Questi gli oneri deducibili di Carlo Rossella

LA STAMPA LA STAMPA Quotidiana fondato nel 1B67 direttose ee8ponsasile Carlo Rossella vicedire1torj Luisi La Spina Ciad Latrar,Marcella Sorgi tuttosoldi SUPPLEMENTO A ClfBADl Glauco Maggi coordinamento Ugo B«rioa« Carlo Novnra, Ruberto Reale e Cesare fioccati art director i Angffi fttoaldi -■ ■ - ^À'S i ffiedh'wce LASTA^À'Spa Via Mirence 32. Tnrirto e direttore generale Paolo Patogehi JWoecnijoeiziotH! « impagùuudorttf Tipografìa Editrice La Stampa QUADRO P Ci sono spese che riducono direttamente il reddito complessivo, come i contributi previdenziali obbligatori o le offerte date in beneficenza Questi gli oneri deducibili B B EN più incisivo è il risparmio fiscale che deriva dagli oneri deducibili, ovvero quelle spese per le quali è rimasta la deduzione integrale dal reddito complessivo (se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi). In questo caso i costi riconosciuti abbasseranno direttamente il reddito imponibile su cui viene calcolata l'imposta Irpef e, di conseguenza, «valgono» proporzionalmente di più, in termini di risparmio fiscale, più è alto il reddito del contribuente. CONTRIBUTI OBBLIGATORI Il rigo P 11 prevede l'indicazione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Sono deducibili i contributi obbligatori per legge, versati nel '95, come ad esempio i contributi Inps di artigiani e commercianti, nonché quelli per il Servizio sanitario nazionale (la Tassa sulla salute). Sono anche deducibili i contributi versati nel '95 usufruendo delle agevolazioni previste dal «condono previdenziale». In questo caso è deducibile soltanto la parte dei versamenti relativa ai contributi in precedenza omessi, non le somme aggiuntive e gli eventuali interessi. Dal prossimo anno rientreranno in questo gruppo i versamenti del neonato contributo Inps del 10% dovuto dai lavoratori autonomi senza cassa e dai collaboratori coordinati e continuativi. AUTONOMI E IMPRENDITORI Il rigo P 13 del 740/96 contiene una novità favorevole al contribuente: la possibilità di dedurre i contributi versati dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori ai nuovi fondi pensione introdotti dal d. l.vo 124/93, nel limite del 6% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato, fino a un massimo di 5 milioni. COMUNITÀ' EBRAICHE Gli appartenenti alle comunità ebraiche che hanno versato a queste i contributi obbligatori previsti dalla 1.101/89, possono dedurli nel limite del 10% del reddito complessivo (rigo NI), massimo 7.500.000 di lire, indicandoli al rigo P 14. ISTITUZIONI RELIGIOSE Nel rigo P 15 è possibile portare in deduzione dal reddito imponibile le offerte fatte a favore di enti religiosi fino a un massimo di 2.000.000 di lire. Le istituzioni religiose «riconosciute» sono: Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana (Cei), Unione italiana delle Chiese Cristiane Awentiste del 7° giorno, ente morale Assemblee di Dio in Italia, Unione della Tavola Valdese, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Celi) e le Comunità collegate PIANO ENERGETICO Una norma di legge consentiva, fino allo scorso anno, di dedurre dal reddito il 25% dei costi sostenuti per il contenimento dei consumi energetici negli edifici, nel limite del reddito dell'unità immobiliare (al netto dell'eventuale maggiorazione del terzo), in cui è stata effettuata la spesa. La deduzione spettava nell'anno del pagamento del saldo dei lavori e in quello successivo, per cui (al rigo P 16) si potrà usufruire per l'ultima volta della deduzione per spese saldate entro il 31/12/94. PAESI IN VIA DI SVILUPPO Tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo Irpef rientrano, al rigo P 17, i contributi volontari versati per realizzare specifici programmi a favore delle persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione in aree geografiche considerate sottosviluppate. La deducibilità delle somme elargite a tal fine è concessa a condizione che le Organizzazioni non governative (Ong) che hanno raccolto i contributi abbiano otte¬ nuto, dal ministero degli Esteri, ai sensi dell'art. 28 della legge 26/2/87 n.49, un riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (tra queste l'Unicef e la Caritas). La deduzione spetta alle persone fisiche nel limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (rigo NI del 740). PORTATORI DI HANDICAP Sono deducibili, per la parte che eccede le 500.000 annue complessive, le spese mediche generiche e quelle per l'assistenza specifica sostenute per assistere i portatori di handicap. Non si possono considerare spese fiscalmente rilevanti i compensi erogati a persone non qualificate (come i collaboratori familiari e i semplici accompagnatori) e per prestazioni di carattere meramente alberghiero (come i ricoveri in case di cura), ma solo la quota parte relativa alle spese mediche e paramediche specifiche. Le spese mediche per i portatori di handicap sono deducibili anche se sostenute per i familiari compresi tra quelli indicati al¬ l'art. 433 ce. anche se non fiscalmente a carico. N.B.: c'è l'obbligo di allegare alla dichiarazione la documentazione di spesa. ALTRI ONERI DEDUCIBILI Parallelamente al rigo PIO destinato agli altri oneri detraibili, il rigo P 19 prevede l'indicazione degli «altri oneri deducibili dal reddito» non previsti nei righi soprastanti, quali: a) il 50% delle imposte sui redditi dovute per gli anni anteriori al 1974 (ad esclusione dell'imposta complementare), iscritte in ruoli con inizio riscossione nel '95; b) canoni, censi e livelli e altri oneri gravanti sul reddito degli immobili, compresi i contributi a consorzi obbligatori per legge o per provvedimento amministrativo. In questa formuletta burocratica non è ricompresa l'Ics; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguen za di separazione legale ed effettiva, di annullamento del matrimonio o divorzio, nella misura in cui risultano da prov vedimenti dell'autorità giudi ziaria, esclusi quelli destinati a mantenere i figli; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione modale e gli assegni alimentari corrisposti, in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a famigliari; e) le retribuzioni corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni negli uffici elettorali; f) le indennità corrisposte ai conduttori per la perdita dell'avviamento in caso di cessazione di locazioni di immobili commerciali (lo scorso anno erano ricompresi i versamenti a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del '94, non più detraibili). REDDITO DEI SOCI I soci di società semplici «ribalteranno» nel loro 740/P, proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili nella società, taluni oneri deducibili o detraibili da questa sostenuti nel '95. L'entità di tali oneri è rilevabile dal prospetto riepilogativo del reddito, crediti d'imposta e oneri, rilasciato dalla società ad ogni socio. ) gA) Sono deducibili: — Invim decennale pagata dalla società, in 5 quote costanti, dall'anno del pagamento; — indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione di locazione d'immobili commerciali. B) Sono detraibili dal reddito dei soci nella misura del 22 per cento: — interessi passivi su mutui agrari; — interessi passivi fino a 4 milioni per mutui garantiti da ipoteca su immobili, stipulati fino al 31/12/92. OPZIONE r

Persone citate: Celi, Glauco Maggi, Luisi La Spina, Marcella Sorgi, Paolo Patogehi, Ruberto

Luoghi citati: Ciad, Italia