«Gli alimenti si pagano sempre»

«Gli alimenti si pagano sempre» «Gli alimenti si pagano sempre» La Cassazione: anche se il matrimonio è nullo ROMA. Altre due sentenze della Cassazione che si «occupano» di famiglia. E, ancora una volta, sono due sentenze destinate a far discutere. La prima riguarda i matrimoni annullati dalla Chiesa. La Suprema Corte avverte: si sbagliano gli ex mariti che credono di poter sfuggire all'obbligo di versare ogni mese i soldi alla propria ex moglie solo perché, dopo aver iniziato una causa di divorzio, si sono rivolti alla Chiesa che ha annullato la loro unione. In altre parole, a Cesare va dato quel che è di Cesare. Anche dopo il riconoscimento da parte dello Stato italiano dell'avvenuto annullamento. La sentenza della prima sezione civile della Cassazione (n. 3345/97) afferma che, se una causa di divorzio è già in corso, è il giudice civile, il primo «adito», a dover decidere, mentre il sopraggiungere della delibazione, della ratifica cioè, di una sentenza canonica non fa cessare la materia del contendere fra i due ex coniugi nel processo di divorzio. La Suprema Corte si è dovuta esprimere in diritto sulla vicenda di una coppia divorziata. Vicenda che ha preso spunto dal ricorso della donna che si è opposta alla decisione della corte d'appello di Roma di ridurre da sette a cinque milioni mensili l'assegno divorzio che il suo compagno di una volta le doveva corrispondere. La Suprema Corte si è poi pronunciata in «materia» di figli. E ha stabilito che il figlio naturale deve godere di tutte le tutele previste in favore del figlio legittimo. Dando un definitivo impulso a questo principio, la Corte Costituzionale ha eliminato le conseguenze di una norma che ancora costituivano una disparità di trattamento tra le due categorie di prole. Si trattava dell'impossibilità, per il genitore che aveva avuto l'affidamento di un figlio naturale, di ottenere il sequestro dei beni dell'altro genitore che non aveva prov¬ veduto al mantenimento del minore. Possibilità che, invece, era data per il figlio legittimo nell'ambito della causa di separazione dei coniugi. La consulta, per giungere a tale conclusione, non ha abrogato alcuna norma di legge. Si è limitata ad emettere una decisione interpretativa, estendendo di fatto alla prole naturale questo strumento di tutela. E' vero che la disposizione censurata (l'art. 156 del codice civile) dalla coite d'appello di Napoli è inquadrata nel procedimento di separazione dei coniugi, cioè di persone sposate, riconosce la corte, e cioè in un contesto diverso dalla convivenza. Ma è anche vero che non è lecito fare un distinguo tra figli legittimi e no, dato che tutti, per la Costituzione, debbono godere dell'identica tutela. Quindi il genitore naturale acquisisce nei confronti del figlio da lui riconosciuto una posizione sostanzialmente analoga a quella del genitore legittimo. Ir. cri.] COSTO DELL'ASSICURAZIONE: 25 mila lire annue CHI PAGA: casalinghe con un reddito proprio superiore a 9 milioni lordi annui. O con un reddito familiare superiore a 18 milioni lordi annui 7 MILIONI E 300 MILA LE PERSONE INTERESSATE 43 MILIARDI L'ONERE ANNUO PER LO STATO 19.401.000 LIRE LORDE ANNUE «LA RENDITA INFORTUNI» (una sorta di pensione) per chi rimane vittima di un incidente che riduce la capacità lavorativa di più del 33 per cento 200 MILA GLI INCIDENTI DOMESTICI L'ANNO 8500 INCIDENTI DOMESTICI MORTALI L'ANNO 1000 MILIARDI L'ANNO IL COSTO PER LA SANITÀ' PUBBLICA DEGLI INCIDENTI DOMESTICI 5 MILIONI DI GIORNATE DI LAVORO «PERSE» A CAUSA DI INCIDENTI DOMESTICI gj3 i LI TI

Luoghi citati: Napoli, Roma