Tutti i rischi del lavoro nero

M w Tutti i rischi del lavoro nero M w Tutti i rischi del lavoro nero A A TTENDERE la pensione occupandosi di pulizie domestiche, stirando o lavorando in cucina: è difficile che una colf lo pensi sul serio. L'attività di collaboratrice domestica, oppure di baby sitter, è di solito considerata un lavoro precario nell'attesa dell'impiego definitivo. Sono proprio queste Te ragioni che, spesso, fanno credere alla lavoratrice (o lavoratore) che sia più «conveniente» non avere l'assunzione regolare. I «VANTAGGI» E' certo difficile che sia il datore di lavoro ad opporsi a questa scelta, maturata con l'idea del non voler perdere, per esempio, gli assegni familiari del marito, del lavorare solo per arrotondare il reddito in famiglia, del non essere obbligati a pagare le tasse (quello della collaboratrice domestica è l'unico caso di rapporto di lavoro dipendente in cui il datore non è sostituto d'imposta; è quindi a carico della lavoratrice la denuncia annuale dei redditi, anche perché spesso svolge la sua attività in più case). Aspetti che, al momento di riscuotere la paga settimanale, fanno pensare a un maggior guadagno. Ma è davvero così (e non solo guardando ad un futuro pensionistico)? FORME DI TUTELA Le donne che non vogliono accettare questa condizione, soprattutto se dettata dal datore di lavoro o perché lo stesso datore non ha tenuto fede ad accordi presi, possono tutelarsi autonomamente attraverso azioni diverse. In nessun caso potranno subire sanzioni o conse- iii ihé pSenze amministrative, poiché per rge il datore di lavoro è obbligato adassumere una collaboratrice do¬ mestica che venga anche solo due ore la settimana, e anche se è la stessa colf ad esprimere una. volontà diversa (sono irrilevanti pure gli accordi scritti). ViafflNZA SALARIALI La lavoratrice può rivolgersi all'Ufficio provinciale del lavoro o al sindacato per aprire una vertenza che le consentirà di recuperare tredicesima, giorni di ferie o di malattia, eventuali arretrati rispetto alla paga oraria contrattuale e, naturalmente, i contributi Inps non versati. I tempi di chiusura della vertenza non sono lunghi (1-3 mesi, dicono in Cgil) e i conteggi vengono fatti fino a 5 anni di pregresso del rapporto lavorativo, secondo la legge entrata in vigore a gennaio. Chi ha presentato denuncia prima del 31/12795 si vedrà calcolare la somma sugli ultimi 10 anni. MEDIAZIONE La vertenza è un confronto-mediazione tra datore di lavoro e sindacato, e il conteggio economico tiene conto o delle fasce orarie contrattuali (se la paga, anche in nero, vi rientra) o della paga di fatto se la somma data è sempre stata superiore a quella definita dal contratto di categoria. Se la mediazione non va a buon fine, si prosegue con l'azione legale. EVASIONI Accorgendosi che il datore non ha versato i contributi dovuti o decidendo di voler regolarizzare una situazione lavorativa precaria sin dali izio, la colf può rivolgersi direttamente all'Istituto di previdenza. L'evasione del pagamento dei contributi può avere due basi di partenza: 1} il datore ha denuncia¬ to l'assunzione ma poi non ha fatto i versamenti contributivi; 2) non è mai stato regolarizzato il rapporto. AUTODENUNCIA Accade (ma non in tempi di condono) che il datore si autodenunci e allora si tratterà di «morosità» e non di «evasione totale». Dovrà perciò pagare, oltre alla somma contributiva conteggiata sugli ultimi cinque anni di lavoro della colf, una sanzione civile che potrà variare a seconda del periodo di ritardo e del costo della vita, attualmente stabile intorno al 30% del totale dei contributi non versati. Se è invece l'Inps ad accorgersi della frode i guai saranno maggiori. ENTRO IO GIORNI Intanto bisogna dire che la denuncia dell'assunzione va fatta entro i dieci giorni successivi al trimestre solare in cui la lavoratrice ha iniziato l'attività (direttamente all'Inps e non più all'ufficio di Collocamento). Il ritardo è già passibile di sanzione, che sarà pan al 50% annuo sino ad arrivare al 200% (sempre sulla base del totale dei contributi non versati) per i primi quattro anni Superato questo periodo, si aggiunge un ulteriore 10% d'interesse sul totale complessivo. L'Inps fa i conteggi, invia un verbale al datore di lavoro che avrà 30 o 60 giorni, a seconda dell'importo, per pagare, e nessuna possibilità di ricorso. Il pagamento non è dilazionabile, a meno che non venga accolta la richiesta in via eccezionale, ESPOSTO DEL LAVORATORI La lavoratrice fa denuncia agli uffici Inps del settore lavoratori domestici o vigilanza, di persona o inviando una lettera. Entro pochi giorni gli ispettori faranno un primo controllo a casa del datore di lavoro (presumibilmente già divenuto ex datore), e metteranno poi a confronto le dichiarazioni di entrambe le parti. Se il datore non si presenta alla prima richiesta d'incontro, la