seguente, deve essere calcolato «escludendo le fatture emesse prima delle decorrenze (1 aprile e 30 giugno) anche se riscosse successivamente. Ciò perchè per il '96 il 10% si calcola sì sulla base dei redditi '95, ma ridotti a seconda delle decorrenze (di 3 o 6 mesi)». La circolare, che riprende le norme contenute nei decreti interministeriali, precisa anche altri aspetti. Riguardo, ad esempio, alle casse previdenziali private che hanno la facoltà di riscuotere il 10% dei propri iscritti per conto dell'Inps, si afferma che la norma sarà operativa solo dopo la prevista stipula, tra Inps e casse, di una apposita convenzione. Ampio il capitolo relativo alla platea degli interessati: si ribadisce l'esclusione dal contributo dei redditi già assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche se da lavoro autonomo (ostetriche, spettacolo) e delle borse di studio. Se tali lavoratori però hanno redditi di natura diversa, su di essi dovranno pagare il 10%. Ciò vale anche (dal 30 giugno) per i professionisti e per i pensionati, l'atte salve l'esenzione degli ultrasessantacinquenni e le altre agevolazioni per gli anziani. A proposito di queste ultime, nei casi in cui è prevista la restituzione dei contributi, l'interesse annuo sarà del 4,5%. Il contributo è dovuto poi da tutti i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, compresi quelli di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e enti, e quelli di partecipanti a colleggi o commissioni. Anche le collaborazioni a giornali, riviste o enciclopedie sono assoggettate al 10%, a meno che i compensi non siano corrisposti a titolo di «diritto d'autore». Il 10% infine non riguarda chi, al 30 marzo '96, poteva far valere la copertura figurativa, e chi versa contributi volontari. I datori di lavoro di collaboratori e venditori porta a porta dovranno utilizzare, per versamenti, gli appositi bollettini di conto corrente postale. Se i collaboratori sono più' di 5 si può versare l'importo con un unico bollettino. [r. e. s.]

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