La polizza contro il fumo

La polizza contro il fumo La polizza contro il fumo ILLa stragrande maggioranza delle polizze contro il furto per ciò che teniamo in casa viene anche -_J abbinata la garanzia dell'incendio. Ma quest'ultima copertura è sempre operante nell'ipotesi di un danno? Si direbbe proprio di no. Infatti, per uno dei guai più frequenti nelle abitazioni non esiste indennizzo, salvo clausole particolari: si tratta delle bruciature agli indumenti e alla biancheria. SE NON CE' FIAMMA Per esempio, quando la padrona di casa o la collaboratrice domestica stirano il bucato. Le condizioni di polizza sono chiare: il «rischio è coperto solo quando vi è sviluppo di fiamma». Quindi, senza il verificarsi di fiamma, la camicia, il lenzuolo o i pantaloni bruciacchiati non sono coperti da assicurazione. Eppure si tratta di un evento assai frequente. Ed è proprio per questo motivo che non trova spazio nelle polizze incendio per la casa. Eppure tale garanzia viene quasi normalmente offerta in molti Paesi comunitari. PER SPEGNERE Sempre restando nel campo incendi, le polizze recitano che sono indennizzabili i danni alle cose usate per spegnere o limitare il propagarsi delle fiamme e quindi nel tentativo di ridurre il danno. Vale a dire che se il nostro televisore prende fuoco e per spegnere l'incendio usiamo, per ipotesi, il primo oggetto idoneo (un tappeto) che ci è a portata di mano e se anche questo viene danneggiato, la compagnia, tenendo conto dei relativi importi assicurati, ce lo indennizzerà anche se si trattasse di un antico «bukara». La norma è anche stabilita e regolata dall'art. 1914 del codice civile. MATERIALE ACRILICO A proposito del materiale usato per spegnere le fiamme (il consiglio vale anche e soprattutto quando si vuole intervenire a favore di una persona), bisognerà essere accorti nella scelta del cappotto, coperta o altro mezzo: se essi sono, poniamo, di materiale acrilico o di certe composizioni sintetiche, si corre il pericolo di aggravare la situazione poiché questi tessuti sono altamente infiammabili. BRUCIA L'ARROSTO Numerosi assicurati ignorano la possibilità di avvalersi del danno da fumo: in quasi tutte le polizze che prevedono l'incendio tale norma è contemplata ma, come detto, non sempre è conosciuta. Se dimentichiamo l'arrosto nel forno e questo si incenerisce, è molto facile che fuoriesca del fumo e che si propaghi nei vari locali dell'alloggio e, magari, nell'antistante pianerottolo. In simili casi la compagnia risarcirà, tenendo conto dei relativi valori assicurati, sia il danno ai locali abitativi dell'assicurato sia i guai provocati agli ambienti della parte comune, cioè il pianerottolo se si tratta di condominio. GLOBALE FABBRICATI Sovente i condomini, essendo a conoscenza dell'esistenza della polizza «globale fabbricati», quella che garantisce l'intero immobile contro i rischi di incendi, esplosioni, perdite di acqua e simili, ritengono che siano inclusi anche i valori personali e di famiglia (mobili, arredamento, ecc.) all'interno della propria abitazione: nulla di più errato poiché, salvo pochi casi, l'assicurazione dell'immobile vale soltanto per il fabbricato. Solo assicurando le cose proprie con una polizza personale si è certi di essere indennizzati.

Persone citate: Ce' Fiamma