«L'affetto di un papà non si misura a ore»

La Cassa2ione annulla un affidamento La Cassa2ione annulla un affidamento «l'affetto di un papà non si misura a ore» Una bambina era stata assegnata ai nonni perché il genitore poteva dedicarle poco tempo ROMA. Anche un padre «assente» può essere un buon padre: l'affetto, infatti, non si misura ad ore. Non conta la quantità di tempo che un genitore trascorre con i figli, conta piuttosto la qualità dei rapporti, la capacità di dare affetto. Si può riassumere così la sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di un padre, annullando la sentenza con la quale la corte di appello di Reggio Calabria aveva affidato la figlia ai nonni materni, sul presupposto che gli orari di lavoro del padre «non gli avrebbero consentito l'assistenza morale e materiale indispensabile alla bimba di quattro anni». E questo, sebbene dalla Corte non venisse messo in discussione che il padre in questione fosse una persona «seria ed affettuosa», di ottime qualità. Gli impegni di lavoro, sostiene la Cassazione, di un genitore separato non possono determinare la decisione del giudice di negare l'affidamento del figlio. Tale decisione infatti non si può fondare «su una concezione "a tempo" della capacità di dare e ricevere affetto e assistenza». «Il criterio deve essere piuttosto quello di garantire l'unità della famiglia e, nei casi in cui sia dissolta, di conservare tale unità accanto al genitore cui il minore è stato affidato». La corte di appello, secondo la Cassazione, ha fondato la sua decisione su «una concezione che può definirsi "a tempo" della capacità di dare e ricevere affetto e assistenza, nel senso che l'uno e l'altra si danno e ricevono, in misura maggiore o La Cassazione r aluta i papà minore, a seconda della convivenza». Non è questo, per la suprema Corte, «lo spirito della legge né il comune sentire», perché «l'interesse preminente del minore si concreta nella unità della famiglia» e, se questa viene meno, «quell'interesse non può che conservarsi e svilupparsi accanto al genitore cui il minore è stato affidato». I nonni ai quali la corte di appello aveva affidato la bimba, secondo la Cassazione «concorreranno, per il tanto che possono, ma nel contesto di una situazione famigliare, sia pure residuale. A questi principi il giudice di rinvio si atterrà». Nel caso esaminato dalla suprema corte la mamma della bimba «aveva abbandonato la casa coniugale andando a vivere con un altro uomo». La corte di appello «ritenuta, seppur per motivi diversi, la inidoneità dei genitori», aveva quindi affidato la piccola ai nonni materni, «che offrivano garanzie migliori» per l'assistenza alla bambina. Il padre della bimba non era stato ritenuto idoneo per via dei sui orari: lavorava come meccanico in una località distante circa venti chilometri dalla sua abitazione e, secondo i giudici di merito, il tempo trascorso fuori casa non gli avrebbe permesso di seguire la bimba. Questo nonostante l'uomo avesse un rapporto molto sereno con la figlia e fosse considerato da tutti un padre affettuoso. La sentenza è stata quindi annullata e rinviata alla corte di appello di Messina, competente per territorio. [r. cri.] La Cassazione rivaluta i papà

Luoghi citati: Messina, Reggio Calabria, Roma