Magistrati divisi sulle multe

Magistrati divisi sulle multe Magistrati divisi sulle multe Torino e Roma: sentenze opposte del Tar ROMA. Due sentenze completamente diverse sono state emesse ieri, quasi simultaneamente, dal Tar del Piemonte e dal Tar del Lazio sulla controversa questione delle multe per le quote latte in eccesso rispetto ai limiti fissati dall'Unione europea. Il Tar del Piemonte ha sospeso le procedure per il pagamento delle multe, accogliendo i ricorsi presentati dall'Asprolat, la maggiore associazione dì produttori della regione, e da 29 caseifici. Invece, il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da un certo numero di allevatori contro la legittimità delle sanzioni. Le due sentenze hanno valore soltanto nei confronti dei produttori e dei caseifici che hanno presentato ricorsi. Quindi in Piemonte i diretti interessati, e solo loro, potranno non pagare la prima tranche (25%) delle multe che in tutta la regione ammontano a 57 miliardi. Nel Lazio, invece, tutti gli allevatori sono tenuti a versare le ^^^^ Accanto: Aldo Bettinelli, leader dei Cobas. Al centro: Giovanni Robusti, portavoce dei Cobas. In alto: il ministro Pinto multe. Peraltro, in tutti e due i casi, le decisioni sono provvisorie e prescindono da una valutazione di merito che si farà nelle prossime settimane e che, al limite, potrebbe anche dar luogo a sentenze definitive di segno rispettivamente diverso. Sembra che la decisione del Tar del Piemonte avrà un'incidenza notevolmente superiore a quella del Tar del Lazio. L'Asprolat sostiene che oltre il 90% degli allevatori del Piemonte sono direttamente interessati e, di conseguenza, non dovranno pagare le multe: sa- rebbero circa 7 mila con una produzione annuale di 7 mila milioni di quintali di latte. «Si apre un nuovo capitolo - sottolinea il presidente dell'Asprolat Piemonte, Pistone - ed ora l'Aima sarà obbligata a correggere gli errori e le omissioni commesse a causa del suo sistema informativo inadeguato». Perché il Tar del Lazio ha detto «no»? «Rispetto alla genericità della domanda cautelare (di sospensione) - si legge nelle motivazioni appare prevalente il pubblico interesse all'osservanza della vigente disciplina della materia (finalizzata al rispetto di vincoli comunitari) e all'esecuzione dei provvedimenti applicativi, la cui sospensione parziale o totale introdurrebbe nel complesso e controverso sistema ulteriori elementi di incertezza, anche in ordine al regime applicabile alla campagna in corso». Sentenze a favore dei produttori sono state emesse nei giorni scorsi dai Tar di Lombardia, Veneto e FriuliVenezia Giulia. [g. c. f.]

Persone citate: Aldo Bettinelli, Giovanni Robusti, Magistrati