Chi può convocare l'assemblea

6.. 6.. Lunedì 22 Aprile 1996 tuttosoldi LA STAMPA CONDOMINIO Chi può convocare l'assemblea S~~1ULLA base dell'articolo j66 delle Disposizioni atìtuative ce. e dell'articolo 1135 ce, l'assemblea or. Jdinaria dei condomini deve essere convocata ogni anno per confermare o meno l'amministratore e provvedere alla sua retribuzione e per approvare il consuntivo e il preventivo delle spese di gestione condominiale. CAUSA DI RICORSO L'assemblea viene di solito convocata dall'amministratore. La mancata convocazione dell'assemblea ordinaria e la conseguente mancata presentazione del rendiconto di gestione dell'amministratore per due anni può costituire causa di ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei condomini per revocare il manciato all'amministratore. STRAORDINARIA Oltre alla riunione annuale ordinaria, l'assemblea può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. L'assemblea straordinaria decide sulle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale. FAR DA SE' Nel caso di assemblea straordinaria richiesta da almeno due condomini, dopo che siano trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino. VALIDITÀ' Affinchè la convocazione dell'assemblea e le conseguenti decisioni siano valide occorre che vengano rispettati tre requisiti fondamentali: 1) l'assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini siano stati invitati (art. 1136 ce.) 2) per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della delibera (art. 11051' 3) l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione lart. 66 delle Disp. Attuative). IN <(PRIMA» In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'art. 1136, con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore (cioè dei millesimi) dell'intero edificio e i due terzi dei condomini. In questo caso sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà dei millesimi dell'edificio. IN «SECONDA» Se l'assemblea non riesce a costituirsi in prima convocazione perché non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, si ha l'assemblea di seconda convocazione, che deve riunirsi in un giorno successivo a quello della prima e comunque non oltre dieci giorni. Per costituire l'assemblea di seconda convocazione restano validi gli stessi requisiti di quella di prima convocazione ma cambia il requisito della maggioranza per deliberare: sono valide le decisioni prese con un numero di voti che rappresenti un terzo dei condomini e almeno un terzo dei millesimi dell'edificio.