Valore catastale e aliquota I dati da sapere per il calcolo di C. R.

Valore catastale e aliquota I dati da sapere per il calcolo Valore catastale e aliquota I dati da sapere per il calcolo Li IMPOSTA è applicata al valore del bene, alle quote e ai mesi di possesso. Fabbricati: l'imposta è commisurata al valore catastale, determinato applicando alle rendite catastali dell'immobile (aumentate del 5%) i seguenti moltiplicatori: — 100 volte per appartamenti e immobili commerciali (Gruppo A, B e C tranne A/10 e C/1) — 50 volte per gli uffici (A/10) e immobili a destinazione particolare (Gruppo D) — 34 volte per i negozi (C/1). Per gli immobili non ancora accatastati (o per i quali siano intervenute variazioni) ci si dovrà riferire alla rendita di immobili similari già iscritti a catasto. Per gli immobili del gruppo D di proprietà di imprese, il valore contabile viene adeguato da opportuni coefficienti. Le aree fabbricabili sono valutate al valore di mercato all'1/1/97. Costruzioni e ristrutturazioni in corso: si tiene conto del solo valore del terreno. Ai firn lei sono compresi tra le aree fabbricabui anche i terreni agricoli soggetti a esproprio per pubblica utilità: sono valutati al prezzo di mercato o al valore di esproprio. I terreni agricoli sono valutati sulla base del reddito dominicale moltiplicato per 75 volte. DUE ELEMENTI Le aliquote sono determinate ogni anno dai singoli Comuni tra il 4 ed il 7 per mille e possono variare, come detto, in relazione al tipo di immobile e al suo utilizzo. Per calcolare l'imposta è necessario disporre di due elementi: il valore catastale dell'immobile (rendita x coefficiente) e l'aliquota applicata nel Comune in cui è sito l'immobile. L'imposta dovuta è pari al valore catastale dell'immobile moltiplicato per l'aliquota diviso 1000. Se il possesso è stato limitato a una sola parte dell'anno (acquisti o vendite nel corso del '97) è necessario procedere al ragguaglio a mese, considerando per intero i mesi in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. ACCONTO E SALDO Liei si versa in due rate. Entro giugno '97 si doveva versare un acconto pari al 90% dell'imposta dovuta per gli immobili posseduti nel primo semestre dell'anno. La seconda, a saldo, pari all'intera imposta dovuta per il '97, detratto quanto versato a titolo di acconto, che dovrà essere invece versata entro il 22 dicembre. Ci sono due metodi di calcolo alternativi, validi solo se l'immobile è posseduto per tutto l'anno e non varia l'aliquota applicabile. Rispettate tali condizioni, la misura dell'acconto è pari al 45% dell'imposta dovuta per tutto il '97 e il saldo è pari al 55%. Infatti l'Ici del primo semestre è la metà di quella annuale, ma a titolo di acconto si verserà solo il 90% di quella maturata nel periodo. Versare il 90% della metà dell'imposta annua o il 45% dell'imposta calcolata su tutto l'anno è la stessa cosa. Per il saldo, versare il 55% dell'imposta annua coincide, come calcolo, all'imposta dovuta per il 2° semestre aumentata della quota maturata nel 1°, ma non ancora versata. RIDUZIONE Sono oltre 2000 i Comuni che hanno previsto un'aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita dal proprietario come sua abitazione principale, a condizione che sia residente nel Comune. Se l'immobile è solo in parte di proprietà di chi lo utilizza, l'aliquota ridotta è applicata solo sulla sua quota di proprietà e non su quella di altri comproprietari non conviventi. DETRAZIONI Per l'abitazione principale, oltre all'applicazione dell'aliquota ridotta, è prevista una detrazione di 200.000 lire (in proporzione al numero di mesi). Se i proprietari dell'unità immobiliare sono più di uno, la detrazione va suddivisa, indipendentemente dalle quote di proprietà. Esempio: tre fratelli sono comproprietari di un immobile nelle percentuali 20%, 30% e 50%. Il primo e il secondo utilizzano la casa come abitazione principale, entrambi potranno perciò beneficiare di una detrazione annua di lire 100.000. CATEGORIE I Comuni avevano la facoltà di elevare la misura della detrazione prevista per la prima casa sino a un massimo di 500.000 lire. Il comune di Torino ha stabilito la detrazione per l'abitazione principale a 230.000 lire annue, senza condizioni. Roma ha elevato la detrazione a 500.000 lire, limitandola a particolari categorie (pensionati, cassaintegrati, disoccupati, ecc.) e condizioni. Altri ancora, tra cui Bologna, hanno stabilito una vera e propria scaletta da applicare alle più svariate condizioni: nucleo familiare, età, reddito, valore dell'immobile, possesso di altri fabbricati, ecc. Quasi tutti i Comuni esigono una domanda, corredata da copia della dichiarazione dei redditi e da autocertificazione del possesso dei requisiti. Tale richiesta non è. più prevista dalla legge, pertanto è illegittima. Eppure c'è chi (comune di Imperia) prevede una sanzione specifica per una richiesta illegittima. SCONTO DEL 50% Per gli immòbili inagibili è conòessa la riduzione d'imposta del 50%. L'inagibilità è accertata dal Comune o dichiarata dal proprietario con dichiarazione sostitutiva da presentare al Comune. [c. r.]

Persone citate: Saldo Liei

Luoghi citati: Bologna, Imperia, Roma, Torino