Risposte ai quesiti dei lettori

Risposte ai quesiti dei lettori Risposte ai quesiti dei lettori NATALINO SECHI (Cosseria, SV) Se i contributi tedeschi fossero stati utilizzati per la liquidazione della pensione di anzianità in convenzione internazionale, lei non avrebbe potuto avere alcun rimborso dalla Germania, proprio perché l'Ente assicuratore tedesco avrebbe avuto a suo carico l'onere, seppure piccolo, di pagare il relativo pro-rata. GIOCONDO BIANCO (Casale Monferrato) Si comprendono i motivi della sua amarezza ma questo istituto, non avendo poteri discrezionali, non può che applicare le leggi. Nell'informarla che la sua situazione è simile a quella di molti altri, le confermo che le regole del «cumulo» (lavoro + pensione) valgono per tutti, e quindi anche per le categorie che ha cilato. M. R. - Torino Se svolgerà una attività di lavoro subordinato perderà l'intera pensione, se invece la sua attività sarà di collaborazione non subordinata 0 comunque attività autonoma, percepirà la pensione con questa formula: trattamento minimo + il 50% dell'eccedenza dello stesso. Tutto quanto sopra perché la sua pensione decorre dal '95. PENSIONATO EX ENPAS - Asti Le informazioni fornitele dagli uffici Inps di Asti sono esatte. Infatti, ai fini del calcolo della pensione a carico del regime generale, si deve porre a raffronto: — la retribuzione tabellare attribuita al pubblico dipendente in applicazione dei benefici previsti per gli ex combattenti ai sensi dell'art. 2 della legge 336/70 all'atto della cessazione dal servizio — la retribuzione determinata secondo la normativa prevista ai fini della liquidazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. La pensione deve essere calcolata tenendo conto della più favorevole tra le due retribuzioni. Deve tener presente che la retribuzione considerata per determinare la retribuzione pensionabile nel regime generale comprende tutte le voci che sono assoggettate a contribuzione mentre, nell'altro caso, la retribuzione utilizzata per il calcolo è costituita dalla sola retribuzione tabellare al netto di qualsiasi elemento accessorio. Può accadere (come nel suo caso) che la retribuzione pensionabile calcolata secondo la normativa Inps possa risultare superiore a quella tabellare, e che quindi l'applicazione dell'articolo 2 non comporti, in pratica, incrementi della pensione. MARIA FLOREANI - Piscina (TO) La sentenza n. 314/85 della Corte Costituzionale (che ha annullato la normativa che in precedenza non consentiva l'integrazione al trattamento minimo nel caso di titolarità di piti pensioni) si riferisce alle pensioni a carico del Fondo lavoratori dipendenti, mentre le sue pensioni sono a carico della Gestione speciale artigiani. Comunque, da una verifica effettuata alla competente Sede Inps, la sua pensione di reversibilità risulta liquidata regolarmente, compresi i benefici della sentenza 495/93. A cura dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne INPS

Persone citate: M. R. - Torino, Maria Floreani, Natalino Sechi

Luoghi citati: Asti, Casale Monferrato, Germania