Consumatori fate valere i nuovi diritti di Ezio Mauro

LA STAMPA LA STAMPA Quotidiano /ondato nei 1867 DIRETTORE RESPONSABIUB Ezio Mauro VICEDIRETTORI Luigi La Spina (iati Lemer, Marnilo Sorsi TOTTOSOLD1 SUPPLEMENTO A CTJRADt Glauco Maggi OOOEDINAMBNTO Ugo Bertone Carlo Novara, Roberto Reali; e Cesare Roccati ARTOIBECTOR . - ^ ftagrio Rinaldi BDITBK5E LA STAMPA SPA Via Marameo 32. Tarino AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE l^toPa^oachì SbtocOfflrostetorie fc ùn|isgbi?ai>ne Tifi Editi L St SbtocOfflstetorie ùn|sgbi?a>ne Tipografia Editrice La Stampa NORMATIVA 1 r NO1 VA r Sono state finalmente introdotte nell'ordinamento italiano le direttive della Unione europea Principio-base è il rafforzamento della tutela del privato che firma un contratto con un'impresa Consumatori fate valere i nuovi diritti ■ L 24 gennaio il Parlamento I italiano ha approvato la legge I che recepisce la direttiva comunitaria del '93 per la «Tutela del consumatore». L'Italia «entra» finalmente in Europa con una serie di disposizioni che potranno riguardare un gran numero di contratti: dalle assicurazioni alle banche, dai fondi di investimento al leasing, dalle vendite di automobili ai finanziamenti per acquisti rateali. DESTINATARIO Nella direttiva europea e nella legge italiana si usa l'espressione «consumatore» contrapposta all'espressione «professionista». E' utile precisare che le nuove norme si riferiscono alla «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Quindi, un artigiano potrà invocarle se ha fatto un'assicurazione su furto e incendio nel proprio alloggio, non per il laboratorio. Né potranno valersene le società, anche se in nome collettivo o in accomandita semplice. CHI E' IL PROFESSIONISTA E' bene chiarire che il termine «professionista» non viene usato per indicare, come comunemente si intende in italiano, anche in linguaggio giuridico, colui che svolge una libera professione (medico, commercialista, ingegnere, avvocato e così via). Agli effetti di questa legge il «professionsita» è «la persona fisica o giuridica, pubblica o privata», che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale «utilizza il contratto con il consumatore». Non ha quindi importanza se si tratta di una persona, di una società, di un ente, pubblico o privato. Dato che in genere è un'«impresa» in senso lato che esercita attività bancaria, assicurativa, di fornitura di servizi (ad esempio telefonia, elettricità, gas), per evitare confusioni nel testo si userà, in luogo dell'espressione esatta «professionista», quella più comprensibile anche se inesatta di «impresa». NULLITÀ' La cosa più importante della nuova normativa è l'elencazione di un certo numero di clausole proibite perché «vessatorie», con la conseguenza che se figurano in un contratto sono nulle (ferma restando la validità delle altre condizioni). Nella direttiva comunitaria erano definite «abusive» ma il Parlamento italiano ha preferito definirle vessatorie, parola più esatta ma che si presta a un equivoco. Infatti è da decenni che si chiamano «vessatorie» clausole e condizioni contrattuali che, secondo l'art. 1341 ce. del '42, non sono valide se non «specificamente approvate per iscritto», ad esempio il tacito rinnovo. SECONDA FIRMA La tutela prevista dalla vecchia legge è assai debole perché basta una seconda firma in calce al contratto bancario o assicurativo per rendere valide tutte le clausolette, scritte in caratteri microscopici e richiamate, in genere, con il semplice numero dell'articolo. La tutela del consumatore contro le clausole vessatorie vere e proprie, quelle cioè introdotte dalla direttiva europea, è invece efficace e drastica. L'elenco delle condizioni contrattuali vietate è assai lungo, I «VECCHI» IMPEONI Prima di passare ai singoli casi occorre ancora precisare che resta aperto il problema dei contratti stipulati prima della legge: ci sono sentenze contrastanti sull'applicabilità o meno delle direttive comunitarie prima del formale «recepimento in legge nazionale». Bisogna però dire, poiché la direttiva è del '93 e avrebbe dovuto essere applicata a partire dall'1/1 /95, che molte imprese si sono già adeguate, ad esempio nel campo della vendita di autoveicoli e nei contratti assicurativi. Qualche compagnia si è addirittura preoccupata di sottoporre ai «vecchi» assicurati variazioni tali da abolire le clausole vessatorie ora vietate. LIMITI Una norma che interessa un gran numero di contratti è quella che vieta ogni clausola tendente a «escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore... in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto». Con l'assicurato costretto ad accettare forme di arbitrato complesse e costose, a pagare il perito di parte e metà delle spese dell'eventuale terzo arbitro. Qualche compagnia pretende addirittura che una perizia debba svolgersi a Roma anche se il malcapitato abita a Bolzano o a Pantelleria. COMPENSAZIONE Altra clausola vietata è quella che impedisce di chiedere la «compensazione» fra debito del consumatore e un altro vantato nei confronti dell'impresa. Così pure è vietato prevedere la caparra «a senso unico» cioè incamerare la somma versata come anticipo dal consumatore se non è previsto l'obbligo di restituire il doppio se è l'impresa a non concludere il contratto o a recedere. Non è più consentita la clausola (nelle assicurazioni) per cui l'impresa può recedere dopo ogni sinistro: più esattamente è consentita se uguale facoltà viene riconosciuta al consumatore. PREZZO DEI BENI Assai importante è il divieto di stabilire ebe il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento in cui avverrà la consegna del bene o la prestazione del servizio (negli anni passati la clausola era inserita nei contratti di vendita di auto, imponeva al compratore l'aumento avvenuto dopo la firma). FORO COMPETENTE Nel campo della tutela giudiziaria sono vessatorie e quindi nulle anche tutte le clausole che impongono di fare eventuali cause nella sede dell'impresa o che stabiliscono un «foro competente» diverso dal domicilio o residenza del consumatore e tutte quelle che limitano la possibilità di proporre eccezioni o di valersi di certe prove. Ed è pure proibita ogni limitazione alla «libertà contrattuale» del consumatore nei riguardi dei terzi. LE ECCEZIONI Vi sono ovviamente delle eccezione: ad esempio nel caso di prestazione di «servizi finanziari a tem¬ po indeterminato» è consentito all'impresa di recedere anche immediatamente se vi è un giustificato motivo e di variare (questo concerne soprattutto le banche) il tasso di interesse o altri oneri: è però fatto obbligo di immediata comunicazione all'utente che ha diritto di recedere dal contratto. Non si considerano «vessatorie» le condizioni oggetto di «trattativa individuale», ma è l'impresa, se il contratto è concluso con stampati, moduli, formulari a dover dimostrare che effettivamente vi fu questa trattativa. AZIONI GIUDIZIARIE In taluni casi la trattativa individuale non conta: continuano a esser nulle, ad esempio, quando si vietino azioni giudiziarie del consumatore per inadempimento anche parziale o inesatto adempimento da parte dell'impresa o quando si prevede l'adesione del consumatore a clausole che, di fatto, non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto. CLAUSOLE VESSATORIE Una novità importante è la tutela collettiva: associazioni di consumatori e anche quelle delle imprese possono citare ih giudizio chi fa uso di clausole vessatorie e la sentenza, oltre a vietarle, potrà prevedere la pubblicazione su uno o più giornali. E' anche previsto che, ove ne sussistano i motivi, il giudice possa provvedere con un prowedimento d'urgenza (salvo successiva ratifica). Silvano Rho La banca ha la facoltà di modificare in qualsiasi moménto le norme che regolano i rapporti con i clienti privati. La banca pud attuare una compensazione automatica tra debiti e crediti quando un cliente ha più conti aperti con lo stesso istituto senza che si possa impugnare questa decisione # La banca può recedere dai contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso e senza che al cliente sia riconosciuta ia stessa facoltà. $ La banca può chiedere il rientro immediato da un credito concesso senza motivare la decisione e senza un adeguato perìodo di tempo di preavviso. La banca può sospendere o abolire a discrezione il servizio Bancomat o chiudere o spostare gli sportelli senza assumersi responsabilità per te interruzioni anche se non comunicate all'utente. In caso di contestazione i dati delle registrazioni in possesso della banca sono una prova esclusiva anche in presenza dello scontrino del Bancomat. a. La banca può modificare a discrezione le norme che regolano l'uso del Bancomat, i costi del servizio o bloccare il conto senza dare giustificazioni e informazioni preventive.

Persone citate: Cesare Roccati, Glauco Maggi, Luigi La Spina, Rinaldi, Roberto Reali, Silvano Rho, Ugo Bertone Carlo

Luoghi citati: Bolzano, Europa, Italia, Novara, Pantelleria, Roma