Cancello automatico solo per box auto
Cancello automatico solo per box auto SAPER SPENDERE Cancello automatico solo per box auto LASCIARE un cancello condominiale inutilizzato per anni e volerlo ripristinare crea dissensi tra i condomini che hanno un'auto e chi non ce l'ha. E' il caso di A. P. di Torino: «Dovendo partecipare alla spesa per il ripristino del cancello del condominio rimasto inutilizzato per anni, i condomini proprietari anche di un box auto (il 25%) desiderano che questo sia automatizzato e ripartire l'ulteriore spesa tra tutti i condomini. Ora considerato che io non ho il posto auto, mi chiedo se sia logico che, oltre a partecipare alla spesa dell'installazione, io debba poi anche partecipare alla spesa per l'energia necessaria a farlo funzionare». Spiega l'avvocato Lorenzo Profeta: «Le spese di manutenzione e riparazione dei cancelli e portoni automatici (con comando a chiave o radiocomando) si ripartiscono pro:quota millesimale di comproprietà fra tutti i condomini, salva diversa disposizione del regolamento di condominio. Un'eccezione è costituita dall'ipotesi di cancelli carrai automatizzati che servano esclusivamente per l'accesso a box per auto oppure a magazzini o laboratori, senza altri usi comuni (come: passaggio, accesso ai piani o alle cantine o a im- pianti comuni come riscaldamento, ecc.): in questo caso si potrà sostenere che le spese devono essere ripartite tra i soli condomini proprietari di box, magazzini ecc, in ragione delle quote millesimali spettanti alle unità immobiliari servite, con esonero per gli altri condomini. E ciò vale per l'automatizzazione dei cancelli». 11 legale precisa: «Ricordo che questi lavori non costituiscono innovazione, ma sempbce modifica della cosa comune, perciò la spesa relativa può essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 1136, 2° e 3° comma. Il secondo comma si riferisce a un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Il terzo comma precisa che "nell'assemblea di 2a convocazione la delibera è valida se riporta un numero di voti che rappresenti un terzo dei presenti e almeno un terzo del valore dell'edificio"». •k Da Pompeiana (Imperia) Mario M. espone dubbi su un contratto d'acquisto dato, anni fa dal venditore costruttore, che incorpora clausole sulla ripartizione delle spese di manutenzione e conservazione delle parti comuni: «A carico dei condomini in misura di un sesto per gli alloggi e un settimo per i box auto». Alcuni condomini si sono rivolti al tribunale per la cancellazione delle clausole e la costituzione di tabelle millesimali. Il lettore domanda: «Ma un atto pubblico, accettato all'acquisto, può essere variato su richiesta di alcuni condomini?». Secondo l'avvocato Lorenzo Profeta «è valida una previsione contrattuale di ripartizione di spese condominiali in parti uguali anziché in base ai millesimi di ciascuno o in base all'uso che ciascun condomino possa fare delle cose comuni o in base all'utilità che da esse possa trarne. Nel caso concreto della causa, però, una risposta esuariente può essere data soltanto da chi conosce con esattezza le proposte e i contenuti». Sostiene l'esperto: «Certo pare strano che, per le spese, si siano considerati allo stesso modo - ad esempio un box di circa 20 metri quadrati e uno di 55, come descrive il lettore, perciò il giudice potrebbe anche rifarsi a una massima tratta da una sentenza della Cassazione civile (n. 5722 del 21 maggio 1991). Secondo questa, l'accettazione della tabella millesimale predisposta dal venditore-costruttore e allegata ai singoli contratti, non preclude l'impugnativa, ai sensi dell'articolo 69 n. 1 delle disposizioni di attuazione del codice sotto il profilo dell'errore, per ottenere una revisione in base ai reali valori delle singole unità immobiliari». Tuttavia il lettore potrebbe avere ragione quando ricorda che «non soltanto nei singoli atti di acquisto, ma persino in assemblea (verbale sottoscritto da tutti i condomini) si "vollero" le clausole originarie, che risulterebbero ora avere valore contrattuale vincolante». Simonetta
Persone citate: Lorenzo Profeta, Mario M.
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