Ora le sanzioni sono meno salate

I I Ora le sanzioni sono meno salate E9 stato addolcito il sistema sanzionatorio contro le aziende e i datori di lavoro in genere che non sono in regola con il versamento dei contributi. Scompaiono le sanzioni del '96 (arrivavano fino al 200% ed oltre dei contributi versati) e sono introdotte aliquote più «umane». PROPRIO PER TUTTI Le nuove sanzioni, decorrenti dall'1/1/97, riguardano non soltanto le aziende vere e proprie (da quella che ha un solo dipendente alla Fiat e alle multinazionali) ma anche le famiglie che hanno la colf, artigiani e commercianti che versano i contributi per se stessi, i liberi professionisti che hanno dipendenti nello studio, chi versa i contributi volontari, gli enti che pagano il servizio sanitario nazionale, ecc. Le sanzioni sono graduate in relazione al peso delle omissioni contributive e prevedono grossi sconti per situazioni di crisi. PECULIARITÀ' Sembra strano che siano previste soltanto la vecchiaia (con il nuovo sistema contributivo) e l'inabilità per la quale, fra l'altro, si parla genericamente di cinque anni di contributi, senza i tre anni nei cinque precedenti la presentazione della domanda, come previsto dalla legge 222/84 che regola l'inabilità. Inoltre non c'è traccia delle altre prestazioni pensionistiche tipiche dell'assicurazione generale obbligatoria, cioè l'assegno di invalidità e la pensione ai superstiti. COME SARA' CALCOLATA La pensione sarà calcolata in base al nuovo sistema contributivo (quello introdotto dalla legge 335/95), vale a dire moltiplicando il montante accumulato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per quanto riguarda la pensione di inabilità, l'importo sarà determinato applicando il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento se superiore. A) INCERTEZZA Se il ritardo dipende non da specifica volontà dell'azienda ma da obiettive «incertezze» sull'obbligatorietà dei versamenti, connesse a contrastanti indirizzi della giurisprudenza, quando poi viene acclarato l'obbligo di versare, la sanzione scende al tasso degli interessi di dilazione (quelli che vengono chiesti a chi, ad esempio, chiede una rateazione del debito). In tal modo gli interessati pagano una cifra pari al 16,125% annuo, fino ad un massimo del 100%, a condizione che le somme siano Arturo Rossi CHI AVRA' 1 MAGGIORI SCONTI SITUAZIONE LA MISURA DELLA SANZI0NE Mancato o ritardato pagamento dei contributi rilevabile dalle de- Interesse di dilazione piii 3 punti: attualmente nunce e registrazioni obbligatorie 19,125% annuo fino ad un massimo del 100% Evasione connessa a registrazioni obbligatorie omesse o non con- Alia sanzione del 19,125% annuo si aggiunge una formi al vero sanzione una tantum che va, a seconda dei casi, dal 30% al 100% dei contributi dovuti Mancato o ritardato pagamento per oggettive incertezze giurispru- Interesse di dilazione, attualmente pari al denziali o amministrative successivamente chiarite dal magistrato 16,125% annuo o dagli uffici Ritardato pagamento da parte dello Stato ed Enti locali Nessuna sanzione Procedure concorsuali La somma pud essere ridotta fino al tasso degli interessi legali (5% annuo) Enti non economici, fondazioni e associazioni senza lucro, che La somma pub essere ridotta fino al tasso degli non hanno ricevuto in tempo i contributi pubblici interessi legali Mancato o ritardato pagamento per oggettive incertezze giurispru- La somma pub essere ridotta fino al tasso degli denziali o amministrative in relazione alia loro particolare rilevanza interessi legali o derivanti da fatto doloso di terzo denunciato all'autorita giudiziaria, in relazione a possibili riflessi negativi sull'occupazione Mancato o ritardato pagamento da parte di aziende in crisi, o in ri- La somma pub essere ridotta fino al tasso degli strutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con parti- interessi legali colari risvolti economici ed occupazionali tributi. Perciò la sanzione tocca il suo punto massimo: in aggiunta a quella del punto B) si paga una seconda sanzione una tantum che sarà graduata da un prossimo decreto interministeriale. La legge, intanto, pone la cornice quadro: un'aliquota che parte dal 50% e arriva al 100%. In questo caso, quindi, è possibile tornare al 200% degli anni precedenti. La sanzione aggiuntiva è fissata al del 3%, ora pari al 19,125%. Anche in questo caso si arriva fino al massimo del 100% del debito. versate entro il termine fissato dagli Enti previdenziali. B) SENZA LIQUIDITÀ' Se il ritardo deriva dalla mancanza di liquidità del datore di lavoro e la misura dei contributi dovuti risulta comunque evidente dalle denunce e registrazioni che sono state fatte sui registri obbligatori (libro paga, matricola, ecc.), allora si paga un'aliquota maggiorata C) EVASIONE Se il mancato pagamento dei contributi è'accompagnato da registrazioni obbligatorie omesse e non conformi al vero, entriamo nel campo della evasione vera e propria. L'azienda dimostra la precisa volontà di evadere i con¬ 30% se la denuncia dell'evasione viene fatta in modo spontaneo dal debitore e il dovuto è dichiarato entro 6 mesi dal termine di legge. Passati i sei mesi non c'è più «spontaneità». D) SUPERSCONTO Si pagano sanzioni scontatissime che possono arrivare fino al tasso degli interessi legali (dall' 1/1/97 è sceso dal 10% al 5%) per le aziende in procedura concorsuale, enti economici, enti e fondazioni senza scopo di lucro, quando documentano che non hanno potuto pagare i contributi perché non erano arrivati i finanziamenti pubblici. E) PER LEGGE Ci sono casi in cui un decreto ministeriale può ridurre le sanzioni fino agli interessi legali: — quando ci sono oggettive incertezze interpretative particolarmente rilevanti sull'obbligo di versare i contributi — per fatto doloso di altri (il consulente è scappato con la cassa e non ha versato i contributi, ad esempio) — per crisi o ristrutturazione. AZZERAMENTO Il decreto che riduce le sanzioni può anche annullare del tutto le sanzioni amministrative legate alla mancata presentazione delle denunce obbligatorie attestanti la misura di quanto avrebbe dovuto essere pagato. La riduzione delle sanzioni va chiesta al ministero del Lavoro direttamente dalla azienda. (m. s.]

Persone citate: Arturo Rossi