«Adozioni, può scegliere il figlio»

«Adozioni, può scegliere il figlio» La Cassazione ha deciso di revocare lo stato di adottabilità di un bambino «Adozioni, può scegliere il figlio» «Per rimanere con la famiglia originale o la nuova» ROMA. Ogni famiglia rappresenta un caso a sé e non può esistere «un criterio generico» per stabilire se i genitori sono adeguati o meno a crescere i propri figli. Un padre ed una madre possono risultare infatti «inadeguati» per un tribunale, ma essere «profondamente amati» dal figlio. E allora sarà proprio il bambino l'unica persona in grado di fornire «elementi determinanti» per stabilire se è meglio stare con la famiglia di origine o dare il via all'adozione. Lo sostiene la I sezione civile della Cassazione (6899/97) che ha ribaltato una sentenza con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di un bambino, che voleva però stare con i genitori. La famiglia era considerata inadegua¬ ta dai giudici perché il papà era molto anziano e non poteva seguire il bimbo, mentre la mamma era, al contrario, giovanissima. La Suprema Corte, invitando i giudici ad ascoltare il bambino, ha ricordato che la legge prevede l'adozione «in casi eccezionali e nell'interesse del minore» e precisato che i provvedimenti nell'interesse del figlio «non vanno stabiliti a priori, sulla base di un generico criterio di adeguatezza, ma vanno rapportati alle reali esigenze del caso, che non possono non emergere soprattutto da un colloquio diretto con il minore». La legge del resto, secondo la Cassazione, nel disporre l'esigenza di sentire il figlio, «intende attribuire un ruolo non indifferente alla volontà del minore». «Il dramma umano che è alla base delle dichiarazioni di adottabilità - spiega ancora la Cassazione - nel caso in esame vede da un lato un bambino che ha idealizzato i propri genitori, dall'altro un padre abbastanza anziano, di circa settant'anni, che, secondo le risultanze processuali, non appare idoneo a svolgere il proprio ruolo. «Più delicata la figura della madre, che essendo più giovane, non ancora trentenne, ben potrebbe interessarsi al minore. Dalla dichiarazione della madre emerge, infatti, l'affetto verso il figlio e il desiderio di non farlo soffrire privandolo di quel calore familiare, la cui mancanza ha fatto soffrire anche lei». Di fronte a «questa complessa e delicata situazione familiare», secondo la suprema Corte, «ben avrebbe potuto invece il giudice avvalersi della facoltà di sentire direttamente il minore - che diventa obbligatoria dopo i 12 anni - anche in considerazione del fatto che le principali ragioni ostative all'eventuale dichiarazione di adottabilità sono radicate nella netta opposizione dello stesso ad abbandonare la famiglia di origine, cui si sente profondamente legato». Dalla sentenza della Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza, invitando la corte di appello di Milano ad ascoltare il figlio, emerge dunque la necessità di separare la valutazione sulla coppia, che può non essere perfetta, da quella sulla capacità dei coniugi di allevare i figli, [r. cri.] Nuovo intervento della Cassazione in materia di adozioni»-- »»

Luoghi citati: Milano, Roma