«Mogli in cella se non pagano alimenti» di R. Cri.

Confermata la sentenza di condanna a una signora che non versava più l'assegno all'ex coniuge Confermata la sentenza di condanna a una signora che non versava più l'assegno all'ex coniuge «Mogli in cella se non pagano alimenti» La Cassazione: hanno gli stessi obblighi dei mariti ROMA. Tutti dentro. Possono andare in carcere senza distinzione i mariti e le mogli che non passino gli alimenti all'ex coniuge. Proprio così: anche le mogli. E nulla importa se il lui della storia abbia poi avuto una relazione con un'altra donna. E non importa nemmeno che abbia avuto un figlio con lei. E non importa che l'abbia avuto con una donna ricca che poteva quindi permettersi di mantenere figlio e, soprattutto, padre. Crolla un altro stereotipo sul maschio lavoratore costretto a sobbarcarsi anche le spese della moglie da cui ò separato. Lo fa crollare una sentenza della sesta sezione penale della Cassazione che ha confermato la decisione della corte d'Appello di Firenze. Quest'ultima aveva condannato una donna a un mese di reclusione e 300 mila lire di multa, con la sospensione condizionale della pena, per aver fatto mancare all'ex marito, anziano, senza un lavoro stabile né fonti di reddito, i mezzi di sussistenza. La signora in questione, infatti, non aveva versato ogni mese l'assegno ali¬ mentare di due milioni, deciso in sede di separazione. Sede in cui il presidente del tribunale aveva addebitato a lei la fine dell'unione. Secondo la Cassazione, i magistrati di Firenze hanno motivato correttamente la loro decisione, fra l'altro sottolineando «opportunamente come il fatto di aver avuto "una relazione" con figlio» con una straniera non meglio identificata non «denota(sse) di per sé che l'uomo (avesse) fonti di denaro». Sì, perché nel frattempo l'ex marito, seppur povero, anziano e con un matrimonio fallito alle spalle, era riuscito a legarsi sentimentalmente con una donna straniera e per di più ricca. L'ex moglie non ci ha più visto e si è rivolta alla suprema Corte chiedendo, fra l'altro, come si potesse ancora parlare di «pretesa situazione di indigenza» del suo compagno. Questa sarebbe stata annullata dal fatto che il marito ormai aveva una «relazione con una donna straniera di elevata posizione sociale», con la quale aveva anche fatto un figlio. Per la signora, poi, il dovere di assistenza materiale e morale «sussisterebbe solo in regime di coabitazione fra coniugi» e cesserebbe con la separazione. Come a dire, altro che finché morte non ci separi. Ma la decisione della Cassazione sottolinea che sia il Pretore che la corte d'Appello di Firenze hanno adeguatamente motivato la loro decisione ed il loro convincimento dello stato di bisogno in cui versava l'ex marito «facendo riferimento all'età di costui, all'assenza di un lavoro stabile, alla mancanza di fonti di reddito». Nella stessa sentenza, la suprema Corte afferma poi la distinzione dal punto di vista penale tra i concetti di «mezzi di sussistenza» e «mantenimento». La nozione «mezzi di sussistenza» ha «contenuto più limitato e ristretto della corrispondente nozione civilistica di "mantenimento", giacché il reato previsto dall'articolo 570 del codice penale fa riferimento "ai mezzi economici minimi necessari per la soddisfazione delle esigenze elementari di vita degli aventi diritto"». [r. cri.]

Luoghi citati: Firenze, Roma