II lavoro interinale secondo il disegno di legge del Governo per l'attuazione del Patto del Lavoro

II lavoro interinale secondo il disegno di legge del Governo per l'attuazione del Patto del Lavoro II lavoro interinale secondo il disegno di legge del Governo per l'attuazione del Patto del Lavoro tere temporaneo. L'art. 1 individua, poi, i casi di divieto tassativo di ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo: sostituzione di lavoratori in sciopero; aziende che abbiano proceduto a licenziamenti collettivi, o presso cui operino sospensioni/riduzioni di orario con trattamento di integrazione salariala per le stesse mansioni oggetto di richiesta di lavoro temporaneo; imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ex DI. 626/1994; qualifiche ad esiguo contenuto professionale da individuarsi nei CCNL. Si richiede, inoltre, che il contratto di fornitura di lavoro interinale tra impresa utilizzatrice e fornitrice (da cui di-, pendono i prestatori di lavoro temporaneo) sia obbligatoriamente in forma scritta e contenga: i motivi del ricorso, il numero di lavoratori richiesti, mansioni, inquadramento e trattamento economico, data di inizio e termine delle prestazioni. L'art. 2 stabilisce i requisiti per l'abilitazione ad «impresa fornitrice». Deve trattarsi di società di capitali, iscritte in un apposito albo, tenute al versamento di un deposito cauzionale di 500 milioni ed i loro amministratori e dirigenti non devono aver riportato condanne penali. Anche cooperative con La disciplina del lavoro interinale contenuta nel disegno di legge governati* vo n. 1918 è analitica per quanto concerne il dispositivo del contratti di fornitura dei servizi di lavoro temporaneo. Opera, invece, un rinvio pressoché totale ai contratti nazionali di lavoro per quanto riguarda il campo di applicazione: con le organizzazioni sindacali nazionali di categorìa si devono individuare i possibili motivi aziendali del ricorso al lavoro temporaneo e le mansioni per cui è possibile impiegare tale lavoro. E', comunque, prevista una disposizione di salvaguardia, secondo la quale, se trascorressero cinque mesi dall'entrata In vigore della legge senza che le parti raggiungano un accordo, il Ministro del Lavoro procederebbe ad individuare con proprio decreto, in via sperimentale, i casi predetti. Il disegno di legge è analitico nello stabilire un quadro di garanzie. L'art. 1 definisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo come il contratto mediante il quale un'impresa, denominata «impresa fornitrice», pone uno o più lavoratori, da essa assunti, a disposizione dì un'impresa, denominata «utilizzatrice», che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carat¬ ne disciplina i contenuti. Come è noto, l'Italia è l'unico Paese europeo ad essere rimasto privo di questo istituto, diffusamente utilizzato negli altri sistemi, dove in particolare in Francia e Germania - ha generato una apprezzabile occupazione, oltre che rispondere alle esigenze di flessibilità produttiva delle imprese. Ma anche su questo versante dobbiamo riscontrare alcune perplessità. Se è vero che attraverso questo istituto ci si aspetta un immediato risultato per la creazione di posti di lavoro, è altrettanto vero che, per raggiungere lo scopo, la norma deve essere semplice, ma soprattutto rapidamente operativa. E, invece, si prospetta esattamente il contrario. Il disegno di legge stabilisce un rinvio pressoché totale ai contratti nazionali di lavoro, per quanto riguarda il campo di applicazione: cosicché, prima di poter operare, la norma dovrà essere concordata con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, con cui si dovranno mdividuare i motivi aziendali del ricorso al lavoro temporaneo e le mansioni per cui è possibile impiegare tale lavoro. In generale, l'impostazione del disegno di legge governativo è analitica nello stabilire un quadro di garanzie e molto cauta per quanto riguarda i tempi di operatività. A ciò, si aggiunge la preoccupazione che, nel corso dell'iter parlamentare - come nel caso dei contratti d'area - o in sede di contrattazione di categoria, la norma possa subire ulteriori ritardi e limitazioni tali da svuotare l'interesse e gli effetti occupazionali del nuovo strumento contrattuale. E i disoccupati aspettano. Corso AMMA 18 febbraio - ore 9/17 ■ (tel. 011/5718.372) ! Percorso verso la certificazione del sistema Qualità per le piccole o ATICA GESTIONALE-NETWORK SPECIALIST E0UCATION-SYSTEM HOUSE Torino specifiche caratteristiche possono essere iscritte all'albo. Gli artt. 3 e 4 regolamentano il contratto dì lavoro temporaneo tra l'impresa fornitrice ed I! lavoratore, prevedendo due casi: 1) un rapporto a tempo determinato, per la durata delle prestazioni richieste presso la società utilizzatrice; 2) a tempo indeterminato, con diritto di esclusiva e con attribuzione di una Indennità di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore non sia occupato in una impresa utilizzatrice. Quest'ultima, dalla quale il lavoratore dipende per quanto concerne le istruzioni relative alla prestazione, è tenuta al rispetto dei contratti collettivi e degli obblighi in materia di tutela sanitaria e di sicurezza del lavoratore medesimo ed è responsabile in solido con l'impresa fornitrice per quel che riguarda la retribuzione, che deve essere, comunque, in linea con quella dei dipendenti dell'impresa utilizzatrice. Negli articoli successivi, disposizioni specifiche disciplinano la formazione professionale, I diritti sindacali, la previdenza dei prestatori di lavoro temporaneo, con una serie di oneri ed obblighi relativi a carico delle imprese fornitrici ed utilizzatrici. Infine, viene previsto un apparato sanzionatório esteso e severo. 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