«Nessun limite per l'ex moglie»

« «Nessun limite per l'ex moglie» La Cassazione: può pretendere gli alimenti anche dopo anni ROMA. I problemi matrimoniali non finiscono con la sentenza di divorzio. Un'ex moglie che dopo anni decide di aver bisogno del cosidetto assegno divorzile può rivolgersi al giudice in separata sede: la richiesta di scioglimento del matrimonio e quella per ottenere un assegno mensile sono autonome. Possono costituire due fasi diverse e distanti nel tempo. La donna divorziata deve solo dimostrare la mancanza di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli per «ragioni obiettive». Il principio è stato fissato dalla prima sezione civile della Cassazione. «L'autonomia fra domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e quella di assegno di divorzio», da cui nasce l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi d'ufficio su quest'ultimo aspetto, se non vi è una specifica richiesta, «comporta - scrive la Suprema Corte - che l'assegno non richiesto nel corso di giudizio di divorzio può essere richiesto con un giudizio autonomo». E le condizioni per ottenere il mensile sono la mancanza di mezzi adeguati da parte del ricorrente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Per la Cassazione «con la pronuncia di divorzio non può assolutamente ritenersi che sia stata altresì affermata l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile». E' stato così respinto il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che l'aveva obbli¬ gato a versare all'ex moglie quattrocento mila lire al mesu, dopo quattro anni dalla sentenza di divorzio. In precedenza il tribunale di Padova aveva accolto la domanda dell'uomo, che è divorziato dal '90, di sospendere il contributo al mantenimento della figlia che si era ormai sposata. E aveva respinto la richiesta dell'ex moglie di ricevere un assegno divorzile. L'uomo si era rivolto alla Cassazione obiettando che la domanda di assegno mirava a rompere l'equilibrio della sentenza di divorzio e che i giudici di Venezia avrebbero dovuto verificare se fossero subentrati cambiamenti tali nella situazione economica dell'ex moglie da legittimare a posteriori l'attribuzione di un mensile. Ma la Suprema Corte risponde: quando l'assegno divorzile viene chiesto per la prima volta, anche se a distanza di tempo dalla sentenza di fine rapporto, non è necessario andare a vedere come siano cambiate le situazioni economiche dell'ex moglie. Le condizioni che servono a modificare una somma già stabilita non possono applicarsi a una richiesta che viene fatta ex novo, altrimenti «ciò verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti richiedenti». Se l'ex moglie non aveva fatto questione di soldi durante il giudizio di divorzio, non si può pensare che - solo perché il giudice non si è pronunciato sull'aspetto economico - vi sia stato di fatto un accertamento delle mancate condizioni per ottenere l'assegno. [Agi]

Luoghi citati: Padova, Roma, Venezia