Giardino privato o di tutti?

■ ■ z g N < D U ASTA ELETTORALI Oggi è in programma l'asta dei Bot e dei Ctz di fine febbraio. La prima che si svolge durante la campagna elettorale dopo lo scioglimento delle Camere: l'incertezza politica fa pensare che difficilmente vi sarà un nuovo calo dei rendimenti per i titoli di Stato, considerando che all'asta di metà mese i tassi erano scesi a un nuovo livello minimo. Peraltro/si è modificata la situazione anche sul fronte dei prezzi: il dato dell'Inflazione di gennaio, con la diminuzione al 6,5% dell'incremento del costo della vita, ò stato considerato positivamente sui mercati finanziari, poiché l'inflazione in calo dovrebbe tendere a calmierare anche i tassi d'interesse. I RINPIMENTI Ricordiamo che ì guadagni netti per i risparmiatori all'ultima asta (considerando commissioni bancarie, bolli e lasse) sono oscillati sui Bot tra il 6,35% e il 7,31% a seconda delle scadenze, mentre sui Ctz biennali sono arrivati ai 7,88%. Per l'esattezza, i Bot a 3 mesi hanno lasciato in tasca solo il 6,35% al netto di tutte le spese: si tratta cioè dell'I ,43% in meno rispetto al rendimento semplice netto uffi-. ciale del 7,78% comunicato dalla Banca d'Italia. Invece i Bot semestrali all'ultima asta arrivano, come rendimento netto per il risparmatore, al 6,73% che rappresenta i'1,06% meno del tasso ufficiale, pari al 7,79%. Quanto ai titoli annuali, a metà febbraio rendevano effettivamente il 7,31% vale a dire 0,67% rispetto al 7,98% comunicato da Bankitalia. TITOLI IN ECU Da notare infine che la scorsa settimana sono stati collocati dei nuovi Cte, Certificati del Tesoro in Ecu, e anche ih questo caso i tassi sono risultati in discesa rispetto all'asta precedente (che si era tenuta quattro mesi fa). Nel dettaglio, I Cte triennali con scadenza 22/2/99 hanno spuntato un tasso netto, annuo del 5,37% mentre i Cte quinquennali, che scadranno il 22/2/2001, hanno dato un rendimento netto del 6,06%. 6.. Lunedì 26 Febbraio 1996 tuttosoldì LA STAMPA i CONDOMINIO Giardino privato o di tutti? C~| ON l'avvicinarsi della primavera i giardini tornano ad essere oggetto di interesse anche dal punto di I vista condominiale. Il caso forse più interessante è quello dei giardini di proprietà esclusiva, pertinenza delle singole unità immobiliari che, in quanto tali, non fanno parte del condominio. Ciò significa che il loro valore non viene considerato nel calcolo delle quote millesimali relative alle parti in comproprietà. DISTANZE Del giardino pertinente alla propria unità immobiliare il singolo proprietario può fare ciò che vuole, purché rispetti le nonne sulle distanze legali e le vedute. Nel piantare alberi occorre rispettare le norme specifiche fissate dall'articolo 892 ce. che, in mancanza di distanze stabilite da regolamenti e usi locali, stabilisce una precisa casistica. PIANTE DA FRUTTO Le distanze minime dal confine del giardino di proprietà a cui piantare le piante sono le seguenti: tre metri per gli alberi di alto fusto, come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani; un metro e mezzo per gli alberi il cui fusto, alto meno di tre metri, si diffonde in rami; mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto alte meno di due metri e mezzo. Un metro per le siepi di ontano, di castagno o simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, due metri per le siepi di robinie. In tutti questi casi la distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dal confine al luogo dove fu effettuata la semina. ESONERI E SANZIONI Queste distanze possono però non essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio, purché le piante siano tenute a una altezza che non ecceda la sommità del muro. Se invece si deve osservare una di queste distanze e non lo si fa, il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi piantati o nati a distanza minore di quella dovuta, come stabilito dall'articolo 893 ce. SERVITÙ'DI VEDUTA Allo stesso modo occorre rispettare le regole che tutelano il diritto di veduta delle finestre, dei balconi o delle terrazze altrui che si affacciano sul giardino. In tutti questi casi il giardino sconta una servitù di veduta: il proprietario del giardino non può costruire né installare pensiline, tettoie e simili che limitino il diritto di veduta degli altri condomini. TUTELA DEL VICINO Se il proprietario del giardino costruisse indebitamente, pur con l'autorizzazione comunale, gli altri condomini potrebbero chiedere l'abbattimento dell'edificio. Il proprietario del giardino può tutelare il proprio diritto affinché la servitù di veduta spettante agli altri condomini non aumenti; di conseguenza potrà impedire l'apertura di altre vedute o il loro ingrandimento sulla facciata che dà sul suo giardino. MANUTENZIONE In assenza di indicazioni sul regolamento, il condominio non ha il diritto di intervenire nella sistemazione e nella manutenzione del giardino esclusivo e quindi non può nemmeno pretendere che esso sia mantenuto in condizioni decorose. Per contro, il proprietario del giardino non ha diritto di chiedere che il condominio partecipi alle spese di mantenimento sulla base del. fatto che «giova al decoro della casa».