Legge 46/90 le novità«riguardano anche il DPR412»

Legge 46/90: le novità Legge 46/90: le novità Riguardano anche il DPR 412 Sulla Gazzetta Ufficiale n° 16 del 20 gennaio scorso è stata pubblicata la legge n° 25 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia". In tale legge sono riportate novità che riguardano sia la legge 46/90 "Norme sulla sicurezza degli impianti" sia il DPR 412 "Regolamento di attivazione della legge 10". Le nuove disposizioni previste per la legge 46/90 sono riportate nell'articolo 4 commi 1 e 2.11 comma 1 prevede quanto segue: "i titolari delle imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, numero 46, già iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore della pre- detta legge all'albo delle imprese artigiane, ovvero nel registro delle ditte hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività, previa domanda da presentare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge..." Il comma 2 differisce il termine per l'adeguamento degli impianti al 31 dicembre 1996. Il DPR 412 è riportato nell'art. 8, il quale prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano esclusivamente agli impianti termici di potenza nominale superiore a 600 KW, a decorrere dal 1° ottobre 1995, ed a quelli superiori a 350 KW, a decorrere dal 1 ° giugno 1996". Per informazioni contattare il sig. Renato Boninsegni, tel. 4617604

Persone citate: Renato Boninsegni