Risarciti se lo sfratto non arriva

Risarciti se lo sfratto non arriva Risarciti se lo sfratto non arriva L proprietario di casa che non riesce a rientrare in possesso dell'abitazione alla scadenza del contratto di affitto ha come strada obbligata quella di avviare una procedura di sfratto. Una strada lunga e decisamente costosa. Ma a quale indennizzo ha diritto il proprietario a titolo di risarcimento? CANON! ARRETRATI Partendo dall'art. 1591 del codice civile la Corte di Cassazione ha stabilito che il conduttore in ritardo nel rilascio è tenuto, dalla data di cessazione legale del contratto, a corrispondere alla proprietà, a titolo di responsabilità contrattuale per il ritardato adempimento (art. 1218 CO, sia i compensi locativi pattuiti sia il risarcimento del maggior danno subito dal locatore (Cass. 9 agosto 1991, n. 8662; Cass. 26 agosto 1989, n. 4429). SFRATTO IN RITARDO La giurisprudenza precisa che il risarcimento non viene escluso «ancorché il ritardo sia dipeso da vicende dilatorie dovute a termini fissati in sentenza per la esecuzione e graduazione dello sfratto o a proroghe all'adempimento» (Cass. 4 novembre 1993, n. 10887). Il problema è particolarmente importante da quando sono entrati in vigore i patti in deroga, che consentono di contrattrare liberamente l'entità dei canoni. Grazie a questa legge, infatti, è possibile con una certa precisione quantificare l'entità del mancato guadagno per il proprietario e quindi l'entità delle somme da risarcire, che non potrà, evidentemente, essere altro che la differenza tra il canone di mercato e quello effettivamente percepito nel periodo intercorrente tra scadenza del contratto ed effettivo rilascio dell'immobile. DUE OSTACOLI Ma se questo principio appare inoppugnabile dal punto di vista teorico, nella realtà si pongono due grossi ostacoli. 1) Come determinare l'entità del canone di mercato? Evidentemente deve essere un perito a indicare il valore locativo dell'immobile, aiutato dalle rilevazioni super partes (in quanto non legate né ai proprietari né agli inquilini) delle Camere di Commercio o delle organizzazioni degli agenti immobiliari. 2) Come fa il proprietario a provare che l'inquilino non sarebbe stato disposto a corrispondere il canone di mercato? Qui soccorre la giurisprudenza. MAGGIOR DANNO PAOLO GIUGGIOLI : . bidente nazionale Uppi (Unione piccoli proDrietari immobiliari)