«Adozioni, gli estranei a volte meglio dei nonni»

«Adozioni, gli estranei a volte meglio dei nonni» «Adozioni, gli estranei a volte meglio dei nonni» ROMA. Ai nonni o agli zii il giudice può preferire degli estranei come nuovi genitori di un bimbo da adottare. Oltre ai vincoli di sangue è infatti necessaria la presenza di «rapporti significativi» tra il bambino e i parenti «che giustifichi la ricerca presso la famiglia d'origine del luogo e dell'ambiente capaci di fornire l'assistenza cui il minore ha diritto». E' il principio espresso dalla prima sezione civile della Cassazione, che ha ribaltato la decisione del tribunale di Torino di affidare ai nonni un minore maltrattato dai genitori. Accogliendo il ricorso del curatore speciale del minore, la Suprema Corte ha spiegato che, se è vero che la legge «stabilisce che il giudice, per assumere le informazioni utili alle procedure per l'adozione, deve sentire oltre ai genitori i parenti entro il quarto grado», è anche vero che «non è casuale» che la nor¬ ma parli di parenti «che abbiano avuto rapporti significativi con il minore»; questo sta a indicare, secondo la Corte, «la necessità che si possa trattare di persone legate al minore da quelle relazioni psicologiche e affettive che normalmente si accompagnano al rapporto parentale». La ricerca non deve dunque essere circoscritta «ai parenti in quanto tali, ma a quelli che abbiano mantenuto tali rapporti». Nel caso esaminato dalla Corte, gli stessi giudici di merito avevano riconosciuto che il minore, «una volta affidato ai nonni, affronterà gravi disagi e sofferenze sotto il profilo morale, tenuto conto anche della sostanziale assenza di rapporti», ma non riteneva che tale situazione potesse essere considerata una colpa dei nonni né giustificare «un giudizio di inadeguatezza dell'assistenza». [Ansa] La Cassazione: contano i rapporti affettivi

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