«E' reato viziare un anziano» di R. Cri.

«E' reato vaiare un aniiano» Condannati i parenti di una donna, le davano ciò che chiedeva perché li nominasse suoi eredi «E' reato vaiare un aniiano» La Cassazione: negategli fumo e alcol ROMA. E' giusto trattare l'anziano come un bambino? Asse^ condare ogni suo «capriccio», anche se si è consapevoli che si danneggia la sua salute? Secondo la Cassazione no, anzi si diventa colpevoli di maltrattamenti. La Suprema Corte afferma infatti che negare l'assistenza ad un anziano parente bisognoso di cure significa maltrattarlo ed è quindi reato, anche se si tratta di una persona molto depressa che ha deciso di lasciarsi morire abusando di alcool e sigarette. Assecondare infatti la sua volontà suicida significa andare contro l'obbligo di assistenza, che comporta la negazione delle sostanze dannose, anche se richieste, e impone di fornire tutta l'assistenza della quale il familiare ha bisogno. Ed è con queste motivazioni che la Cassazione ha ribaltato una sentenza della corte di appello di Perugia, con la quale erano stati assolti i parenti di un'anziana donna dall'accusa di circonvenzione di incapace e maltrattamenti in famiglia. I parenti, che si erano impegnati ad assicurare l'assistenza alla donna, erano stati accusati, in sostanza, di aver abusato del suo stato di infermità, consistente in una depressione psichica accompagnata a difficoltà di movimento e consumo smodato di alcool e tabacco, per indurla a nominarli propri eredi universali, come lei aveva poi fatto, fornendole alcool e sigarette. Secondo la Corte di Appello, però, non sussisteva il reato di circonvenzione di incapaci perché la donna, quando non beveva, era lucida; né quello di maltrattamenti in famiglia, perché era una sua «libera scelta» quella di alcolizzarsi. La Cassazione invece ha dato torto alla Corte di Appello sia per quanto riguarda i maltrattamenti in famiglia, sia per la circonvenzione di incapaci. «L'obbligo di assistenza nei confronti della donna - scrive la Corte - comportava ovviamente la negazione alla benefattrice di dannose quantità di vino e sigarette, anche se era lei a chieder¬ le, per cui l'avere invece i beneficiari deliberatamente assecondato la volontà "suicida" della donna, rifornendola continuamente di tali sostanze, non giustifica la loro condotta. Pertanto sussiste il reato di maltrattamenti in famiglia». Sulla circonvenzione di incapaci invece la Corte di Appello, «pur avendo dato atto del quadro depressivo dell'anziana signora, che la induceva a trovare rifugio nell'alcool, e l'aveva portata a non aprire più le finestre per lasciare entrare la luce del sole, dominata dalla volontà di lasciarsi morire», ha ritenuto che tale stato non comportasse disturbi della sfera cognitiva. Per la Cassazione invece «la dipendenza da alcool e tabacco costituiva stabile condizione di menomazione psichica in un soggetto già privo di autonomia operativa» e dunque la donna si trovava in uno stato di «sudditanza psicologica assoluta e permanente» nei confronti dei parenti. Sudditanza che già di per sé è sufficiente per la configurazione del reato «che non richiede la totale incapacità di intendere e volere, che può anche essere limitata». «Una sentenza che introduce una svolta di importanza storica sulla definizione dell'obbligo dell'assistenza ai familiari anziani». E' il commento di Maretta Scoca (ccd), presidente dell'Istituto sulla tutela sociale e giuridica della persona. «Affermare che l'assistenza non deve essere soltanto economica, ma anche morale - spiega Maretta Scoca - significa riconoscere all'anziano un diritto ad una totale integrazione nel nucleo parentale. Il principio troverà certamente applicazione rispetto ai numerosi e purtroppo ricorrenti casi di abbandono estivo degli anziani, parcheggiati, abbandonati nelle corsie degli ospedali». Scoca ha ricordato anche che «la depressione, come ha recentemente accertato uno studio del Centro di psicologia sociale di Roma, è una delle malattie più ricorrenti tra le persone tra i 60 e i 70 anni», [r. cri.]

Persone citate: Maretta Scoca, Scoca

Luoghi citati: Perugia, Roma