ragione viene data «d'ufficio» alla lavoratrice (certo sono indispensabili alcune prove, per esempio la fotocopia di un assegno ricevuto, la testimonianza di una persona che confermi il carattere continuativo del lavoro). IL CONTEGGIO Il conteggio dei contributi viene fatto sulla paga di fatto ricevuta «in nero» dalla colf, maggiorata di un dodicesimo per la tredicesima e per un periodo di pregresso che arriva sino a tredici anni (non solo gli ultimi cinque, proprio perché la denuncia viene fatta dalla lavoratrice); la quota ottenuta verrà verificata sulle diverse fasce orarie o mensili del contratto. Su questo totale verranno applicate le stesse sanzioni del primo caso e al ricevimento del verbale il datore dovrà pagare sempre entro 30 o 60 giorni; in caso contrario, incorrerà in un decreto ingiuntivo e a successive azioni di pignoramento. FERII E MALATTIA Altra alternativa: esporre la propria condizione all'Ispettorato del Lavoro. La lavoratrice rilascia una dichiarazione dove indica il periodo di lavoro, l'eventuale cr-ilifica, gli estremi dell'accordo riguardanti le ferie, i riposi o la malattia, e la paga oraria. Più o meno quindici giorni dopo la denuncia ci sarà l'ispezione a casa del datore di lavoro, al quale verranno chieste prima di tutto le ricevute dei versamenti Inps e poi saranno riscontrate le affermazioni della collaboratrice. Se il datore ha torto, si passa alla fase del contraddittorio. SE SI VA IN GIUDIZIO La lavoratrice dovrà confermare, anche con ulteriori prove, le dichiarazioni fatte. A questo punto o il datore si ravvede e decide di pagare, o si va in giudizio e la colf verrà chiamata a testimoniare. In questo caso i tempi sono estremamente lunghi. Al datore viene appunto data l'occasione di versare i contributi dovuti prima di giungere in giudizio e questo escluderà la sanzione amministrativa dell'Ispettorato. Non però quella dell'Inps (al corrente della denuncia dal momento stesso in cui viene fatta), e scatteranno perciò tutte le sanzioni civili previste. INFORTUNIO DOMESTICO Secondo le statistiche nazionali pare avvengano ogni anno oltre 3 milioni e mezzo di infortuni casalinghi. Una buona parte colpisce chi, fra le mura domestiche, esercita la propria professione. La colf non regolarmente assunta teme più di ogni altro lavoratore l'infortunio, perché può essere indubbiamente motivo di licenziamento in tronco. Alle volte però, pensando esclusivamente allo stipendio, si tralascia di considerare la possibilità di un grave danno fisico. Qualunque sia la posizione del lavoratore, l'Inali copre l'invalidità temporanea. LA PROCEDURA La collaboratrice non assunta non è obbligata ad andare al pronto soccorso dichiarando di essersi fatta male a casa propria. Può invece denunciare la reale situazione del¬ l'accaduto e venire risarcita. La denuncia dell'incidente sul lavoro dall'ospedale arriva immediatamente all'Inail, che istituisce una pratica medico-legale e attende due giorni affinché il datore di lavoro faccia a sua volta denuncia dell'incidente. Se ciò non accade, l'Inail invia un sollecito con sanzione amministrativa pari a un milione per il ritardo di denuncia di 48 ore (pagabile entro 60 giorni, poi la sanzione viene triplicata). DOPO IL SOLLECITO Se il sollecito non sortisce effetto, parte un'ispezione con stesura di verbale dove si contesta la posizione del datore di lavoro che non ha regolarizzato la propria dipendente (e da questo momento scattano le sanzioni Inps e il conteggio dei contributi non versati). Anche in questa occasione nessun pregiudizio sarà a carico della lavoratrice, a cui verranno risarcite le spese dell'infortunio entro 30 giorni dalla data di guarigione in base ai valori convenzionali del contratto di categoria. Risarcimento che sarà pari al 60% della retribuzione oraria per i primi 90 giorni di immobilità e al 75% dal 91° giorno alla guarigione. LA RENDITA Sono previste, inoltre, una rendita in caso di immobilità permanente dovuta alla perdita dell'I 1% delle capacità e una previdenza di natura assistenziale per protesi, cure termali e successive riabilitazioni (versata entro 90 giorni dalla guarigione). Le spese Inail, proprio perché in presenza di un rapporto di lavoro scorretto (o meglio illegale), saranno a carico del datore. Tiziana Ptatzer Rissiamo interrompere per un secondo la tua lettura? Vorremmo soltanto ricordarti che esiste anche una lettura tutta speciale, l'autolettura ENELTEL. Facile, veloce, utile. Una telefonata, il costo di un solo scatto. Per comunicare direttamente la lettura del tuo contatore e aggiornare la banca dati dell'ENEL sui tuoi consumi. Così l'ENEL ti invierà una bolletta con il consumo reale, senza conguagli inaspettati. Tutte le istruzioni sono sulla bolletta. L'autolettura ENELTEL è un servizio aggiornato per clienti aggiornati.

Persone citate: Malattia, Tiziana Ptatzer