Privacy, con regole più semplici

Privacy, con regole più semplici Nuove norme del Garante sull'uso dei dati personali dei lavoratori Privacy, con regole più semplici Salta l'obbligo della richiesta di autorizzazione ROMA. Telefoni controllati, meccanismi sofisticati e poco trasparenti dell'uso di password per l'accesso ai computer? «Stranezze» in cui si può incappare, pericoli sempre incombenti da «grande fratello» di orwelhana memoria, tanto più in tempi telematici. Ma garantire la privacy dei lavoratori, rispettando i diritti e le libertà fondamentali, si stava trasformando in una procedura piuttosto macchinosa per i datori di, lavoro privati che avevano l'obbligo di presentare, singolarmente, un'apposita richiesta di autorizzazione per poter utilizzare i dati personali dei loro dipendenti. Sembra essersene accorto anche il garante per la protezione dei dati personali, presieduto da Stefano Rodotà, che con un provvedimento - da applicarsi a partire dal 30 novembre e fino a set- tembre '98 - semplifica la delicata materia. «Tra le norme che l'autorizzazione richiama e ovviamente invita a far rispettare - ha spiegato Giovanni Buttarelli, segretario generale del Garante - ce ne sono alcune a tutela e garanzia della riservatezza, contenute nello Statuto dei lavoratori, che pur risalendo nel tempo hanno una loro attualità. Queste norme, in particolare, vietano al datore di lavoro di raccogliere informazioni sui lavoratori che non siano pertinenti ai fini della loro valutazione e delle loro attitudini professionali e vietano pure di installare apparecchiature o strumenti per controllare a distanza i lavoratori a loro insaputa». In sintesi, il provvedimento precisa che le imprese e le associazioni potranno raccogliere ed utilizzare quelle informazioni ne¬ cessarie per adempiere ad obblighi previsti dalla legge o dai contratti collettivi (anche aziendali), specie se a fini retributivi, fiscali, previdenziali ed assistenziali dei loro lavoratori dipendenti, ma anche di quelli autonomi (consulenti, liberi professionisti, persone fisiche che ricoprono cariche sociali). Un'autorizzazione legata però a precisi ambiti di applicazione e finalità di trattamento. Inoltre, precisa le categorie di dati e i criteri per la loro diffusione e conservazione, introducendo nello stesso tempo alcune garanzie a tutela dei lavoratori. Restano intoccabili i principi fissati dallo Statuto dei lavoratori a cui però si aggiungono quelli legati a nuovi problemi e previsti da leggi specifiche. E' il caso, ad esempio, della delicata questione dell'Aids: ai datori di lavoro sono vietate indagini sullo stato di sieropositività di dipendenti o persone prese in considerazione per l'assunzione. Quali, invece, i dati consentiti, sia pure per precise motivate esigenze? Il Garante individua tre categorie. Sono dati relativi a convinzioni religiosefilosofiche (fruizione di permessi, festività, obiezione di coscienza); alle opinioni politiche e/o sindacali nonché all'esercizio di funzioni pubbliche od incarichi politici (permessi, periodi di aspettativa); o legati allo stato di salute (idoneità psico-fisica allo svolgimento di determinate mansioni, periodi di inattività, ecc.). Resta comunque sempre valido quanto fissato dalla legge sulla tutela della privacy (la 675 del '96): i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo «se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione reati». La vita sessuale rientra invece nell'ambito del «top secret». Dati o informazioni che possano rivelare scelte e propensioni sessuali «non possono essere diffusi». Parola di Garante. [st. e] Stefano Rodotà il Garante per la protezione dei dati personali

Persone citate: Giovanni Buttarelli, Stefano Rodotà

Luoghi citati: Roma