Lite con l'Erario, si può chiudere con un forfait di C. R.

Lite con l'Erario, si può chiudere con un forfait Lite con l'Erario, si può chiudere con un forfait Una vera tradizione, la vera rivoluzione. Sede Centrale: Londra - Ufficio vendite: via F.lli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Fax 02/66011760 - Internet: Royal_Insurancc@>rita.it OLTI contribuenti negli anni passati hanno presentato ricorso contro accertamenti del Fisco. Nel tentativo di ridurre il contenzioso esistente viene ora riproposta ai contribuenti la possibilità di definire le vecchie controversie pagando un importo forfettario assai inferiore a quanto accertato. RIAPERTURA DEL TERMINE Sono definibili le liti fiscali pendenti all'1/4/96 davanti Commissioni Tributarie di qualsiasi grado (provinciale, regionale, centrale) di valore non superiore a 30 milioni di lire. Si tratta in pratica di tutti i ricorsi - relativi a imposte dirette e indirette con esclusione del contributo perii Servizio sanitario nazionale - presentati entro tale data e per i quali non è intervenuta sentenza definitiva. NIENTE SANZIONI Il valore della lite è costituito dalla maggior imposta accertata con il singolo atto di imposizione. Non si tiene conto delle sanzioni irrogate né degli interessi. Se con lo stesso atto sono state accertate maggiori imposte per tributi o vi sono più soggetti coobbligati, per determinare il valore della lite occorrerà sommare tutte le maggiori imposte accertate. Per gli atti con i quali sono irrogate soltanto sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle sanzioni comminate. Fa eccezione al criterio generale la sola imposta Invim, che deve sempre essere considerata in modo autonomo anche se accertata con unico atto con altre imposte (registro-successioni). QUANTO SI PAGA? Sono previsti due metodi di forfettizzazione. 1) lati fino a 5 milioni: pagamento di lire 500.000. 1) Liti da 5 a 30 milioni: si paga il 20% del valore della lite. Le somme versate estinguono le controversie relative all'irrogazione di sole sanzioni. Quando è stata constatata una maggior imposta, sono dovute anche le somme iscrivibili a ruolo in pendenza di giudizio. Anche in caso di giudizio favorevole al contribuente l'importo da versare deve essere calcolato sui dati risultanti dall'accertamento dell'ufficio. TRABOCCHETTO Chiudere la lite non costa solo il 20% del valore della lite da versare prima di presentare la domanda, ma in alcuni casi molto di più. Non è infatti previsto il rimborso di quanto già versato e sono dovute le somme per le quali è prevista la riscossione in pendenza di giudizio. Quando si ricorre contro un accertamento, il Fisco non rinuncia a riscuotere comunque una parte delle imposte accertate. Nell'attesa della decisione della Commissione provinciale, per quasi tutte le imposte viene iscritto a ruolo, provvisoriamente, un terzo della maggior imposta accertata e degli interessi. Dopo la decisione della Commissione provinciale sono riscossi fino ai 2/3 dell'imposta corrispondente al maggior imponibile deciso da tale Commissione. Tali somme, se già iscritte a ruolo e anche se pagate, non sono iimborsabili. Se l'Ufficio non ha ancora provveduto a richiederle, potrà farlo anche dopo la presentazione della domanda di definizione. COSTO FINALE Per calcolare quanto ci costerà chiudere la controversia dovremo quindi considerare sia le somme iscritte (o iscrivibili) a ruolo in relazione al grado del giudizio, sia il 20% da versare con la domanda di definizione. Indicativamente, pertanto, il costo effettivo per i ricorsi non ancora discussi in 1° grado dovrebbe essere del 53% della maggior imposta accertata (1/3 più il 20%). Non si pagano, però, le sanzioni irrogate e gli interessi sono dovuti limitatamente alle somme iscrivibili a ruolo. CHE COSA FARE Per chiudere la lite occorre pagare le somme dovute a titolo forfettario entro il 31/7/97. Nei 15 giorni successivi al pagamento il contribuente deve comunicare all'Ufficio l'avvenuta definizione allegando la fotocopia dell'attestazione di pagamento. COME SI VERSA I versamenti devono essere effettuati al Concessionario della riscossione (ex Esattoria) competente secondo il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui viene effettuato il pagamento. I versamenti possono avvenire sia presso gli sportelli utilizzando i modelli 8-F (a grafica ocra) che alla Posta utilizzando il bollettino di c/c postale modello 11-F (stampato in verde) intestato al Concessionario. Le persone fisiche'e le società di persone potranno versare anche mediante delega bancaria con i modelli a fondo bianco con grafica azzurra (lo stesso modulo usato per l'Irpef). Il codice tributo da indicare è il 1452 chiusura lite fiscale pendente. COMUNICAZIONE Nei 15 giorni successivi al pagamento, il contribuente deve comunicare all'Ufficio, a mezzo plico raccomandato senza avviso di ricevimento (cioè senza busta e senza ricevuta di ritorno), di aver definito il contenzioso ai sensi dell'art. 9-bis, commi da 6 a 11, del di. 79/97 convertito nella legge 140/97. La comunicazione, da redigere in carta libera, dovrà contenere l'indicazione dell'Ufficio cui è indirizzata, i propri dati, la Commissione in cui è pendente la lite, il tipo di imposta e l'anno a cui si riferisce. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia che attesta il versamento. ESTINZIONE DEL GIUDIZIO II pagamento di tutte le somme dovute estingue il giudizio. A tal fine, gli Uffici comunicano alle Commissioni tributarie l'avvenuta definizione. Le Commissioni, verificata la regolarità degli adempimenti, dichiarano estinte le controversie. Se il contribuente ha calcolato in modo non corretto la somma dovuta, e ciò può accadere soprattutto per imposte di successione e Invim, la Commissione, constatato l'errore, intima al contribuente di provvedere al versamento di quanto ancora dovuto, maggiorato degli interessi legali, entro 30 giorni. [c. r.]

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