«In cella gli ex mariti morosi» di Maria Corbi

«In cella gli ex mariti morosi» Per la Suprema Corte i padri separati devono mantenere i figli minorenni anche se non c'è bisogno «In cella gli ex mariti morosi» La Cassazione: manette a chi non paga gli alimenti ROMA. Tempi duri per ex mariti o padri morosi. Chi non paga gli alimenti andrà in carcere. E non sarà neppure possibile tentare di evitare le sbarre pagando una mxilta. Cosi ha deciso la corte di Cassazione sempre più severa verso chi si dimentica gli obblighi di assistenza familiare. La linea e: «Niente scuse». Saranno inutili le giustificazioni, fondate che siano. Inutile sostenere di non essere a conoscenza dell'effettivo stato di bisogno della famiglia. Inutile dimostrare un eventuale reddito da lavoro del figlio minore. Inutile dimostrare che il figlio ó comodamente mantenuto dalla madre o da altri parenti. Inutile anche tentare la carta del disconoscimento di paternità. Addurre dubbi sull'effettiva paternità non porterà a nulla. Linea dura imposta dalla Cassazione con tre sentenze della sesta sezione penale in seguito a tre casi di uomini colpevoli di j non aver provveduto al mantenimento dell'ex moglie e dei figli. Prima vicenda quella di un padre milanese il cui ricorso dove sosteneva di non essere a conoscenza dello stato di bisogno della figlia e ne negava comunque la paternità - è stato giudicato inammissibile. «E' costante giurisprudenza eh questa Corte - ha spiegato la Cassazione - che ai fini della configurabilità del reato, lo stato di bisogno del figlio minore; ricorre anche (piando al suo mantenimento provvedano altri congiunti, né il convincimento del genitore di non essere tenuto al pagamento, per la ritenuta carenza dello stato di bisogno, comporta l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato, poiché si traduce nell'ignoranza non scusabile della legge». L'uomo negava poi la paternità, appellandosi all'articolo 47 cp. Clic nei casi di «errore sul fatto che costituisce reato, esclude la punibilità». Niente da fare. Secondo la Cassazione «la norma è applicabile quando si percepisce una realtà diversa da quella effettiva, ma non quando, ad una esatta percezione della stessa (la certezza cioè dell'obbligo derivante dalla dichiarata paternità), segua un pretestuoso rifiuto di adeguamento ad essa». Altra storia, stessa severità, quella di un uomo accusato eh non aver versato alla moglie e alla figlia, minorenne l'assegno stabilito. Condannato prima dal pretore di Latina, poi dalla corte di Appello di Roma, l'ex marito e padre moroso rivendica di non essersi mai sottratto ai propri obblighi, anche se in maniera ridotta per via di una crisi economica. Ma il ricorso alla Corte di Cassazione si è rivelato un autogol. I giudici hanno rilevato che l'uomo in questione non ha fornito alcuna prova del suo asserito stato di indigenza tanto più che dagli atti risultano alcuni investimenti immobiliari. La moglie, invece, hanno spiegalo i giudici, si trovava in serie difficoltà, non avendo un reddito fisso. Dunque ha fatto bene la cor¬ te d'Appello a sottolineare che «quanto evidenziato rende del tutto superfluo accertare se la figlia svolga o meno attività lavorativa», dato che la circostanza non fa venire meno il dovere dell'uomo di pagare l'assegno ai propri congiunti. Infine l'ultimo caso, quello che ha «causato» l'inevitabile reclusione per chi non paga gli alimenti dovuti. Sempre la VI sezione penale si è dovuta esprimere sulla decisione del pretore di Terni che, a seguito di patteggiamento, ha applicato a un uomo colpevole di non aver provveduto a versare gli assegni di mantenimento alla ex moglie e al figlio, la pena di 150 mila lire di multa. Per la Cassazione il giudice ha conferito efficacia a un patto «illeggittimo». Far mancare i soldi ai figli minorenni non può, infatti, essere considerata una specificazione del più ampio reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma un delitto autonomo: quello di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza. Ed in questo caso, la pena prevista è quella «della reclusione da applicare congiuntamente alla sanzione pecuniaria». La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sarà subordinato all'integrale pagamento degli assegni alimentari arretrati. Maria Corbi I giudici: il carcere non si potrà evitare nemmeno con una multa La parlamentare «Così si limita la possibilità di poter pagare il coniuge» In alto la parlamentare Maretta Scoca

Persone citate: Maretta Scoca

Luoghi citati: Latina, Roma