Poche azioni nei Pac

6. 6. Lunedì 13 Ottobre 1997 tuttosoldi LA STAMPA CASA Quando l'inquilino è moroso LE LETTERE Poche azioni nei Pac C I~ L proprietario di casa che si trova un inquilino moroso viene beffato due volte: a prendersi gioco di lui non c'è soltanto chi gli occupa la casa a scrocco ma anche lo Stato, che sul reddito non percepito dell'affitto impone il pagamento delle imposte. E anche liberare la casa non è semplice: bisogna avviare un giudizio e ricorrere al patrocinio di un legale. LA LEGGE 392 Ma quando si può parlare, propriamente, di morosità dell'inquilino? Nei contratti di affitto stipulati con equo canone o i patti in deroga i termini della questione sono abbastanza chiari. Le regole sono quelle dettate dagli art. 5 e 55 della legge 392/78. — L'art. 5 dice che si è morosi, e quindi il contratto può essere risolto, decorsi 20 giorni dal mancato pagamento di un solo canone oppure quando gli arretrati delle spese condominiali o degli oneri accessori superi l'importo di due canoni mensili. — L'art. 55 presenta disposizioni più favorevoli all'inquilino di quelle molto severe del precedente. Infatti, la norma dispone che il conduttore possa sanare in sedo giudiziale la sua morosità e quindi fare in modo che il contratto non venga risolto, a condizione che versi la somma dovuta alla prima udienza e che, oltre ai canoni o alle spese dovute, paghi gli interessi legali sugli arretrati e le spese di giudizio. DIFFICOLTA' Di fronte a comprovate difficoltà economiche dell'inquilino, il giudice, che può concedergli un termine di altri novanta giorni, fissa una nuova udienza per una data compresa nei cento giorni successivi. L'inquilino può avvalersi di questa possibilità al massimo tre volte nel corso di un quadriennio (cioè la durata normale di un contratto). La concessione di questi termini è praticamente automatica, basta che l'inquilino affermi di avere difficoltà a pagare. IN CASO DI MALATTIA Di fronte a problemi economici comprovati da situazioni oggettive (l'art. 55 parla esplicitamente di disoccupazione o malattia) e a una inadempienza che non supera le due mensilità di canone si adottano scadenze ancora più generose: infatti, il termine per il pagamento sale a 120 giorni e quello per la nuova udienza a 130. Questa possibilità è riconosciuta all'inquilino per quattro volte nel corso del quadriennio. SFRATTO Se invece l'inquilino proprio non vuole o non può pagare, si avvia la procedura di sfratto, senza che il giudice possa in qualche modo sindacare se l'entità delle cifre non pagate sia tale da costituire un'inadempienza grave o di scarsa importanza, discriminante fondamentale, questa, per la risoluzione di un qualsiasi contratto (art. 1455 codice civile). Infatti l'articolo 5 della legge 392/78 dice esplicitamente che la morosità è motivo di risoluzione citando proprio l'art. 1455. E a proposito del rilascio dell'immobile, Confedilizia, in una sua nota, fa presente che la legge attualmente in vigore, la 240/97, con la quale si è prorogato il meccanismo della graduazione prefettizia, si applica soltanto agli sfratti per finita locazione e quindi in caso di morosità le procedure devono seguire le vie ordinarie, molto più rapide.